Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 951 - pubb. 01/01/2007

ICI dovuta dal curatore e procedura esecutiva

Tribunale Mantova, 04 Novembre 2003. Est. Dell'Aringa.


Credito fondiario - Esecuzione immobiliare - Opposizione a piano di riparto ex art. 512 c.p.c. - Crediti del curatore fallimentare per l'I.C.I. relativa al periodo di possesso dell'immobile - Prededuzione - Ammissibilità.



La prededucibilítà in sede fallimentare dell'I.C.I. dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento concorsuale (art. 10 com. 6°, d. lgs. 30.12.1992 n. 504) trova un chiaro e sicuro fondamento nella modalità di esazione di tale imposta, che a termini della disposizione in predicato deve essere "prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita”, nell'implicita imposizione dell'obbligo di pagamento al Curatore, che quale organo della procedura fallimentare è il solo legittimato ad effettuare prelievi dal ricavato della vendita, nella conseguente riconducibilità delle relative spese tra quelle menzionate dall'art. 111 n. 1) l. fall., connotandosi come atti compiuti per l’amministrazione del fallimento anche quelli consistiti nell'assolvere agli oneri fiscali gravanti sui beni compresi nella massa attiva. Le spese sostenute dal curatore per il pagamento dell'I.C.I. dovuta per il periodo di possesso degli immobili oggetto di esecuzione immobiliare promossa da Istituto di Credito Fondiario devono essere assegnate al fallimento in prededuzione.


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 512 c.p.c. a questo Tribunale, depositato il 27.3.2000 e notificato il 12-13.4.2000, il Fallimento della soc. ALfa di Bianchi A. e C. s.n.c. nonché dei soci Bianchi A. e Rossi D. ed il Fallimento di Verdi Paola, premettendo:

• che con atti 27.5.1999 erano intervenuti nell'esecuzione immobiliare n. 210/94, esperita in veste di esercente il credito fondiario da Mondobanca S.P.A. per partecipare alla distribuzione della somma di £ 205.298.000, ricavata dalla vendita di un immobile sito in Magnacavallo (MN) ed appartenente anche a Rossi D. e Verdi Paola, rivendicando il Fallimento della soc. Alfa e dei soci un credito di £ 10.427.000 e il Fallimento di Verdi Paola un credito di £ 9.412.000, in prededuzione od in subordine in via privilegiata ex art. 2772 c.c. per aver dovuto il Curatore provvedere al.pagamento dell'I.C.I. per il periodo di durata• delle procedure concorsuali o per quelle maggiori somme altrimenti versate

- che il 19.11.1999 avevano ricevuto la comunicazione del progetto di distribuzione con il quale non era stata assegnata loro alcuna somma nonostante l'art. 10 com. 6° d. legs. 504/92 obbligasse il Curatore a pagare l'imposta per tutti gli anni di possesso dell'immobile nel corso del procedimento ed a prelevarla dal prezzo ottenuto dalla vendita del bene chiedevano l'accoglimento delle epigrafate loro istanze.

Si costituiva Mondobanca S.p.A. resistendo al ricorso e replicando che l'art. 10 com. 6° d. lgs. 30.12.1992 n. 504 non innovava rispetto alla disciplina codicistica dei privilegi e in particolare all'art. 2772 com. 3° c.c., il quale anteponeva le ipoteche ai privilegi speciali immobiliari acquisiti successivamente all'iscrizione di esse.

Espletati gli incombenti istruttori la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni innanzi trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prededucibilítà in sede fallimentare dell'I.C.I.. ""dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento [concorsuale]"", come recita l'art. 10 com. 6° del d. lgs. 30.12.1992 n. 504, trova un chiaro e sicuro fondamento nella modalità di esazione di tale imposta, che a termini della disposizione in predicato deve essere "prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita”, nell'implicita imposizione dell'obbligo di pagamento al Curatore, che quale organo della procedura fallimentare è il solo legittimato ad effettuare prelievi dal ricavato della vendita, nella conseguente riconducibilità delle relative spese tra quelle menzionate dall'art. 111 n. 1) l. fall., connotandosi come atti compiuti per l’amministrazione del fallimento anche quelli consistiti nell'assolvere agli oneri fiscali gravanti sui beni compresi nella massa attiva.

La spettanza della prededuzione non può inoltre essere negata neppure se l'immobile è stato oggetto di un'esecuzione individuale intrapresa da un istituto di un credito fondiario, vuoi perché quest'ultimo gode di un privilegio esclusivamente processuale, vuoi perché l'art. 42 com. 1° r.d. 16.7.1905 n. 646 e l'art. 41 com. 3° d. lgs. 1.9.1993 n. 385 (attualmente vigente) sanciscono la preminenza dei crediti di natura fiscale su quelli delle banche erogatrici del credito fondiario laddove obbligano il curatore a versare alle stesse le rendite degli immobili detraendo da queste le spese di amministrazione e i tributi, vuoi perché l'art. 41 com. 2° d. lgs. cit. attribuisce espressamente al Curatore la facoltà di intervenire nell'esecuzione singolare per far valere i crediti di grado pozione rispetto a quelli dell'istituto mutuante (ed essendo una norma processuale si applica, sulla base del successivo art. 161, ai procedimenti esecutivi iniziati dopo la sua entrata in vigore anche se in forza di mutui ipotecari ad essa anteriori), vuoi infine perché il presupposto dell'obbligazione tributaria di specie, indicato dall'art. 10 com. 6° d. lgs n. 504/1992 nel "possesso" degli immobili sussiste in capo all'Amministrazione fallimentare anche rispetto agli immobili assoggettati alle esecuzioni per i crediti fondiari, atteso che i succitati artt. 42 com. 1° r.d. n. 646/1905 e 41 com. 3° d. lgs n. 385/1993 non solo non derogano all'art. 88 com. 1° l. fall., ma postulano che il curatore "possieda" ed amministri quegli immobili (di cui non potrebbe altrimenti versare le rendite alla creditrice ipotecaria per operazioni di credito fondiario), quantomeno ove non risulti –come nel caso in esame- che l'amministrazione è stata esercitata da altro custode, alla nomina del quale può provvedere il giudice dell'esecuzione, non il giudice delegato del fallimento (v. Cass. 2.6.1994 n. 5352).

L'obiezione che il privilegio speciale immobiliare previsto dall'art. 2772 c.c. assiste anche il credito afferente all’I.C.I. maturata in costanza di fallimento non ha pregio o non è comunque decisiva poiché non esiste incompatibilià fra la qualità di credito privilegiato"e quella di credito prededucibile, ossia appartenente ad una categoria suscettiva di suddivisione al suo interno tra crediti chirografari e crediti privilegiati, graduabili a loro volta in ragione del rango del privilegio (v. Cass. 9.4.1984 n. 2268).

Il progetto di distribuzione va dunque dichiarato Illegittimo e modificato distribuendo il ricavato di £ 205.298.000 nel modo seguente: assegnazione di £ 28.649.398 in prededuzione a Mondobanca S.p.A., assegnazione di £ 10.427.000 in prededuzione al Fallimento della soc. Alfa, e dei soci Bianchi A. e Rossi D., assegnazione di £ 9.412.000 in prededuzione al Fallimento di Verdi Paola, assegnazione dei residuo a Mondobanca S.P.A. creditrice ipotecaria.

L'adeguamento del progetto di distribuzione alle statuzioni racchiuse nella odierna sentenza dovrà essere disposto dal G.E. adito entro il termine fissato dall'art. 627 c.p.c. con l'atto di riassunzione del processo esecutivo rimasto sospeso a mente dell'art. 512 com. 2° c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente giudicando,

dichiara illegittimo il progetto di distribuzione in data 14.10.1999 relativo all'esecuzione immobiliare n. 210/94 laddove non assegna in prededuzione al Fallimento della soc. Alfa, e dei soci Bianchi A. e Rossi D. la somma di £ 10.427.000 pari a € 5.385,10 e non assegna. in prededuzione al Fallimento di Verdi Paola la somma di £ 9.412.000, pari a € 4.860,89

condanna Mondobanca S.p.A., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, a rifondere ai Fallimenti ricorrenti le spese del giudizio liquidate in € 3.587,78 (oltre IVA e CPA come per legge) di cui 129,11 per esborsi, 488,67 per anticipazioni, 1.200,00 per diritti, 1.500,00 per onorari, 270,00 per rimborsi forfetari.

Mantova 4.11.2003