Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19761 - pubb. 26/05/2018

Sulla responsabilità della Consob e in tema di notificazioni

Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2018, n. 9067. .


Consob – Responsabilità civile – Configurabilità – Sussiste

Notificazione svolta dagli avvocati – Violazione delle prescrizioni previste dalla legge – Inesistenza della notificazione – Esclusione – Nullità – Sanabile per raggiungimento dello scopo



In generale, è risarcibile ai sensi dell’articolo 2043 c.c., il danno causato dall’esercizio illegittimo della funzione pubblica (Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500). E’ sulla scia di questo principio che si colloca il riconoscimento della responsabilità della Consob, tenuta all’osservanza del principio del neminem laedere, per omissione di controllo. In particolare, l’inerzia o il ritardo della Consob, non possono mai ed in nessun caso trovare giustificazione nella discrezionalità tecnica che connota la sua attività, atteso che la discrezionalità relativa al quomodo della vigilanza non può mai estendersi anche alla scelta radicale tra l’attivarsi o non, soprattutto qualora sussistano gravi indizi di irregolarità. Per i fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana della Consob, non occorre enucleare un diritto soggettivo del risparmiatore all’integrità del patrimonio, e dunque cimentarsi con la discussa figura del danno “meramente patrimoniale”, giacche’ l’ingiustizia del danno ricorre alla condizione necessaria e sufficiente della sussistenza di una lesione inferta ad una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento sulla base di specifici indici normativi, quali nella specie quelli che impongono alla Consob l’attività di sorveglianza, letti attraverso la lente unificante del dettato costituzionale ritratto dall’articolo 47 Cost., e dunque del rilievo della tutela del risparmio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della L. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (ivi compreso, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente atteso il principio di residualità della categoria della inesistenza della notificazione (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916); ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2000, n. 1242; Cass. 22 giugno 2001, n. 8592; Cass. 25 giugno 2003, n. 10077; Cass. 5 agosto 2004, n. 15081; Cass. 10 marzo 2011, n. 5743). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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