Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19209 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 1963, n. 1867. Est. Jannuzzi.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Avvocati e incaricati - Compenso - Decreto di liquidazione - Natura giurisdizionale - Gravami - Cosa giudicata



Benche emesso con il rito dei procedimenti in camera di consiglio, il decreto con il quale il giudice delegato liquida a norma dell'art 25 legge fallimentare i compensi dovuti agli avvocati od a qualsiasi altro incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento, ha natura giurisdizionale e contenuto decisorio, al pari del provvedimento collegiale di liquidazione del compenso dovuto al curatore. Ove le eventuali ragioni di illegittimita non siano fatte valere col reclamo al tribunale e, in ultima istanza, con ricorso per Cassazione ovvero le impugnazioni siano respinte, il decreto diviene definitivo acquistando efficacia di cosa giudicata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato