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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13865 - pubb. 17/12/2015.

La violazione del limite di finanziabilità non comporta la nullità del contratto


Tribunale di Padova, 17 Settembre 2015. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.

Contratto di mutuo - Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità - Natura imperativa della norma - Esclusione - Violazione - Nullità - Esclusione

Contratti in materia creditizia e finanziaria - Norme imperative - Norme attinenti alla validità del contratto e norme attinenti alla condotta - Nullità - Distinzione


La norma di cui all'articolo 38 TUB, la quale prescrive la percentuale massima del finanziamento che costituisce l'oggetto del mutuo fondiario, non ha natura imperativa e inderogabile e la sua violazione non è pertanto sanzionabile con la nullità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In ordine alla distinzione tra norme imperative attinenti alla validità del contratto e norme imperative attinenti alla condotta imposta ai contraenti, va osservato che non è vero che tutte le norme in materia creditizia e finanziaria, pur assumendo natura imperativa, determinino in caso di violazione la nullità del contratto, in quanto detta sanzione non è connessa alle norme che impongono al contraente una determinata condotta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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