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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6139 - pubb. 18/07/2011.

Violazione della forma convenzionale per gli ordini di acquisto e nullità non convalidabile


Tribunale di Brescia, 13 Giugno 2011. Est. Magnoli.

Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità.

Intermediazione finanziaria - Forma convenzionale per l'effettuazione degli ordini di acquisto - Violazione - Nullità - Convalida - Esclusione.

Intermediazione finanziaria - Nullità degli atti di acquisto - Possesso l'alienazione dei titoli - Effetti.


Nel caso in cui il contratto quadro di negoziazione titoli preveda l’effettuazione degli ordini con l’impiego di apposite formalità (forma scritta ovvero telefonica o informatica, consegna a mezzo promotore finanziario) trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 1352 c.c., per il quale la forma convenzionale prevista per i contratti, e per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale si presume voluta per la validità dell’atto (e perciò sotto pena di nullità). (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

L’inosservanza della disposizione convenzionale che regola la forma degli ordini comporta la nullità dei medesimi, non sanabile con il successivo invio di fissato bollato, o con la ratifica degli acquisti per effetto dell’avvenuto incasso delle cedole, posto che solo il negozio inefficace è suscettibile di ratifica, non anche quello nullo. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Il possesso e l’alienazione dei titoli non è incompatibile con la declaratoria di nullità dei relativi atti di acquisto, dovendosi gli stessi considerare come meri valori economici secondo la logica del controvalore, proprio dei beni di genere: cioè nella prospettiva del tantundem eiusdem generis. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Grassano


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