Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5743 - pubb. 27/06/2011

Mancanza di forma scritta del contratto quadro e dichiarazione confessoria

Tribunale Parma, 04 Maggio 2011. Est. Cicciò.


Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dei clienti - Eccezione di mancanza di forma scritta - Revoca del consenso - Nullità - Sussistenza - Dichiarazione confessoria scritta contenente il riferimento al contratto - Comunicazioni della banca - Esecuzione spontanea - Irrilevanza.



Non può ritenersi assolto il requisito della forma scritta previsto dall'articolo 23 del TUF qualora il contratto quadro risulti sottoscritto solo dai clienti, i quali, eccependo la nullità del contratto per mancanza della forma scritta, abbiano espressamente manifestato la volontà di revocare il proprio consenso al perfezionamento del vincolo negoziale. Nè può valere a sanare il difetto di forma di cui si discute una semplice dichiarazione confessoria che contenga il riferimento al contratto concluso per iscritto, posto che detto documento non può sostituire quello contenente la volontà negoziale delle parti. Allo stesso modo, il contratto non può ritenersi concluso sulla base delle successive comunicazioni della banca, le quali costituiscono atti giuridici unilaterali privi di valenza negoziale o ancora attraverso l'esecuzione spontanea, non potendo questa valere a sanare la nullità del contratto per difetto di forma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giovanni Franchi



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