Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19174 - pubb. 06/03/2018

Sanzioni disciplinari, cancellazione dall'albo, applicabilità ai procedimenti pendenti del nuovo codice deontologico forense

Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Dicembre 2017, n. 30993. Est. Cirillo.


Avvocato - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari - Cancellazione dall'albo - Nuovo codice deontologico forense - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Condizioni - Individuazione della sanzione più favorevole - Criteri



In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, recepito il criterio del "favor rei", in luogo di quello del "tempus regit actum", con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel comminare all'incolpato, in forza delle nuove previsioni, la sospensione in luogo della cancellazione dall'albo, determinava detta sanzione in tre anni, sebbene la disciplina precedente limitasse la durata della stessa da due mesi ad un anno, tenendo conto dell’attuale possibilità di comminare tale sanzione sino a cinque anni). (massima ufficiale)


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