Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22982 - pubb. 14/01/2020

Giudice delegato ottiene da curatore agevolazione 'a condizioni di eccezionale favore': il CSM assolve, le Sezioni Unite cassano con rinvio

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Dicembre 2019, n. 32111. Pres. Tirelli. Est. Scaldaferri.


Magistratura - Illecito disciplinare - Art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento materiale - Ottenimento personale da parte del magistrato del prestito o della agevolazione - Prova - Necessità - Ragioni



In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è necessaria la prova che il magistrato abbia personalmente ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da uno dei soggetti indicati dalla norma, atteso che tale disposizione - a differenza di quella contenuta nella lett. a) dello stesso art. 3 - non prevede che il conseguimento del vantaggio da parte del magistrato possa avvenire "per se o per altri". Peraltro, l'estensione anche ai prestiti ed alle agevolazioni ottenute "indirettamente" non consente di ritenere, senza violare la funzione descrittiva delle diverse locuzioni utilizzate dal medesimo art. 3, che il meccanismo percettivo previsto dalla norma possa arrestarsi alla percezione da parte di un terzo, essendo invece necessario, perché l'illecito in esame sia integrato, che l'intervento del terzo costituisca lo strumento per mezzo del quale l'agevolazione o il prestito pervenga - per l'appunto, indirettamente - al magistrato. (massima ufficiale)


 


FATTI DI CAUSA

Nell'aprile 2015 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del Dott. Y.Y. per due condotte illecite, poste in essere quando egli svolgeva le funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di X..

Da un lato, gli veniva contestato l'illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c), per la colpevole violazione dell'obbligo di astensione, avendo nel 2009, nell'ambito delle procedure a lui assegnate quale giudice delegato e delle quali era curatore l'avv. X.X., autorizzato azioni di responsabilità nei confronti di quest'ultimo ed emesso a suo carico provvedimenti cautelari, nonchè partecipato quale componente del collegio alla decisione di disporne la revoca dall'incarico, pur essendo in rapporto di credito/debito con lui. Il Dott. Y. infatti, secondo il capo d'incolpazione, aveva messo a disposizione della propria compagna, Z.Z.Y., commercialista del predetto avv. X., la somma di Euro 198.873,27 portata da quattro assegni circolari - con provvista proveniente da conto corrente intestato a Y.X., zio del predetto residente negli Stati Uniti, ed alla moglie di lui, tre dei quali (per complessivi Euro 150.000,00) emessi su richiesta del titolare del conto ed uno (per Euro 48.873,27) su richiesta dello stesso incolpato, delegato ad operare sul conto stesso. Tali assegni circolari risultavano essere stati utilizzati per regolare, unitamente ad altri assegni circolari (per Euro 341.250,00) emessi su provvista proveniente dalla Z., i rapporti tra le parti dell'atto pubblico a rogito notarile del 30 luglio 2007 con il quale l'avv. X., unitamente al figlio Bi., aveva venduto alla Z. i diritti pari all'87,50% su un immobile sito in X., con patto di riscatto quinquennale e l'impegno della parte alienante alla acquisizione della residua quota di comproprietà da X.Y.. Il prezzo della compravendita, indicato nel rogito in Euro 750.000,00 già versati, era risultato in realtà incassato solo per Euro 540.123,27, non per il residuo pari a Euro 209.876,73.

In relazione alla medesima vicenda negoziale veniva d'altro lato contestato al Dott. Y. l'ulteriore illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) per avere indirettamente ottenuto dal X., per il tramite della Dott.ssa Z. ed in favore anche di costei, agevolazioni consistenti nella acquisizione del diritto di proprietà sull'immobile in (*) a condizioni di eccezionale favore, o comunque - nella ipotesi di simulazione relativa del negozio - nella stipulazione di un contratto di finanziamento con tasso di interesse eccezionalmente elevato.

L'incolpato, anche con memoria difensiva, affermava la propria estraneità e non conoscenza rispetto al contratto e alla stessa provvista in favore della Z., elargita esclusivamente da suo zio Vi.; rilevava inoltre come i provvedimenti adottati nelle procedure fallimentari fossero tutti assolutamente legittimi e semmai sfavorevoli al X., che era stato revocato non appena scoperto un prelievo abusivo compiuto ai danni di una procedura fallimentare di cui era curatore.

Sentiti a sommarie informazioni l'avv. X. e la Dott.ssa Z., la sezione disciplinare del C.S.M., con sentenza del 22 dicembre 2016, assolveva il Dott. Y. dagli illeciti disciplinari a lui contestati, ritenendo non provata la conoscenza da parte sua dell'atto intercorso tra il X. e la Z., al cui perfezionamento era rimasto estraneo e disinteressato rispetto alle relative conseguenze per la sua sfera giuridica.

Queste Sezioni Unite, con sentenza n. 21974 del 10 settembre 2018, accoglievano il ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, cassando la sentenza assolutoria per difetto di esaustività e congruità logica della motivazione circa i presupposti delle incolpazioni - in particolare, la conoscenza da parte del Y. della transazione intercorsa tra il X. e la Z., oltre che il contenuto effettivo di tale negozio, con rinvio al giudice disciplinare perchè provvedesse alla specifica disamina di alcuni punti rimasti oscuri e privi di una congrua e sistematica motivazione.

La Sezione disciplinare, con sentenza n. 22 dell'11 marzo 2019, ha ritenuto il Dott. Y. responsabile delle incolpazioni a lui ascritte e, esclusa la scarsa rilevanza dei fatti contestati, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della rimozione, unica applicabile per l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) contestato al capo b) della incolpazione, tenendo anche presente la recente sentenza n. 197/2018 della Corte Costituzionale che ha escluso i profili di illegittimità costituzionale di tale norma prospettati dalla stessa Sezione disciplinare.

Ricorre per cassazione il Dott. Y..

All'udienza pubblica odierna, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata, premessa una ricognizione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda contrattuale, ha proceduto all'esame delle circostanze di fatto inerenti ai punti che la sentenza di rinvio aveva rilevato essere rimasti oscuri. In tale contesto ha ritenuto non credibile, in quanto smentito sul piano logico e da varie risultanze documentali: a) che lo zio dell'incolpato abbia messo a disposizione della Z. la non irrilevante somma di Euro 200.000 per la compravendita di un immobile senza sottoscrivere alcun documento che attestasse la sua partecipazione all'affare, con le modalità ed i tempi di rientro e la remunerazione attesa; b) che l'incolpato, delegato ad operare sul conto intestato allo zio (deceduto poco tempo dopo il rogito) e alla moglie di lui e perciò tenuto all'obbligo di rendiconto, abbia richiesto l'emissione a carico di tale conto, e consegnato alla propria fidanzata, un assegno circolare di Euro 48.873,27 e un assegno bancario di Euro 9.876,73 senza nulla chiedere nè allo zio nè alla fidanzata. Ha quindi, anche in base ad ulteriori considerazioni, ritenuto provato che l'incolpato abbia attivamente e consapevolmente partecipato alla operazione immobiliare in questione, ricevendo indirettamente, cioè per il tramite della fidanzata e dello zio, una agevolazione a condizioni di eccezionale favore, consistita nella restituzione di una parte rilevante (Euro 209.876,73) del prezzo dichiarato in atti (Euro 750.000) da un soggetto, il X., che rivestiva l'incarico di curatore in procedure nelle quali l'incolpato era giudice delegato. Tutti gli elementi dell'illecito disciplinare di cui al capo b) sono risultati dunque, secondo la sentenza, integrati, tenendo anche presente che l'agevolazione a condizioni di eccezionale favore ricorre comunque, sia che la somma non versata si consideri quale minor prezzo versato per l'acquisto dell'immobile, sia che la si consideri quale remunerazione di un finanziamento con patto commissorio, stipulato per far fronte ad una ingente esposizione debitoria del X. nei confronti di Equitalia, come alcuni elementi di fatto farebbero ritenere. Altrettanto dicasi, secondo la sentenza, per l'illecito di cui al capo a), giacchè la sussistenza del rapporto di debito/credito con il X., ben nota all'allora giudice delegato, avrebbe dovuto indurlo ad astenersi, ex art. 51 c.p.c., comma 1, dalla adozione dei richiamati provvedimenti nei confronti del curatore, essendo sufficiente la consapevolezza di detto rapporto ad integrare la violazione del dovere di astensione.

2. Il ricorso del Dott. Y. si articola in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e) e art. 628 c.p.p., la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sui punti fissati dalla sentenza di annullamento concernenti la sussistenza di alcuni presupposti dei due illeciti, cioè la qualificazione del negozio concluso dalla Z. con il X. - ritenuta dalla sentenza stessa rilevante anche ai fini dell'accertamento di condizioni di eccezionale favore - e la consapevolezza in capo al ricorrente, all'epoca dei fatti, di tale negozio posto in essere dalla Z..

Lamenta, in sintesi, che il giudice di rinvio abbia, con riguardo al primo punto, sostanzialmente eluso il mandato ricevuto dalla sentenza di cassazione, arrestandosi alla indicazione metodologica ivi contenuta delle due ipotesi possibili senza accertare quale in concreto ricorresse, e senza verificare in concreto la sussistenza delle contestate condizioni di eccezionale favore per la Z. tenendo presenti, da un lato, le dichiarazioni rilasciate al giudice disciplinare sia dal X. che dalla Z. (convergenti verso un contratto di finanziamento con scadenza quinquennale garantito con patto commissorio), dall'altro le circostanze di fatto (il valore effettivo di mercato della quota indivisa di proprietà dell'immobile accertato dal C.T. nominato dal P.Y. nel procedimento penale a carico del Y.; i costi sostenuti dalla Z. per il mutuo ipotecario acceso al fine di munirsi di gran parte della somma versata al X.), evidenziate in memoria difensiva depositata nel procedimento disciplinare, al fine di pervenire ad una effettiva quantificazione del margine conseguito dalla operazione. Quantificazione senza la quale anche la esclusione della ipotesi della scarsa rilevanza del fatto, pur espressa dal giudice di rinvio tenendo conto sinteticamente "della entità della agevolazione ricevuta e della natura dei rapporti intercorsi tra le parti", si rivela secondo il ricorrente quantomeno tautologica. Anche con riguardo al tema della consapevolezza in capo al ricorrente dell'affare in essere tra la Z. ed il X., il ricorrente lamenta che il giudice di rinvio abbia omesso di considerare una serie di elementi di fatto emergenti dal compendio probatorio disponibile (tra i quali il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Z. al giudice disciplinare sulla natura della relazione intrattenuta con il Y. dal 2005 al 2010 e sui suoi rapporti professionali con lo zio del predetto, e le dichiarazioni rese dal X. di conferma della totale estraneità del ricorrente ai contatti ed agli accordi intervenuti con la Z.), giungendo peraltro a considerare erroneamente come emesso dal ricorrente un assegno bancario (per Lire 9.876,53) che invece risulta emesso dalla Z. a carico del conto corrente a lei intestato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Dott. Y. denuncia, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) l'erronea interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e), quanto al concetto di ottenimento, sia pure indiretto, di agevolazione di eccezionale favore, nonchè la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito previsto da detta disposizione. Il ricorrente censura l'unico passaggio che la sentenza della Sezione dedica al tema dell'ottenimento da parte dell'incolpato della agevolazione di eccezionale favore. Il passaggio cioè in cui, ritenuto provato che "l'incolpato abbia attivamente e consapevolmente partecipato all'operazione immobiliare indicata in contestazione", si ritiene altresì provato che egli abbia ricevuto "indirettamente, cioè per il tramite della fidanzata e dello zio, una agevolazione a condizioni di eccezionale favore, consistita nella restituzione di una parte rilevante del prezzo dichiarato in atti (209.000 Euro su 750.000), da un soggetto, il X., che rivestiva l'incarico di curatore in procedure nelle quali l'incolpato era giudice delegato". Sostiene il ricorrente: a) che la ipotesi del vantaggio indiretto, contemplata dall'art. 3, lett. e), debba essere intesa nel senso di includere nell'illecito disciplinare ivi previsto anche la condotta che si consumi mediante l'uso di soggetti terzi, sempre che però costoro ne "ribaltino", anche solo parzialmente, i frutti al magistrato, essenziale essendo per l'appunto l'ottenimento dei vantaggi da parte del magistrato; b)che la sentenza impugnata non spende nemmeno un rigo per dimostrare che almeno una porzione della somma che ha individuato come "agevolazione" (cioè la restituzione di una parte rilevante del prezzo dichiarato nell'atto Z. - X.) sia pervenuta nella disponibilità esclusiva di esso ricorrente, nonostante questi avesse evidenziato nella memoria difensiva la sua assoluta estraneità all'operazione, non solo sotto il profilo della sua ignoranza di essa.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione circa la violazione dell'obbligo di astensione: deduce come la sentenza impugnata abbia ritenuto integrato, sotto il profilo materiale, l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) ravvisando la sussistenza "del rapporto debito-credito ben noto all'allora giudice delegato", senza offrire adeguata motivazione in ordine al diretto coinvolgimento patrimoniale di esso ricorrente rispetto al finanziamento che la sua fidanzata e suo zio elargirono al X..

2.4. Con il quarto mezzo, infine, deduce, in via del tutto subordinata, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare la rinuncia alla prosecuzione dell'azione disciplinare per i fatti di cui al capo B), da ritenersi implicitamente espressa dal Procuratore Generale chiedendo, tanto nel primo giudizio quanto in quello rescissorio, esclusivamente la applicazione della sanzione della perdita di anzianità, in luogo dell'unica prevista per il suddetto illecito disciplinare, cioè quella della rimozione.

3. Ritiene il Collegio di dovere assegnare priorità all'esame delle doglianze prospettate con il secondo motivo di ricorso, che investono il tema centrale della individuazione della condotta illecita prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. e), per la quale l'art. 12, comma 5, prescrive indefettibilmente (salva l'applicazione dell'art. 3-bis) la sanzione della rimozione.

3.1. La disamina di tale questione - è bene precisare preliminarmente - era certamente consentita al giudice disciplinare di rinvio avvalendosi degli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza di assoluzione era stata annullata e nel rispetto dei limiti posti dalla sentenza di annullamento (art. 627 c.p.p., commi 2 e 3), che era basata sul rilievo di un vizio di motivazione su due "presupposti" delle incolpazioni (cfr. sopra) e non investiva in alcun modo la questione di diritto qui in esame, non preclusa dunque da giudicato progressivo.

4. Nel merito, il secondo motivo di ricorso è fondato.

4.1. L'illecito disciplinare contestato al Dott. Y. con il capo b) della incolpazione consiste nell'avere indirettamente ottenuto, per il tramite della Dott.ssa Z. ed in favore anche di costei, dall'avv. X., curatore di alcuni fallimenti dei quali l'incolpato era giudice delegato, agevolazioni a condizioni di eccezionale favore derivanti dalla stipula del già ricordato atto Z. - X., e consistenti nella acquisizione di una quota di comproprietà di un immobile versando un prezzo eccezionalmente ridotto rispetto a quello dichiarato nell'atto ovvero, nel caso in cui l'atto stesso dissimulasse un finanziamento garantito da patto commissorio, prededucendo dalla somma versata al finanziato un interesse a tasso eccezionalmente elevato in suo proprio favore.

4.1.1. Il riferimento alla seconda delle due ipotesi di illecito contemplate dalla norma - che, a differenza della prima, prescrive che i prestiti o le agevolazioni ricevute dal giudice siano di eccezionale favore - appare chiaro in tale contestazione, ed ha trovato conferma vincolante (art. 627, comma 3 cit.) nella sentenza di annullamento che ha statuito in diritto (cfr. pag. 10) la inclusione del curatore fallimentare tra i soggetti considerati dalla norma stessa quali autori dei prestiti o agevolazioni di eccezionale favore a beneficio del magistrato.

4.1.2. L'una e l'altra delle ipotesi previste dall'art. 3, lett. e), hanno comunque in comune l'elemento materiale, qui in esame, costituito dal fatto che, ad integrare l'illecito, è necessaria la dimostrazione che il magistrato abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da uno dei soggetti indicati dalla norma, in vario modo coinvolti personalmente in procedimenti pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio del distretto. Sotto il profilo della interpretazione letterale, l'espressione "ottiene" appare inequivoca nell'esprimere il significato di ricevere, conseguire l'utilità economica; ed il fatto che, a differenza della ipotesi contemplata dalla lett. a) del medesimo art. 3, quella contemplata dalla lett. e) non aggiunga la precisazione "per sè o per altri" lascia chiaramente intendere che per l'illecito disciplinare qui in esame sia necessario che sia il magistrato il percettore dei prestiti o delle agevolazioni elargiti dai soggetti coinvolti in quei procedimenti giudiziari. Vero è che l'art. 3, lett. e) prevede che anche l'ottenere "indirettamente" da quei soggetti il prestito o la agevolazione integra per il magistrato l'illecito disciplinare ivi contemplato. Ciò tuttavia non consente di ritenere, senza violare la funzione descrittiva delle diverse locuzioni impiegate dal legislatore nel medesimo art. 3, che quell'avverbio abbia significato equivalente alla locuzione "per sè o per altri" contenuta nella distinta ipotesi di cui alla lettera a), e che dunque il meccanismo percettivo previsto dalla lett. e) possa arrestarsi alla percezione da parte del terzo. Il quale deve invece, perchè l'illecito in esame sia integrato, svolgere la funzione di strumento per mezzo del quale la agevolazione o il prestito pervenga - per l'appunto indirettamente - al magistrato.

4.1.3. Tale interpretazione tanto più si impone ove si consideri che l'art. 3, lett. e), non richiede per la sussistenza dell'illecito - a differenza peraltro della lett. a) - un comportamento attivo del magistrato volto ad ottenere l'agevolazione, tantomeno un accordo in tal senso con il soggetto che la effettua (come ad esempio negli illeciti penali previsti dagli artt. 318 e 319 c.p.), bensì per l'appunto solo l'ottenimento da parte del magistrato della agevolazione con la consapevolezza della qualità della persona dalla quale proviene. Ottenimento personale e consapevolezza che dunque costituiscono i tratti distintivi della fattispecie di illecito disciplinare in esame, ed è in relazione ad essi (con il pericolo che ne deriva in termini di distorsione dell'attività giurisdizionale e di grave indebolimento della fiducia dei cittadini nell'indipendenza ed imparzialità dell'ordine giudiziario) che la applicazione automatica (salva l'ipotesi della scarsa rilevanza) della estrema sanzione della rimozione, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, è stata recentemente ritenuta idonea a superare il vaglio di manifesta irragionevolezza (cfr. Corte Cost. sentenza n. 197 del 12/11/2018). 4.1.4. Si deve dunque, anche alla luce di tale pronuncia, e tenendo presente l'esigenza di tipizzazione degli illeciti disciplinari che caratterizza il sistema delineato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, escludere la applicazione in via di analogia della sanzione della rimozione ad una fattispecie in cui non risulti provato il conseguimento personale da parte del magistrato del prestito o della agevolazione.

4.2. Della necessità di tale interpretazione in diritto la sentenza impugnata non risulta essersi data carico nell'accertamento dell'illecito disciplinare.

4.2.1. La Sezione ha invero concentrato la sua attenzione sulla prova del fatto che l'incolpato abbia "attivamente e consapevolmente partecipato all'operazione immobiliare indicata in contestazione", nella fase della acquisizione in favore della sua fidanzata di allora, la Dott.ssa Z., di una parte (circa Euro 200.000 su complessivi Euro 540.000 versati) della provvista che le era necessaria, proveniente da un conto corrente dello zio dell'incolpato. Raggiunto tale convincimento su una partecipazione attiva e consapevole alla organizzazione della operazione da parte dell'incolpato, ne ha tratto anche la conclusione che questi ne abbia percepito l'utilità "ricevendo indirettamente, cioè per il tramite della fidanzata e dello zio, una agevolazione a condizioni di eccezionale favore, consistita nella restituzione di una parte rilevante del prezzo dichiarato in atti (209.000 Euro su 750.000), da un soggetto, il X., che rivestiva l'incarico di curatore in procedure nelle quali l'incolpato era giudice delegato".

4.2.2. Tale conclusione - come a ragione si duole il ricorrente nel secondo motivo - non risulta sorretta da alcuna considerazione o argomento di prova contenute nella motivazione della sentenza, che in effetti pare essersi limitata sul punto qui in esame ad una (inesatta) ripetizione della ipotesi ricostruttiva contenuta nel capo b) della incolpazione (ripetizione peraltro ancor più generica ed alquanto confusa giacchè inserisce anche lo zio dell'incolpato accanto alla Z. tra i soggetti tramite i quali sarebbe pervenuta al predetto l'utilità riveniente dalla operazione, utilità che consisterebbe nella restituzione al medesimo di una parte del prezzo di compravendita che invece non risulta essere mai stata versata dalla Z. al X.), senza precisare in alcun modo quale utilità riveniente dalla operazione sarebbe pervenuta al Y., come tale ricezione sarebbe avvenuta, ed eventualmente le prove a sostegno.

Tali precisazioni, oltretutto, si mostrano collegate con l'accertamento, espressamente richiesto dalla sentenza di annullamento al giudice di rinvio e da questo sostanzialmente eluso, circa la effettiva natura del negozio concluso dalla Z. con il X. (se compravendita o finanziamento garantito da patto commissorio), accertamento che appare rilevante al fine di decidere non solo in ordine alla ricorrenza nella specie di una agevolazione di eccezionale favore, ma anche (e ancor prima) in ordine alla sussistenza della modalità di ottenimento indiretto da parte dell'incolpato contestata al medesimo nel capo b) di incolpazione.

5. In base alle considerazioni sin qui svolte, l'accoglimento del secondo motivo di ricorso si impone, cui consegue l'accoglimento anche del terzo motivo, tenendo presente che il difetto di accertamento in ordine al perseguimento da parte del ricorrente, in tutto o in parte, degli effetti rivenienti in capo alla Z. dalla operazione negoziale da questa conclusa con il X. incide anche sul presupposto della ravvisata violazione dell'obbligo di astensione, che la sentenza impugnata ha ritenuto costituito dall'accertamento circa la sussistenza di un rapporto di debito/credito tra il Y. ed il X..

Restano assorbiti il primo ed il quarto motivo di ricorso.

6. La sentenza è pertanto cassata, e la causa va rinviata al giudice disciplinare senza statuizioni sulle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019.