Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19945 - pubb. 14/06/2018

Preliminare di preliminare, responsabilità contrattuale da inadempimento e puntuazione vincolante

Cassazione civile, sez. II, 21 Maggio 2018, n. 12527. Est. Scarpa.


Obbligazioni e contratti - Stipula di contratto preliminare - Preliminare di preliminare - Validità - Violazione - Contrarietà a buona fede - Responsabilità contrattuale da inadempimento - Articolata procedimentalizzazione delle fasi contrattuali - Puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto



La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valida ed efficace, e dunque non è nulla per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.

La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.

Ravvisata la valida pattuizione di un vincolo contrattuale finalizzato ad un ulteriore accordo, il rifiuto di contrattare opposto nella seconda fase, se immotivato e contrario a buona fede, dà pertanto luogo ad un inadempimento di un rapporto obbligatorio già perfezionatosi, con la precisazione che, può pure darsi in concreto una più articolata procedimentalizzazione delle fasi contrattuali, che consente di individuare nel corso delle trattative una convenzione che non sia ancora un vero preliminare (perché mancano ancora elementi essenziali), ma una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto, restando da concordare secondo buona fede ulteriori punti. Questi procedimenti di formazione contrattuale graduali lasciano trasparire l'interesse perseguito dalle parti a una negoziazione consapevole e informata.

In tali fattispecie la formazione del vincolo è limitata, quindi, a una parte del regolamento e la violazione dell'intesa raggiunta, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà parimenti luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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