Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23726 - pubb. 13/06/2020

Sostituzione della sospensione con il trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Maggio 2020, n. 10086. Pres. Mammone. Est. Lombardo.


Magistratura - Procedimento disciplinare - Istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Sostituzione, ad opera della Sezione disciplinare, di detta misura cautelare con altra meno gravosa in luogo dell'accoglimento dell'istanza - Ammissibilità - Fondamento



In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a fronte dell'istanza con la quale l'incolpato ha chiesto la revoca della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, applicata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, legittimamente il C.S.M. può, anche in assenza di espressa richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, anziché accogliere l'istanza, sostituire la detta misura con quella meno gravosa del trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo, prevista dal medesimo art. 22, in quanto tale sostituzione "in melius" non costituisce una nuova iniziativa cautelare nei confronti dell'incolpato ma si risolve nell'accoglimento parziale dell'istanza di revoca dallo stesso avanzata, in relazione alla quale è sufficiente acquisire il parere del P.M. (massima ufficiale)


 


FATTO

1. Con ordinanza del 9 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta applicò la misura dell'interdizione dall'esercizio delle funzioni per il periodo di un anno nei confronti del Dott. A.B., magistrato in servizio presso il Tribunale di A. con funzioni di giudice, nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano emersi, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione in atti giudiziari (artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p.), in concorso con l'ipotizzato soggetto corruttore, C.D., attinto a sua volta dalla misura cautelare della sospensione, per la durata di un anno, dall'attività di amministratore giudiziario e di ausiliario dell'Autorità Giudiziaria.

A seguito dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, sia il Ministro della Giustizia che il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte chiesero la sospensione cautelare obbligatoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio, nonchè il suo collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 21.

Il Ministro chiese inoltre, per i medesimi fatti, anche la sospensione cautelare facoltativa ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 per l'eventualità che fossero venuti meno i presupposti della sospensione cautelare obbligatoria.

In entrambe le richieste degli organi titolari dell'azione disciplinare, fu ipotizzata a carico del Dott. S. la sussistenza dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d) ("illecito disciplinare conseguente a reato").

Il Ministro della Giustizia contestò altresì al magistrato gli "illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni" previsti: dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) per la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza riserbo ed equilibrio, con ingiusto danno arrecato ad una delle parti; dall'art. 2, comma 1, lett. c), per la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione; e dall'art. 2, comma 1, lett. d), per aver tenuto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di una delle parti.

La vicenda atteneva alla condotta tenuta dal Dott. S., quale giudice del Tribunale di A. delegato a provvedere sull'istanza di fallimento avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti della società sportiva calcistica "(*)" s.p.a. e alle utilità che il magistrato aveva ottenuto da C.D., presidente del consiglio di amministrazione della detta società.

In particolare, il Dott. S. fu incolpato dal Ministro della Giustizia:

"dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 4, lett. d) in relazione alla commissione dei fatti reato qui di seguito indicati:

A) D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), in relazione agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p., perchè, in concorso con C.D., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, nella sua qualità di Giudice del Tribunale di A. delegato nell'ambito del procedimento n. 392/2017 R.G. relativo alla istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di A. nei confronti della società "(*)" s.p.a. e dunque di pubblico ufficiale, 1) alterava il corretto svolgimento della procedura prefallimentare sopra citata, tenendo le condotte sotto meglio indicate:

- omettendo di astenersi in presenza di gravi ragioni di convenienza, ex art. 51 c.p.c., comma 3, atteso che era legato da un pregresso rapporto di conoscenza ed estrema confidenza con C.D., Presidente del Consiglio di Amministrazione della "(*)" s.p.a.;

- nominando, quale componente del collegio peritale investito della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società sopra indicata, SA.Da., sebbene quest'ultimo si trovasse, a sua volta, in una situazione nella quale avrebbe potuto essere ricusato ex art. 63 c.p.c., comma 2, in ragione dei rapporti personali e professionali con C.D. medesimo, noti al Giudice;

- fornendo, una volta individuati, per il tramite del consulente nominato SA.Da., gli aspetti di maggiore criticità nella valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza della "(*)" s.p.a., a D.T.F.P., legale della summenzionata società, indicazioni sulla condotta da tenere per elidere gli effetti delle summenzionate criticità;

impartendo, a SA.Da., direttive finalizzate a non far emergere, nell'elaborato peritale, criticità delle quali entrambi erano a conoscenza, invitandolo:

o a non svolgere accertamenti sulla solvibilità di Alyssa s. a. (debitore di "(*)" s.p.a. per l'ammontare di  40.000.000,00) e di E.F. (fideiussore del credito sopra indicato), sebbene inizialmente il SA. segnalasse la necessità di effettuare una visura alla centrale rischi in riferimento a tutte le società del cosiddetto "Gruppo Z." e comunque riferisse al Giudice che la valutazione della solvibilità del debitore era parametro fondamentale per vagliare la possibilità di svalutare un credito;

o a non inserire considerazioni in merito alla fittizietà dell'operazione di cessione ad Alyssa s. a. delle quote di H. s.p.a., sebbene entrambi ne fossero consapevoli;

o ad effettuare, in seno alla relazione di consulenza, simulazioni in ordine alla integrale svalutazione del credito di Euro 40.000.000,00 vantato da "(*)" s.p.a., ma solo bilanciando l'eventualità con quella, segnalata come priva di qualsivoglia addentellato a dati reali e/o accertati nel procedimento, della promozione della "(*)" s.p.a.;

2) redigendo, all'esito della summenzionata procedura, un decreto di rigetto dell'istanza, da considerarsi atto contrario ai doveri di ufficio in quanto adottato, per le ragioni sopra indicate, in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale a lui attribuito, riceveva o comunque accettava la promessa per sè e per altri, da C.D., Presidente della "(*)" s.p.a., privato corruttore interessato all'esito della procedura, delle seguenti utilità:

- per P.V., persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale, la collocazione nel comitato etico della "(*)" s.p.a., ruolo appositamente creato per lei, con rimborso mensile pari ad Euro 1.000,00;

- per P.V. e gli altri membri della sua famiglia, 4 biglietti in "Tribuna autorità", del valore di Euro 150,00 ciascuno, per la partita (*);

- per P.F., fratello di P.V. e dunque soggetto legato a quest'ultima, la promessa nell'inserimento nel collegio difensivo di Z.M. nel procedimento penale n. 5310/2017;

- per P.V. e gli altri membri della sua famiglia, 3 biglietti in "Tribuna autorità", del valore di Euro 150,00 ciascuno, per la partita (*);

- per sè stesso, un pass per posteggiare nel "piazzale antistante ippodromo", in occasione della partita (*), nonchè l'ingresso nella sala riservata della Tribuna autorità nel corso dell'intervallo ed alla Tribuna autorità (alla quale si accede mediante acquisto di un biglietto del costo di Euro 150,00, senza riduzione per i bambini) nel corso del secondo tempo della competizione, unitamente al figlio e a due compagni di scuola del medesimo, sebbene avesse acquistato, per sè stesso e per i bambini 4 biglietti di "Tribunale laterale" al costo di Euro 30,00 per l'unico adulto e Euro 14,00 per i minori;

per sè stesso, la partecipazione della classe prima F della scuola media (*), frequentata dal figlio G., alle commemorazioni di F.G., tenutesi alla aula-bunker di (*).

A (*). Così ponendo in essere gli estremi costitutivi del delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 27 novembre 2018 (data di ricezione della imputazione provvisoria elevata in sede cautelare dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta).

B) D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), perchè, quale Giudice del Tribunale di A., violando i doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, arrecava un ingiusto danno alla massa dei creditori di "(*)" s.p.a. e un indebito vantaggio a quest'ultima società, alterando e pilotando l'esito del procedimento n. 392/2017 R.G. relativo alla istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di A. nei confronti della suddetta società, in modo tale da far emettere dal collegio un provvedimento di rigetto dell'istanza non fondato sulle effettive emergenze procedimentali, in particolare:

- nominando, quale componente del collegio peritale investito della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società sopra indicata, SA.Da., sebbene quest'ultimo si trovasse, a sua volta, in una situazione nella quale avrebbe potuto essere ricusato ex art. 63 c.p.c., comma 2, in ragione dei rapporti personali e professionali con C.D. medesimo, noti al Giudice;

- fornendo, una volta individuati, per il tramite del consulente nominato SA.Da., gli aspetti di maggiore criticità nella valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza della "(*)" s.p.a., a D.T.F.P., legale della summenzionata società, indicazioni sulla condotta da tenere per elidere gli effetti delle summenzionate criticità;

impartendo, a SA.Da., direttive finalizzate a non far emergere, nell'elaborato peritale, criticità delle quali entrambi erano a conoscenza, invitandolo:

o a non svolgere accertamenti sulla solvibilità di Alyssa s. a. (debitore di "(*)" s.p.a. per l'ammontare di Euro 40.000.000,00) e di E.F. (fideiussore del credito sopra indicato), sebbene inizialmente il SA. segnalasse la necessità di effettuare una visura alla centrale rischi in riferimento a tutte le società del cosiddetto "Gruppo Z." e comunque riferisse al Giudice che la valutazione della solvibilità del debitore era parametro fondamentale per vagliare la possibilità di svalutare un credito;

o a non inserire considerazioni in merito alla fittizietà dell'operazione di cessione ad Alyssa s.a. delle quote di H. s.p.a., sebbene entrambi ne fossero consapevoli;

o ad effettuare, in seno alla relazione di consulenza, simulazioni in ordine alla integrale svalutazione del credito di Euro 40.000.000,00 vantato da "(*)" s.p.a., ma solo bilanciando l'eventualità con quella, segnalata come priva di qualsivoglia addentellato a dati reali e/o accertati nel procedimento, della promozione della "(*)" s.p.a.;

- redigendo, all'esito della summenzionata procedura, un decreto di rigetto dell'istanza, da considerarsi atto contrario ai doveri di ufficio in quanto adottato, per le ragioni sopra indicate, in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale a lui attribuito.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 27 novembre 2018 (data di ricezione della imputazione provvisoria elevata in sede cautelare dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta).

C) D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c), perchè, quale Giudice del Tribunale di A., ometteva di astenersi nel procedimento n. 392/2017 R.G. relativo alla istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di A. nei confronti della società "(*)" s.p.a., pur in presenza di gravi ragioni di convenienza, ex ad. 51 c.p.c., comma 3, atteso che era legato da un pregresso rapporto di conoscenza ed estrema confidenza con C.D., Presidente del Consiglio di Amministrazione della società intimata.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 27 novembre 2018 (data di ricezione della imputazione provvisoria elevata in sede cautelare dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta).

D) D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), perchè, Giudice del Tribunale di A. delegato nell'ambito del procedimento n. 392/2017 R.G. relativo alla istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di A. nei confronti della società "(*)" s.p.a., poneva in essere comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti (e, in particolare, della Procura istante), alterando e pilotando l'esito del procedimento n. 392/2017 R.G. relativo alla istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di A. nei confronti della società "(*)" s.p.a. in modo tale da far emettere dal collegio un provvedimento di rigetto dell'istanza non fondato sulle effettive emergenze procedimentali, in particolare:

- nominando, quale componente del collegio peritale investito della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società sopra indicata, SA.Da., sebbene quest'ultimo si trovasse, a sua volta, in una situazione nella quale avrebbe potuto essere ricusato ex art. 63 c.p.c., comma 2, in ragione dei rapporti personali e professionali con C.D. medesimo, noti al Giudice;

- fornendo, una volta individuati, per il tramite del consulente nominato SA.Da., gli aspetti di maggiore criticità nella valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza della "(*)" s.p.a., a D.T.F.P., legale della summenzionata società, indicazioni sulla condotta da tenere per elidere gli effetti delle summenzionate criticità;

- impartendo, a SA.Da., direttive finalizzate a non far emergere, nell'elaborato peritale, criticità delle quali entrambi erano a conoscenza, invitandolo:

o a non svolgere accertamenti sulla solvibilità di Alyssa s.a. (debitore di "(*)" s.p.a. per l'ammontare di ? 40.000.000,00) e di E.F. (fideiussore del credito sopra indicato), sebbene inizialmente il SA. segnalasse la necessità di effettuare una visura alla centrale rischi in riferimento a tutte le società del cosiddetto "Gruppo Z." e comunque riferisse al Giudice che la valutazione della solvibilità del debitore era parametro fondamentale per vagliare la possibilità di svalutare un credito;

o a non inserire considerazioni in merito alla fittizietà dell'operazione di cessione ad Alyssa s.a. delle quote di H. s.p.a., sebbene entrambi ne fossero consapevoli;

o ad effettuare, in seno alla relazione di consulenza, simulazioni in ordine alla integrale svalutazione del credito di Euro 40.000.000,00 vantato da "(*)" s.p.a., ma solo bilanciando l'eventualità con quella, segnalata come priva di qualsivoglia addentellato a dati reali e/o accertati nel procedimento, della promozione della "(*)" s.p.a.;

- redigendo, all'esito della summenzionata procedura, un decreto di rigetto dell'istanza, da considerarsi atto contrario ai doveri di ufficio in quanto adottato, per le ragioni sopra indicate, in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale a lui attribuito.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 27 novembre 2018 (data di ricezione della imputazione provvisoria elevata in sede cautelare dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta)".

Il Dott. S. fu inoltre incolpato dal Procuratore Generale:

"dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, lett. d), per avere commesso i fatti costituenti reato - per i quali al predetto risulta applicata la misura cautelare personale della sospensione dal pubblico ufficio inerente le attività di magistrato per anni uno, emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta in data 9 novembre 2018 ed eseguita il 26 novembre 2018 - idonei a ledere l'immagine del magistrato, di seguito indicati come si evincono - e testualmente si riportano - dalla stessa ordinanza cautelare:

S.G. (in concorso con C.D.).

1) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p. perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi:

S.G. nella sua qualità di giudice delegato nell'ambito del procedimento n. 392/2017 RG del Tribunale di A. relativo alla istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di A. nei confronti della (*) spa e dunque di pubblico ufficiale, per avere alterato il corretto svolgimento della procedura pre-fallimentare sopra citata, tenendo le condotte sotto meglio indicate:

omettendo di astenersi in presenza di gravi ragioni di convenienza, ex art. 51 c.p.c., comma 3, atteso che era legato da un pregresso rapporto di conoscenza ed estrema confidenza con C.D., Presidente del Consiglio di Amministrazione della (*) spa;

- nominando quale componente del collegio peritale investito della valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società sopra indicata, SA.Da. sebbene quest'ultimo si trovasse a sua volta in una situazione nella quale avrebbe potuto essere ricusato ex art. 63 c.p.c., comma 2 in ragione di rapporti personali e professionali con C.D. medesimo, noti al giudice;

- fornendo, una volta individuati, per il tramite del consulente nominato SA.Da., gli aspetti di maggiore criticità nella valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza della (*) s.p.a., indicazioni sulla condotta da tenere per elidere gli effetti delle summenzionate criticità;

- impartendo, a SA.Da., direttive finalizzate a non far emergere, nell'elaborato peritale, criticità delle quali entrambi erano a conoscenza, invitandolo: a) a non svolgere accertamenti sulla solvibilità di Alyssa s. a. (debitore della (*) spa per l'ammontare di 40 milioni di Euro) e di E.F. (fidejussore del credito sopra indicato sebbene inizialmente Sa. segnalasse la necessità di effettuare una visura alla centrale rischi in riferimento a tutte le società del cosiddetto gruppo Z. e comunque riferisse al giudice che la valutazione della solvibilità del debitore era parametro fondamentale per vagliare la possibilità di svalutare un credito; b) a non inserire considerazioni in merito alla fittizietà dell'operazione di cessione ad Alyssa s. a. delle quote di H. spa, sebbene entrambi fossero consapevoli; c) ad effettuare in seno alla relazione di consulenza simulazioni in ordine alla integrale svalutazione del credito di 40 milioni di Euro vantato dalla (*) s.p.a., ma solo bilanciando l'eventualità con quella, segnalata come priva di qualsivoglia addentellato a dati reali e/o accertati nel procedimento, della promozione della (*) s.p.a.;

redigendo, all'esito della summenzionata procedura, un decreto di rigetto dell'istanza, da considerarsi atto contrario ai doveri d'ufficio in quanto adottato, per le ragioni sopra indicate, in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale a lui attribuito, riceveva o comunque accettava la promessa, per sè e altri, da C.D., Presidente della (*) s.p.a., privato corruttore interessato all'esito della procedura, delle seguenti utilità:

- per P.V., persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale, la collocazione nel comitato etico della (*) spa, ruolo appositamente creato per lei con rimborso mensile pari a Euro 1.000,00;

- per P.V. e gli altri membri della sua famiglia, 4 biglietti in Tribuna autorità del valore di Euro 150,00 ciascuno per la partita (*);

- per P.F., fratello di P.V. e dunque soggetto legato a quest'ultima, la promessa di inserimento nel collegio difensivo di Z.M. nel procedimento penale n. 5310/2017;

- per P.V. e gli altri membri della sua famiglia 3 biglietti in Tribuna autorità del valore di Euro 150,00 ciascuno per la partita (*);

- per sè stesso, un pass per posteggiare nel piazzale antistante l'ippodromo, in occasione della partita (*), nonchè l'ingresso alla sala riservata della Tribuna autorità nel corso dell'intervallo ed alla Tribuna autorità (alla quale si accede mediante acquisto del biglietto del valore di Euro 150,00 senza riduzione per i bambini) nel corso del secondo tempo della competizione unitamente al figlio e a due compagni di scuola del medesimo, sebbene avesse acquistato per sè stesso e per i bambini 4 biglietti di Tribuna laterale al costo di Euro 30,00 per l'unico adulto e Euro 14,00 ciascuno per i minori;

- per sè stesso, la partecipazione della classe prima F della scuola media (*) frequentata dal figlio G., alle commemorazioni di F.G., tenutesi all'aula bunker di (*).

A (*)".

All'udienza del 20/09/2019, il Procuratore generale integrò l'originaria contestazione con la seguente:

"2) delitto di cui all'art. 323 c.p., commi 1 e 2, perchè, nella qualità di giudice delegato nell'ambito del procedimento del Tribunale di A. relativo al fallimento della società (*) s.r.l. (con sede in Borgetto A. via Circonvallazione snc, esercente l'attività di ristorazione con somministrazione, p.i. (*)) e dunque di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni:

- omettendo di astenersi nei casi previsti dalla legge e segnatamente per la presenza di gravi ragioni di convenienza, ex art. 51 c.p.c., comma 3;

- e comunque in violazione della summenzionata disposizione nonchè dell'art. 97 Cost. che prevede che "i pubblici ufficiali sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

- nominando P.V., persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale, curatore della procedura sopra indicata, intenzionalmente le procurava l'ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dal conferimento alla medesima, nonostante la giovane età, del summenzionato incarico in un fallimento "grosso", vantaggio ingiusto in quanto la nomina era il frutto di un esercizio del potere discrezionale orientato, non già a perseguire l'interesse pubblico, bensì ad assicurare alla P. una "realizzazione" all'interno della Sezione Fallimentare di A..

Con l'aggravante di avere procurato a P.V. un vantaggio patrimoniale di rilevante entità.

A (*).

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il (*). In data (*)".

2. - Decidendo sulla richiesta di misura cautelare avanzata dai titolari dell'azione disciplinare, il Consiglio Superiore della Magistratura, con ordinanza n. 14 del 10/01/2019, dispose nei confronti del Dott. S., ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 21 e 22 sia la sospensione cautelare "obbligatoria" che quella "facoltativa" dalle funzioni e dallo stipendio, nonchè il suo collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, con corresponsione di un assegno alimentare nella misura indicata nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 10, comma 2.

3. - Successivamente, nell'ambito del procedimento penale, intervenne la pronuncia del Tribunale del Riesame di Caltanissetta (ordinanza n. 600/2018, depositata il 4.02.2019), con la quale fu esclusa la configurabilità, a carico del Dott. S., del reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p. ("corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio") e fu invece ritenuto configurabile il reato di "corruzione per l'esercizio della funzione" previsto dall'art. 318 c.p., provvedendosi così a ridurre la durata della misura cautelare interdittiva da 12 a 6 mesi.

Tale ordinanza fu oggetto di ricorso per cassazione e questa Suprema Corte, con sentenza n. 37098 del 2 aprile 2019 (depositata il 4 settembre 2019), annullò senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame e l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta applicativa della misura cautelare.

Dopo la pronuncia della Corte di cassazione, il Procuratore generale, all'udienza del 20/09/2019, contestò all'incolpato l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), in ordine ai fatti di cui al contestato delitto di cui all'art. 323 c.p., concernente l'incarico di curatore fallimentare che, nei primi mesi dell'anno 2018, il Dott. S. aveva conferito, nell'ambito del fallimento della società "(*)" s.r.l., all'avv. P.V., alla quale l'incolpato era legato da una relazione sentimentale.

Il difensore dell'incolpato chiese, poi, al Consiglio Superiore della Magistratura, la revoca della sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio.

4. - Con ordinanza n. 104 del 2019, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la revoca della misura della sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio già adottata nei confronti del magistrato; ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura del trasferimento provvisorio dell'incolpato, avanzata dal Procuratore Generale all'udienza del 20/09/2019 in relazione ai fatti di cui al reato di abuso d'ufficio ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta e oggetto di contestazione suppletiva in sede di disciplinare; ha, infine, sostituito la misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, già applicata al Dott. S., con quella del trasferimento provvisorio del medesimo ad altro ufficio di un distretto limitrofo (ufficio individuato nel Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, facente parte del limitrofo distretto della Corte di Appello di Messina), in relazione all'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), così modificata la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a), punto 2, dell'incolpazione elevata dal Ministro della Giustizia.

4.1. - In primo luogo, la Sezione disciplinare ha preso atto della richiamata sentenza di questa Corte che aveva escluso la sussistenza, a carico del Dott. S., di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. (quale era stato ritenuto dal Tribunale del Riesame), ritenendo così doverosa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 21, comma 3, - la revoca della sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio.

4.2. - In secondo luogo, la Sezione disciplinare ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della misura cautelare del trasferimento provvisorio dell'incolpato, avanzata dal Procuratore Generale, in ordine ai fatti di cui al diverso reato di cui all'art. 323 c.p. (concernente l'incarico di curatore fallimentare conferito dal Dott. S. all'avv. P.V. nell'ambito del fallimento della società "(*)" s.r.l.); ciò in quanto, i fatti oggetto di tale ipotesi di reato (per la quale non era consentita l'applicazione di alcuna misura cautelare in sede penale e, conseguentemente, neppure l'applicazione della misura cautelare disciplinare della sospensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 21) non erano mai stati oggetto di contestazione nel procedimento cautelare disciplinare, cosicchè per essi il Procuratore generale non aveva a suo tempo formulato richiesta di sospensione facoltativa ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 risultando così "nuova" la domanda di applicazione del trasferimento provvisorio dell'incolpato.

4.3. - Infine, il Consiglio Superiore della Magistratura, prendendo atto della insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di corruzione (secondo l'epilogo della vicenda processuale cautelare penale), ha tuttavia ritenuto - sulla base di elementi di prova diversi dalle risultanze delle intercettazioni (ritenute inutilizzabili dai giudici penali), costituiti dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e dallo stesso Dott. S. - che sussistesse comunque il fumus relativamente ad alcuni segmenti dei fatti contestati al capo A), punto 2, dell'incolpazione del Ministro della Giustizia e che tali vicende fattuali - consistenti nell'avere il Dott. S. usato la qualità di magistrato per ricevere una serie di "favori" da parte del Dott. G., presidente della società calcistica "(*)", nel periodo immediatamente successivo al deposito del decreto con il quale il Tribunale di A. aveva rigettato l'istanza di fallimento della predetta società - configurassero l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a).

Conseguentemente, il Consiglio Superiore della Magistratura, qualificando giuridicamente il fatto contestato al capo A), punto 2, dell'incolpazione elevata dal Ministro della Giustizia, come corrispondente all'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), ha provveduto a sostituire l'originaria misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, disposta nei confronti Dott. S., con quella del trasferimento provvisorio del magistrato al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con funzioni di giudice.

5. - Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il Dott. A.B. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il ricorrente, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo, si deduce - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), - la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto di correlazione tra fatto "addebitato" e fatto "ritenuto", assumendosi che il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe applicato una misura cautelare sostitutiva della precedente per un fatto diverso da quello contestato. Secondo il ricorrente, l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), (contestato col capo di incolpazione A, punto 2) e l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), (ritenuto dal C.S.M.) si porrebbero in rapporto di alterità tra loro, diversi essendo gli elementi costitutivi delle due fattispecie, con ciò determinandosi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La censura non è fondata.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza penale di questa Suprema Corte ha costantemente affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale cioè da pervenire ad una sostituzione dell'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (Cass. pen., Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010; Cass. pen., Sez. Un., n. 16 del 19/06/1996). L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., quando la condotta contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, ricorrendo un "rapporto di continenza" tra la prima e la seconda (Cass., pen. Sez. 3, n. 11861 del 13/07/1999; Cass. pen., Sez. 3, n. 31317 del 05/06/2019). Infatti, la sussistenza di un "rapporto di continenza" tra il fatto contestato e quello ritenuto dal giudice esclude la configurabilità della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen., Sez. 3, n. 15820 del 25/11/2014); tale violazione, invece, sussiste quando tra il fatto contestato e quello ritenuto dal giudice esista un rapporto di eterogeneità, nel senso che tra il primo e il secondo non sia possibile individuare un nucleo comune (Cass. pen., Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015; Cass. pen., Sez. 3, n. 15820 del 25/11/2014; Cass. pen., Sez. 2, n. 28898 del 22/05/2008; Cass. pen., Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007; Cass. pen., Sez. 3, n. 11861 del 13/07/1999; Cass. pen., Sez. 5, n. 500 del 10/12/1998; Cass. pen., Sez. 1, n. 2421 del 26/01/1995).

In continuità con tali principi, queste Sezioni Unite Civili, con riguardo al procedimento disciplinare a carico di magistrati, hanno statuito che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura può dare al fatto contestato una diversa definizione giuridica, purchè il fatto concretamente accertato sia stato descritto in tutti i suoi elementi costitutivi nel capo di incolpazione (Cass., Sez. Un., n. 4954 del 12/03/2015). Deve, in particolare, ritenersi che si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento (Cass., Sez. Un., n. 20730 del 28/09/2009; Cass., Sez. Un., n. 227 del 28/05/2001; Cass., Sez. Un., n. 6956 del 16/07/1998; da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 10415 del 27/04/2017, che ha escluso il difetto di correlazione tra il fatto addebitato e quello ritenuto in sentenza, per essere stato riconosciuto - rispetto a quanto ipotizzato nel capo di incolpazione - un diverso orientamento finalistico nella condotta del magistrato, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), consistita nell'acquisizione di un ingiusto vantaggio, rappresentato dall'ottenimento di utilità personale del magistrato).

Queste Sezioni Unite hanno perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, il principio di correlazione tra accusa e sentenza risulta violato quando fatto "addebitato" e fatto "ritenuto" non presentino un nucleo comune, così ponendosi in rapporto di "eterogeneità", ma non quando si pongano in "rapporto di continenza" (Cass., Sez. Un., n. 26138 del 06/12/2011); ed hanno precisato che il rispetto del principio della necessaria correlazione tra il fatto addebitato e quello ritenuto in sentenza va valutato non in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alla finalità cui esso è diretto, cosicchè la sua violazione è ipotizzabile esclusivamente in presenza di un effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa; pertanto, l'osservanza del principio del contraddittorio - richiamato anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (in particolare, con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia) - è assicurata quando il giudice di merito provveda alla riqualificazione giuridica del fatto direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione dell'interessato, essendo comunque possibile contestare tale diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., n. 26548 del 27/11/2013; Cass., Sez. Un., n. 4954 del 12/03/2015, cit.; v. anche Cass., Sez. Un., n. 27172 del 20/12/2006).

Nella specie, il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver ritenuto insussistente il fumus dei contestati illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d) ("commissione di un fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato") e art. 2, comma 1, lett. a), c) e d) ("Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni") ha tuttavia ritenuto - sulla base di materiale probatorio diverso dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche (ritenute inutilizzabili in sede penale), costituito dalle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti avv. P.V. e dallo stesso indagato Dott. S. nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta che sussistesse il fumus dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a) in relazione al fatto contestato al capo A), punto 2, dell'incolpazione elevata dal Ministro della Giustizia, così riqualificato giuridicamente il medesimo.

In particolare, nel capo A), punto 2, di incolpazione è stato contestato al Dott. S. il fatto di avere redatto - quale giudice del Tribunale di A. - un decreto di rigetto dell'istanza di fallimento presentata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti della società di calcio "(*)" s.p.a. e di aver ricevuto per sè e per altri, da C.D. (presidente della detta società), diverse utilità, quale retribuzione per il provvedimento adottato.

Una volta ritenuti insussistenti in sede penale i gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotizzato delitto di corruzione (con particolare riferimento alla sussistenza del nesso sinallagmatico che, in ipotesi, avrebbe legato la dazione o la promessa delle utilità all'esercizio delle funzioni) e una volta venuto meno il fumus dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4 il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che il fatto costituisse comunque l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma, 1, lett. a).

Tale riqualificazione giuridica del fatto è stata legittimamente compiuta dal giudice disciplinare, in quanto i fatti qualificati come costituenti l'illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), sono tutti compresi nella contestazione di cui alla lett. A), punto 2, del capo di incolpazione.

Infatti, il Consiglio Superiore della Magistratura, nel ritenere sussistente l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a) - che punisce il magistrato che, al di fuori dell'esercizio delle funzioni, fa "uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri" - ha considerato alcuni degli elementi del fatto contestato al capo A), punto 2 di incolpazione (la qualità di giudice del Tribunale di A. delegato alla trattazione dell'istanza di fallimento presentata dalla locale Procura della Repubblica; il ricevimento o comunque l'accettazione della promessa di diverse utilità per sè o per altri dal presidente della società di cui era stato chiesto il fallimento), escludendo invece di considerare la redazione, da parte del Dott. S., del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento che, secondo l'originaria contestazione, sarebbe stata sinallagmaticamente collegata alle utilità ricevute.

E allora, la Sezione disciplinare non ha operato alcuna trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, nè ha considerato elementi di fatto non contestati; semmai, il giudice disciplinare ha considerato un'area più ristretta del fatto contestato, tenendo conto solo di alcuni elementi di esso, quelli assistiti da idonea base probatoria, e tralasciando di considerare gli altri, non supportati da adeguato fumus probatorio.

:(n sostanza, tra il fatto "contestato" con il capo di incolpazione di cui alla lett. A), punto 2, e quello "ritenuto" nell'ordinanza impugnata esiste un "rapporto di continenza", nel senso che gli elementi costituenti il fatto ritenuto sono tutti inclusi tra gli elementi costituenti il fatto contestato. Tale rapporto di continenza esclude in radice la sussistenza della dedotta violazione del principio di correlazione tra fatto "addebitato" e fatto "ritenuto".

Non vale evidenziare - come fa il ricorrente - il rapporto di alterità tra l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), (contestato col capo di incolpazione) e l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), (ritenuto dal C.S.M.), avuto riguardo alla diversa struttura dei due illeciti, per il fatto che il primo è un "illecito funzionale", che esige un nesso sinallagmatico tra l'ingiusto vantaggio ricevuto dal magistrato e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mentre il secondo è un "illecito extrafunzionale", nel quale il conseguimento dell'ingiusto vantaggio è conseguenza del mero uso della "qualità" di magistrato.

Trattasi di una "alterità giuridica", che attiene agli elementi costitutivi della fattispecie giuridica astratta e che - in quanto tale non determina alcuna una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; anzi, la detta "alterità giuridica" tra l'illecito "contestato" e quello "ritenuto" dal giudice disciplinare costituisce la naturale conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto, il quale rimane tuttavia il medesimo in ragione dell'evidenziato rapporto di continenza.

Da ultimo, va osservato che, in ogni caso, la nuova qualificazione giuridica del fatto non ha determinato alcun pregiudizio per la difesa, in quanto il Consiglio Superiore della Magistratura, escluso il fumus del nesso sinallagmatico che - nella contestazione - poneva l'esercizio della funzione in collegamento con le utilità ricevute, ha considerato tali utilità solo in rapporto all'uso della qualità di magistrato, di per sè inclusa - trattandosi di un minus - nella contestazione.

Alla stregua di quanto sopra, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, quando tra il fatto "contestato" nel capo di incolpazione e quello "ritenuto" nel provvedimento decisorio esiste un "rapporto di continenza", nel senso che gli elementi costituenti il fatto ritenuto sono tutti inclusi tra gli elementi costituenti il fatto contestato, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e legittimamente il Consiglio Superiore della Magistratura può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto".

2. - Col secondo motivo, si deduce - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), - l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, commi 1 e 2 e art. 22, comma 2, per avere la Sezione disciplinare disposto la sostituzione della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio con quella del trasferimento provvisorio del Dott. S. ad altra sede, senza il necessario impulso degli organi titolari dell'azione disciplinare (per di più dichiarando inammissibile la richiesta di applicazione del trasferimento temporaneo avanzata in udienza dal Procuratore Generale) e senza instaurare il necessario contraddittorio.

Anche questa censura è infondata.

In disparte l'assoluta inconferenza del richiamo del ricorrente alla dichiarata inammissibilità della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Procuratore Generale in relazione ad un capo di incolpazione diverso da quello oggetto del presente ricorso, non sussiste il preteso difetto di iniziativa dei titolari dell'azione disciplinare necessario per legittimare la disposta applicazione del trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altra sede.

Va invero considerato che la misura del trasferimento temporaneo dell'incolpato ad altro ufficio del distretto limitrofo è stata applicata, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 in sostituzione della precedente più grave misura della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, a suo tempo adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi del medesimo art. 22, su espressa richiesta del Ministro della Giustizia.

Non è mancata, dunque, l'iniziativa del titolare dell'azione disciplinare con riferimento alla misura originariamente applicata, rispetto alla quale la misura del trasferimento temporaneo ad altro ufficio costituisce mera attenuazione. Ed invero, il Consiglio Superiore della Magistratura, ritenendo di non poter accogliere l'istanza di revoca della originaria misura avanzata dall'incolpato, ha provveduto alla sostituzione della misura cautelare "più grave" (sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio) con quella "meno grave" (trasferimento temporaneo dell'incolpato ad altro ufficio del distretto limitrofo), secondo la graduazione prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22570 del 28/10/2011).

E allora, non solo non è pertinente il richiamo, da parte del ricorrente, al disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, (norma non applicata, nella specie, dal C.S.M.), ma questa sostituzione della misura più grave con quella meno grave non abbisognava della richiesta dei titolari dell'azione disciplinare.

Deve, infatti, ritenersi che, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini della sostituzione di una misura "più grave" con una "meno grave" (c.d. sostituzione in melius) non è necessaria la richiesta del pubblico ministero, ma è sufficiente sentire il parere del medesimo, che ha carattere di parere obbligatorio e non vincolante (cfr., con riguardo al processo penale, Cass. pen., Sez. 1, n. 13981 del 04/02/2003; Cass. pen., Sez. 2, n. 1690 del 17/04/1996).

Nella specie, il Consiglio Superiore della Magistratura ha sentito il pubblico ministero in camera di consiglio; pertanto, la sostituzione in melius della misura cautelare disposta dal giudice disciplinare risulta legittima, risolvendosi essa nell'accoglimento parziale dell'istanza di revoca avanzata dall'incolpato.

Quanto detto esclude anche la pretesa violazione del principio del contraddittorio. Infatti, la misura meno grave è stata applicata con riferimento a fatti compresi nel capo di incolpazione (con riguardo al quale era stata adottata la prima più grave misura), in relazione ai quali l'incolpato ha avuto modo di esercitare il diritto di difesa.

Sul punto, vanno pertanto enunciati i seguenti principi di diritto:

- "In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini della sostituzione di una misura cautelare "più grave" con una "meno grave" (c.d. sostituzione in melius) non è necessaria la richiesta del pubblico ministero, ma è sufficiente sentire il parere del medesimo, che ha carattere di parere obbligatorio e non vincolante";

- "In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a fronte della istanza con la quale l'incolpato ha chiesto la revoca della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio applicata ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, legittimamente il Consiglio Superiore della Magistratura può, anche in assenza di espressa richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, anzichè accogliere l'istanza, sostituire la detta misura con quella meno gravosa del trasferimento provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo prevista dal medesimo art. 22, in quanto tale sostituzione in melius non costituisce una nuova iniziativa cautelare nei confronti dell'incolpato, ma si risolve nell'accoglimento parziale dell'istanza di revoca avanzata dall'incolpato, in relazione alla quale è sufficiente acquisire il parere del pubblico ministero".

3. - Col terzo motivo, si deduce - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), - l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a) nonchè la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Consiglio Superiore della Magistratura ritenuto la sussistenza dell'illecito disciplinare di cui al citato art. 3, nonostante che il Dott. S. non avesse fatto alcuna spendita della sua qualità di magistrato e nonostante che i c.d. "vantaggi" che il magistrato aveva ottenuto dal G. fossero dovuti a mere ragioni di cortesia, ascrivibili all'antico rapporto di conoscenza personale che legava i due.

Il motivo è privo di fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di illeciti disciplinari extrafunzionali, il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), ha il duplice fine di preservare la fiducia nell'imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l'abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio circa la sua permeabilità a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nell'esercizio delle funzioni, e di garantire una linearità di comportamento, riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata; inoltre, l'ingiusto vantaggio non viene in considerazione solo in quanto contra ius, dovendosi accogliere una nozione più ampia di ingiustizia, comprendente anche gli scopi che mirano all'ottenimento di trattamenti di favore non comunemente praticati, ma richiesti tramite la spendita della qualità di magistrato quale strumento diretto al loro raggiungimento (Cass., Sez. Un., n. 30424 del 23/11/2018, in una fattispecie nella quale il magistrato aveva "segnalato" i nominativi di due suoi conoscenti all'amministratore giudiziario di una procedura di prevenzione per propiziarne l'assunzione presso un distributore di carburante sequestrato, così ingerendosi nell'attività gestionale della procedura).

La norma disciplinare mira a sanzionare l'uso strumentale della qualità di magistrato, posta in essere al di fuori dell'esercizio delle funzioni, al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri (in questo senso anche, Sez. disciplinare C.S.M., sent. n. 9 del 2017; n. 109 del 2018; n. 109 del 2018).

Orbene, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la fattispecie disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), - punendo "l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri", al di fuori dell'esercizio delle funzioni - non esige la esplicita spendita della qualità di magistrato (che, d'altra, può risultare superflua quando la stessa sia nota), ma - come detto - solo l'uso strumentale della stessa.

Sul punto, questa Suprema Corte ha già statuito che, in relazione all'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. a), l'abuso della qualità di magistrato, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore per sè o per altri, può anche essere effettuato "implicitamente" quando la conoscenza della qualità è nota a chi elargisce i vantaggi ingiusti nel contesto nel quale si svolge la condotta illecita (Cass., Sez. Un., n. 33089 del 16/12/2019).

In sostanza, l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), sussiste sol che il magistrato, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, strumentalizzi la sua qualità per conseguire ingiusti vantaggi per sè o per altri; non è necessaria la esplicita spendita della qualità quando questa è nota all'interlocutore, rilevando piuttosto l'approfittamento della stessa per conseguire ingiusti vantaggi.

Sul punto, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. a), non è necessaria la spendita esplicita della qualità di magistrato, quando questa è nota all'interlocutore, essendo piuttosto necessario l'uso strumentale della detta qualità, posto in essere al di fuori dell'esercizio delle funzioni, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri".

Nella specie, il Consiglio Superiore della Magistratura ha spiegato come la qualità di magistrato del Dott. S. fosse ben nota al G., col quale esisteva un "pregresso rapporto di confidenza", seppure i rapporti tra i due erano stati "interrotti volutamente durante la pendenza del procedimento fallimentare", per poi riprendere subito dopo. Non occorreva, pertanto, e sarebbe stata del tutto superflua, la esplicita spendita della qualità di magistrato, da parte del Dott. S., presso il G..

Quanto alla doglianza circa la ritenuta sussistenza di correlazione tra l'uso della qualità di magistrato e il conseguimento dei vantaggi ingiusti, la censura è inammissibile perchè si risolve in una critica all'accertamento e alla valutazione del fatto.

L'ordinanza impugnata ha spiegato che il Dott. S., dopo il deposito del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento della società di calcio "(*)" della quale il G. era presidente, riprendeva i contatti col medesimo, dal quale otteneva una serie di vantaggi per sè e per altri, tra i quali - secondo il Consiglio Superiore della Magistratura - "assume rilievo decisivo il vantaggio indirettamente conseguito dal Dott. S. mediante la promessa prima - della designazione quale componente del Comitato etico dell'(*) dell'avv. P.V., con la quale egli intratteneva una relazione sentimentale,; e poi (...) della concreta designazione della stessa, avvenuta con Delib. del Cda della società calcistica in data 29 giugno 2018, quale componente del comitato etico, con retribuzione risultata pari ad Euro 6.000 annui".

Dopo aver evidenziato gli altri vantaggi ottenuti dal Dott. S. per sè e per altri - elencati nel capo di incolpazione A), punto 2 - dal legale rappresentante di una società che era stata parte di una controversia giudiziaria decisa dal detto magistrato con provvedimento giudiziario ad essa favorevole, la Sezione disciplinare ha sottolineato che "La stretta sequenza temporale dei decritti vantaggi rispetto al decreto giurisdizionale di rigetto dell'istanza di fallimento - vantaggi conseguiti presso il rappresentante della parte processuale che aveva ottenuto un provvedimento favorevole di grande importanza per la sopravvivenza stessa della società calcistica rappresentata dal G. - evidenzia come il Dott. S. potè ottenere i suddetti benefici esclusivamente spendendo, in via implicita, la sua qualifica di magistrato. D'altro canto, i rapporti con il Dott. G. erano stati in passato di confidenza, ma mai di amicizia o frequentazione (come ripetutamente rivendicato dal Dott. S. nel suo interrogatorio), di talchè la disponibilità manifestata nei suoi riguardi dal Dott. G., dopo l'emissione del provvedimento a quest'ultimo favorevole, non poteva certo ricondursi ad un insussistente legame personale tra i due".

La motivazione della sentenza impugnata sul punto, che evidenzia l'approfittamento della qualità di magistrato posto in essere dal Dott. S. e l'ingiustizia dei vantaggi ottenuti, è esente da vizi logici e giuridici e rimane, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

4. - Col quarto motivo, infine, si deduce - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento all'individuazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura del trasferimento ad altra sede.

Anche questa censura è inammissibile.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza del periculum in mora, rappresentato dalla perdurante lesione del bene giuridico tutelato dalla norma di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a).

Il giudice disciplinare, in particolare, ha sottolineato che "il clamore suscitato dalla vicenda anche dal punto di vista mediatico, la notevole rilevanza che la procedura fallimentare della società di calcio professionistica della città inevitabilmente aveva assunto, in una con l'improvvida condotta tenuta dal Dott. S. dopo la redazione del provvedimento - con il coinvolgimento nella vicenda di una professionista con la quale intratteneva in quel periodo una relazione sentimentale e che frequentava per ragioni di lavoro il tribunale di A. - impongono di disattendere la richiesta della Difesa e di disporre l'allontanamento del Dott. S. dalla sede giudiziaria di A., ove la compromissione della sua immagine di magistrato e del suo prestigio appare di perdurante rilievo - pur a fronte della ridimensionata gravità della vicenda penale a suo carico - tale da non essere emendabile con un semplice trasferimento ad altre funzioni, sempre all'interno del tribunale di A.. Nelle more pertanto dello svolgimento del procedimento disciplinare questa Sezione ritiene che ricorrano nella specie i presupposti per il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, individuato nel Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto".

La motivazione dell'ordinanza sul punto non presenta vizi logici e giuridici, superando così il vaglio di legittimità; per il resto la censura si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione dei fatti, che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione.

5. - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020.