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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10142 - pubb. 06/03/2014.

Infondatezza dell'eccezione di abuso processuale dell'investitore per esercizio selettivo dell'azione di nullità delle operazioni di acquisito di strumenti finanziari per assenza del contratto quadro


Tribunale di Prato, 02 Agosto 2013. Est. Raffaella Brogi.

Acquisto obbligazioni Lehman brothers - Domanda giudiziale di nullità per mancanza del contratto quadro - Eccepita sua inammissibilità per abuso processuale dell'investitore dovuto all'esercizio selettivo dell'azione - Esclusione - Imputazione della nullità al mancato rispetto degli obblighi di forma ex art. 23 TUF da parte della banca - Insuperabilità del principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e di quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).


La banca che invoca l’abuso processuale dell'investitore per aver esercitato in via selettiva un’azione di nullità non si sottrae ad una duplice contestazione.
La prima è che è proprio l’intermediario, cioè il soggetto che assume una qualifica professionale, ad aver dato per primo causa alla nullità ex art. 23 t.u.f. non stipulando per iscritto il contratto di intermediazione finanziaria, ma espletando servizi di intermediazione finanziaria in via di fatto. È evidente come l’art. 23 t.u.f. impedisca l’espletamento di servizi di intermediazione finanziaria, in assenza della preventiva stipulazione di un contratto scritto. Pertanto l’intermediario, che – sebbene a conoscenza dell’obbligo di stipulare per iscritto il contratto di intermediazione finanziaria – presta di fatto servizi di investimento imputet sibi ogni ed eventuale conseguenza che sul piano processuale può scaturire dall’inosservanza dell’onere formale.
La seconda è che l’invocazione di effetti restitutori limitati – riferibili alla mancanza di un contratto quadro – è conseguenza dell’applicazione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e di quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Anche in tale caso andare a sindacare il comportamento della parte che a fronte di una domanda di nullità (o di inadempimento) invochi solo limitati effetti restitutori risarcitori) non corrisponde all’impianto della normativa processuale generale, quanto meno in assenza di parametri specifici che spetta al legislatore fornire e sono pertanto insuscettibili di essere inquadrati nell’ambito di una concretizzazione in via giurisprudenziale, che, oltretutto, sarebbe inevitabilmente foriera di disarmonie applicative. (Andrea Bulgarelli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Andrea Bulgarelli


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