Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2858 - pubb. 07/02/2011

Responsabilità dell'intermediario, illecito penale dal promotore, responsabilità solidale, violazione di norme di comportamento e nesso di causalità

Tribunale Piacenza, 29 Ottobre 2010. Est. Coderoni.


Domanda di responsabilità dell’intermediario mobiliare per fatto illecito del promotore finanziario – Litisconsorzio necessario con l’autore del fatto illecito – Esclusione.

Responsabilità della SIM per fatto illecito, anche doloso, del promotore – Natura di responsabilità obiettiva per fatto altrui – Sussistenza.

Appropriazione indebita di denaro da parte del promotore finanziario – Pagamento in contanti o mediante assegno al portatore – Concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 – Esclusione.



L’accertamento del fatto illecito, ai fini di far dichiarare la responsabilità per fatto altrui del preponente, può ben essere svolto anche solo nei confronti del terzo responsabile, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l’autore del fatto, ove non si chieda la condanna anche di quest’ultimo; il principio discende dalla regola generale in tema di obbligazioni solidali, per cui il pagamento può essere chiesto per l’intero ad uno solo dei corresponsabili e l’autonomia dei rapporti non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 7635 del 30/03/2010; n. 8105 del 6/04/2006 e n. 16957 del 16/08/2005). (Mario Coderoni) (riproduzione riservata) 

Le norme di cui agli art. 5, comma 4, L. n. 1 del 2 gennaio 1991 (c.d. legge SIM), art. 23, comma 3° D.L.vo n. 415 del 23 luglio 1996, e, da ultimo, art. 31, comma 3°, del D.L.vo n. 58 del 24 febbraio 1998, configurano, in capo all’intermediario, una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui; tale responsabilità, in particolare, opera per il solo fatto che l’illecito del promotore abbia un nesso di occasionalità con lo svolgimento dell’attività per conto dell’intermediario, non presuppone alcuna colpa in capo al preponente (né sotto il profilo della erronea scelta del collaboratore, né sotto l’aspetto della negligente vigilanza sulla sua attività) e non è esclusa dal comportamento doloso del promotore, come si ricava all’evidenza dalla norma che include anche il caso di danni derivanti da illecito penale (fattispecie in tema di appropriazione indebita di denaro degli investitori da parte del promotore finanziario, che si faceva consegnare denaro in contanti o assegni, presentando poi documenti contraffatti attestanti l’utilizzo del denaro in acquisto di strumenti finanziari). (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Non dà luogo ad un’ipotesi di concorso di colpa del danneggiato la circostanza che il pagamento al promotore avvenisse in contanti, in violazione della normativa sui rapporti tra investitore e promotore finanziario, che prevede, quale esclusiva modalità di pagamento al promotore, soltanto assegni o altri titoli di credito non trasferibili, intestati all’intermediario, oppure ordini di bonifico o ancora strumenti finanziari all’ordine, comunque intestati all’intermediario, trattandosi di norme che impongono un obbligo di comportamento gravante sul promotore, per di più posto proprio a tutela del cliente-investitore; e ciò anche ove il cliente fosse consapevole della violazione posta in essere dal promotore, salvo il caso in cui tra i due soggetti vi sia stata una vera e propria collusione.
Nemmeno può assumere rilevanza, il pagamento di una somma superiore a L. 20.000.000 mediante un assegno emesso al portatore, in violazione della normativa antiriciclaggio all’epoca vigente (L. 5.07.1991, n. 197); infatti, in base al c.d. principio di causalità giuridica, perché si configuri un illecito civile non è sufficiente l’accertamento dell’avvenuta violazione di norme o di regole di diligenza e prudenza, ma è anche necessario che tale violazione abbia causato (o, quanto meno, concorso a causare) l’evento dannoso; in particolare, in caso di violazione di norme specifiche, è necessario che il danno verificatosi costituisca concretizzazione di quel rischio specifico che la norma prudenziale violata mira ad evitare. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)


Promotore finanziario, responsabilità dell’intermediario


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