Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 938 - pubb. 01/01/2007

Società di professionsiti e privilegio

Tribunale Mantova, 18 Febbraio 1999. Est. Bernardi.


Credito professionale – Prestazioni eseguite da società – Privilegio – Insussistenza.



 


 


In punto: Opposizione allo stato passivo.

Conclusioni:

Il Procuratore dell’Opponente:

-Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,

-ammettere il privilegio per i crediti della ricorrente relativi alla prestazione d’opera svolta dalla stessa in favore della Zeta nonché per il credito da rivalsa I.V.A. quantificati, come da domanda di ammissione allo stato passivo, in L. 65.107.644.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2/10/1997 la società ZETA S.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi concorsuali avevano ammesso il credito al passivo del fallimento in via chirografaria anziché in via privilegiata come richiesto. L’opponente sosteneva di aver curato, nell’interesse della fallita, il deposito di domande di brevetto per invenzione e di avere pertanto effettuato una prestazione d’opera di natura intellettuale sicchè doveva esserle riconosciuto il privilegio di cui all’art.2751 bis n. 2 c.c. ritenendo ingiustificata la motivazione addotta per la mancata attribuzione della causa di prelazione, fondata sulla considerazione che le prestazioni in questione erano state svolte da società di capitali.

La società istante asseriva inoltre che doveva essere riconosciuto il privilegio al credito per rivalsa IVA sia in quanto accessorio di un credito privilegiato sia in base al combinato disposto di cui agli artt. 2778 n. 7 e 2758 c.c. atteso che tale ultima norma prevede un privilegio speciale sui beni ai quali si è riferito il servizio e trovandosi tuttora tali beni (i brevetti) nella massa fallimentare.

Il curatore rimaneva contumace e la causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

L’opposizione merita accoglimento solo parziale.

Invero le motivazioni addotte a sostegno della tesi circa la spettanza del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. non appaiono convincenti. Ritiene infatti il Collegio di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 2751 bis n.2 c.c. fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (e del prestatore d’opera anche non intellettuale in virtù della pronuncia n.1/98 della Corte Costituzionale) individuale laddove una interpretazione estensiva di tale norma, a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche a quelle delle professioni intellettuali protette, non può aver luogo in considerazione della confusione, nell’ambito societario, tra la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro (in tal senso vedasi per le società di revisione contabile Cass. 14/4/1992 n. 4549 e, nella  giurisprudenza di merito, Trib. Torino 19/7/1996 in Giur. It. 1997, I,2,2; Trib. Milano 12/2/1996 ibidem 1997, I,2,3; Trib. Perugia 19/11/1994 in Gius, 1995, 2064). Va poi ricordato che le norme che prevedono i privilegi, derogando al principio della par condicio creditorum, hanno carattere eccezionale e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica (vedi in tal senso Cass. 27/2/1990 n. 1510), sicchè non è consentita l’estensione della causa di prelazione in questione ai compensi spettanti alle società: è quindi irrilevante che la vigente normativa (D.M. 30/5/1995 n. 342 che ha sostituito il previgente D.M. 3/4/1981) consenta l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di proprietà industriale anche alle società poiché la causa del credito in virtù della quale il legislatore riconosce il privilegio al prestatore d'opera intellettuale deve essere individuata nel lavoro intellettuale personalmente svolto in forma autonoma e nel suo aspetto retributivo laddove il riferimento alla retribuzione non esprime solo la corrispettività di una prestazione latamente lavorativa ma carica il “corrispettivo” di un significato non solo economico ma altresì personale quale remunerazione di una delle fondamentali espressioni della vita e quale mezzo essenziale alle possibilità di esplicazione dell’autonoma attività intellettuale (in tali termini vedasi Cass. 1992/4549).

Infine, per concludere sul punto, va osservato che il credito insinuato concerne, in parte, anche le spese vive sostenute per il deposito delle domande di brevetto le quali non possono essere qualificate come retribuzione ai sensi della norma in esame e quindi in ogni caso non potrebbero ottenere la collocazione in privilegio.

Per quanto attiene invece all’I.V.A. di rivalsa, la richiesta di riconoscimento del privilegio merita senz’altro accoglimento posto che fra i cespiti fallimentari, come si desume in particolare dalla relazione di stima, vi sono taluni dei brevetti in relazione ai quali la società istante ha prestato la propria opera e prevedendo la norma di cui all’art. 2758 c.c. un’ipotesi di privilegio speciale: viene peraltro demandata alla fase del riparto la specifica indicazione dei beni gravati dal privilegio de quo.

Sussistono giustificati motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Galatron s.r.l.;

in parziale accoglimento della proposta opposizione ammette la società ZETA s.r.l. al passivo del fallimento Galatron s.r.l. in via privilegiata ex art. 2758 c.c. per L. 7.352.417 confermandosi la collocazione in chirografo per l’importo di L.ire 63.800.617 ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.