Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 679 - pubb. 01/07/2007

4 You - Quesito al C.t.u.

Tribunale Mantova, 09 Luglio 2004. Est. Bernardi.


Decreto ex art. 12 d. lgs. 5/2003 - Consulenza tecnica sul prodotto finanziario denominato 4 You - Oggetto del quesito.



 


 


omissis 

Il Giudice Relatore,

visto l’art. 12 del d. lgs 17-1-2003 n. 5 così provvede:

esaminate le difese delle parti;

fissa per la trattazione avanti al Collegio l’udienza del 30-9-2004 ad ore 11.00 invitando le parti a comparire personalmente onde esperire il tentativo di conciliazione;

rigetta l’istanza di ammissione delle prove orali richiesta dalla convenuta per essere i capitoli dedotti  superflui ovvero generici;

ritenuta la necessità, dispone consulenza tecnica sul seguente quesito:

letti gli atti ed effettuate le opportune indagini, svolga il c.t.u. le seguenti attività:

1)          descriva il prodotto denominato 4 You e precisi se le obbligazioni zero coupon utilizzate in tale investimento siano quotate in un mercato regolamentato;

2)          provveda a sviluppare il piano finanziario proposto al risparmiatore per tutta la durata prevista, ipotizzando che i tassi di interesse rimangano stabili e tenendo conto dell’andamento storico dei titoli utilizzati;

3)          indichi il rendimento complessivo derivante all’investitore una volta portato a termine il piano proposto, alla luce di quanto previsto in contratto e di tutti i costi a suo carico, evidenziandoli adeguatamente;

4)          determini, per ogni anno di vigenza del contratto, la redditività dell’investimento nel caso di recesso del risparmiatore, individuando il momento di raggiungimento del break-even per il cliente tra il valore (al momento della stipula) del prodotto 4 You e l’attualizzazione delle rate non pagate, nel presupposto che i tassi di interesse rimangano costanti;

5) illustri gli effetti, sul rendimento del prodotto, dell’aumento e della discesa dei tassi di interesse;

nomina a tal fine la dott.ssa Stefania Malerba;

invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali.

Si comunichi alle parti.

Mantova, li 9-7-2004.