Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17569 - pubb. 29/06/2017

Pensione di anzianità, modifica dell’assegno di divorzio e criterio dell’indipendenza economica

Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2017, n. 15481. Est. Genovese.


Divorzio – Determinazione e modifica dell’assegno di mantenimento – Criteri – Tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – Indipendenza o autosufficienza economica – Fattispecie in tema di raggiungimento dell’età pensionabile



L’accertamento in ordine alla spettanza o alla modifica dell’assegno di divorzio va compiuto non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì alla luce del principio dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge che abbia richiesto l'assegno ovvero la sua modifica o la sua revoca, considerando indici quali: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente); la capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo); la stabile disponibilità di una casa di abitazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale