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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 628 - pubb. 01/01/2007.

Litisconsorzio facoltativo e mini class action


Tribunale di Bergamo, 01 Ottobre 2004. .

Nuovo processo societario – Litisconsorzio facoltativo tendente ad ottenere una decisione unitaria delle questioni trattate – Istanza di fissazione udienza notificata a tutte le parti – Separazione dei giudizi.


E’ opportuno disporre la separazione dei giudizi (potere spettante al giudice relatore, come si evince dalla elencazione dei casi contenuta nell'art. 12 DLGS n. 5/2003) in presenza di domande proposte da più attori contro più convenuti in forza di titoli, rapporti giuridici e causae pretendi distinti ed autonomi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Profili processuali, litisconsorzio facoltativo

omissis

Preso atto che le istanze di fissazione di udienza sono state presentate soltanto da due convenute, e che sono state notificate a tutte le altre parti, come la legge prevede, e che, pertanto sulle due istanze, andrebbe fissata un'unica udienza collegiale, che coinvolgerebbe tutte le parti, considerato, tuttavia, che la istanza di separazione dei giudizi, formulata da tutte le banche convenute, ha carattere pregiudiziale, anche perché, negandosi la necessità ed utilità del simultaneus processus, si vuole evitare una decisione unitaria da parte del collegio anche solo in ordine alle richieste istruttorie delle parti;

ritenuto che la richiesta di separazione dei giudizi trova concordi tutte le parti, compresi gli attori (v. verbale dell'udienza presidenziale -del 27 settembre 2004) ed è certamente accoglibile, secondo i principi generali, posto che le domande proposte dagli attori contro i nove convenuti sono autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e causae petendi (Cass. Sez. unite 27 ottobre 2000 n. 1142); rilevato che il litisonsorzio facoltativo instaurato è ancor più improprio, ove si consideri che gli attori, che.agiscono congiuntamente, hanno posizioni del tutto distinte, con pretese verso distinti soggetti (con la sola eccezione degli attori P. e D.D., che svolgono domande contro due banche); ritenuto che la separazione dei giudizi rientra fra i poteri del giudice relatore, come si evince dalla elencazione dei casi contenuto nell'art. 12 DLGS n. 5/2003;

P.Q.M.

Visto l'art. 103 c.p.c.,

dispone la separazione dei giudizi nei seguenti nove distinti procedimenti: (omissis)

rimette gli atti alla cancelleria civile, perché provveda, anche materialmente, alle operazioni di separazione;

- dispone che la cancelleria, all'esito, restituisca al sottoscritto i fascicoli relativi ai procedimenti contro Banca ... e Banca ..., per provvedere sulle istanze di fissazione di udienza presentate dalle stesse;     

- gli altri sette procedimenti, con la separazione, "regrediscono" alla fase antecedente alla nomina del giudice relatore, non essendo state presentate negli stessi le istanze di fissazione di udienza.