Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 414 - pubb. 01/07/2007

Doveri informativi, nullità e inadempimento, nesso di causalità

Tribunale Venezia, 04 Maggio 2006, n. 0. .


Intermediazione finanziaria – Nullità e inadempimento – Fattispecie – Distinzione – nesso di causalità.
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi successivi all’acquisto dei titoli - Esclusione.



In materia di intermediazione finanziaria la sanzione della nullità può essere pronunciata solo per la violazione dell’art. 23 T.U.F. (nullità testuale) e per l’inosservanza dell’art. 29 reg. Consob 11522/1998 (nullità virtuale) e ciò in considerazione del fatto che il T.U.F. ed il regolamento attuativo sono norme imperative. La violazione di norme comportamentali relative agli obblighi successivi alla formazione del contratto quadro dà invece luogo ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia risarcitorie del danno patito dall’investitore e che presuppone la dimostrazione –anche mediante presunzioni ex art. 2727 e ss. c.c.- del nesso causale tra la violazione della norma comportamentale ed il danno.
L’obbligo dell’intermediario di informare il cliente dell’andamento dei titoli acquistati si esaurisce nella fase che precede l’acquisto a meno che il cliente non gli abbia affidato la gestione del portafoglio.



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