Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18309 - pubb. 24/10/2017

Nullità dei singoli ordini di investimento e del contratto quadro

Tribunale Roma, 30 Dicembre 2016. Est. Romano.


Intermediazione finanziaria – Nullità dei singoli ordini di investimento – Dichiarazione d’ufficio della nullità del contratto quadro – Esclusione

Intermediazione finanziaria – Contratto di consulenza finanziaria o di gestione di portafogli – Esclusione – Obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario successivo all’acquisto dei titoli da parte del cliente – Esclusione



In tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta. Invero, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza di un contratto di consulenza finanziaria o di gestione di portafogli, non sussiste alcun obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario successivo all’acquisto dei titoli da parte del cliente, dovendo quest’ultimo essere adeguatamente informato esclusivamente allorché autonomamente decida di porre in essere un’operazione di disinvestimento.

Una diversa interpretazione dell'art. 28 Reg. 11522/98 finirebbe col porre a carico dell'intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti; egli sarebbe infatti tenuto (al di fuori di ogni rapporto di consulenza o gestione patrimoniale) a monitorare costantemente l'andamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti e a comunicare loro ogni "modifica rilevante" delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato. Inoltre, lo stesso concetto di "modifica rilevante", ove non ancorato a parametri specifici che non si rinvengono nel testo regolamentare, finisce per essere opinabile e rimesso all'apprezzamento soggettivo dell'intermediario (o, in caso di contenzioso, del giudice e del suo consulente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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