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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9797 - pubb. 09/12/2013.

Inammissibile la domanda di concordato che non rispetti i requisiti di cui all'art. 160, co. 2, L.F.; creditori ipotecari e confronto con quanto ricavabile dalla procedura esecutiva individuale


Tribunale di Rovigo, 27 Novembre 2013. Est. Martinelli.

Concordato preventivo - Falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Verifica dei presupposti di cui all'articolo 160, comma 2, L.F. - Potere del tribunale - Sussistenza.

Concordato preventivo - Falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Verifica dei presupposti di cui all'articolo 160, comma 2, L.F. - Comparazione con le ordinarie procedure esecutive individuali.


Compete al tribunale la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 160, comma 2, L.F. perché il piano di concordato possa prevedere la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il parametro in base al quale il tribunale deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 160, comma 2, L.F. per la falcidia dei creditori muniti di ipoteca è costituito dalla somma ricavabile attraverso le ordinarie procedure esecutive individuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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