Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 690 - pubb. 01/01/2007

Bond argentini: quesito al C.T.U.

Tribunale Mantova, 22 Giugno 2004. Est. Bernardi.


Negoziazione di obbligazioni argentine – Domanda dell’investitore nei confronti dell’intermediario di nullità, annullamento, risoluzione e risarcimento danni – Quesito al C.T.U.



 


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda civile 

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 15-6-2004 e riservata ogni decisione in ordine all’intervento al momento della decisione ex art. 272 c.p.c. così provvede:

rigetta la prova per testi articolata dall’attore perché irrilevante;

ammette la prova per testi articolata dalla convenuta in memoria 30-4-2004 limitatamente ai capitoli 7-9-11 esclusi gli altri perché irrilevanti, generici o superflui alla luce delle indagini che verranno dimesse al c.t.u.;

ammette consulenza tecnica sul seguente quesito:

letti gli atti, assunte se del caso informazioni anche presso terzi da indicare ovvero presso la Consob ex art. 4 co. VII t.u.l.f. ed esaminati documenti sebbene non prodotti in giudizio ma nei limiti di cui all’art. 198 c.p.c., accerti il c.t.u.:

a) quale fosse, a partire dall’anno antecedente alla operazione di investimento per cui è causa e sino al momento in cui lo stato argentino ha cessato di onorare tempestivamente le cedole in scadenza, il rating attribuito dalle maggiori agenzie specializzate (Standard & Poor’s; Moody’s ed eventuali altre) ai titoli oggetto della controversia, illustrando i criteri sottesi alle singole classificazioni;

b) con quali modalità siano state cedute all’attore le obbligazioni argentine verificando in particolare chi fosse il proprietario dei titoli in questione al momento della cessione, il prezzo di mercato dei medesimi il giorno della vendita nonché quello pagato dalla banca X;

nomina a tal fine quale c.t.u. XXX;

fissa per l’assunzione della prova orale ed il giuramento del c.t.u. l’udienza del 29-10-2004 ad ore 9,15  limitando a due ex art. 245 c.p.c. i testi, già indicati, da sentire.

Si comunichi alle parti ed al c.t.u..