Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17011 - pubb. 01/04/2017

Litispendenza internazionale: questione di giurisdizione o ipotesi di sospensione del processo?

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Marzo 2017, n. 5420. .


Litispendenza internazionale – Art. 19 Reg. 2201 del 2003 – Sospensione del processo – Natura giuridica – Giurisdizione



Nel caso di litispendenza internazionale in cui il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente adito della sua "postestas iudicandi" sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito. Ne consegue che se il giudice italiano, investito della medesima causa già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro dell'Unione , ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento che ha negato la sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale potranno le S.U. disporre la sospensione del giudizio negata dal giudice di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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