Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19877 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 1968, n. 2648. Est. Miele.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti - Pagamento di un debito fiscale eseguito dal curatore con riserva di azione revocatoria - Esperibilità



L'art 206 del tu sulle imposte dirette, 29 gennaio 1958, n 645, ha valore derogativo degli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, consentendo la perseguibilità dell'Azione esecutiva esattoriale anche in costanza di fallimento, ma non anche dell'art. 67 della stessa legge (che ha valore generale, indipendentemente dalla qualità e dalla causa del rapporto giuridico), non rientrando fra le norme speciali fatte salve dall'ultimo comma di esso. Conseguentemente, e soggetta ad Azione revocatoria ex art. 67, comma secondo, di detta legge il pagamento all'esattoria di un credito fiscale, eseguito dal curatore su autorizzazione del giudice delegato con riserva di Azione revocatoria, avente titolo in un provvedimento di assegnazione coattiva emesso dal giudice delegato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato