Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 934 - pubb. 01/01/2007

Associazione non riconosciuta e fallimento

Tribunale Mantova, 15 Aprile 1999. Est. Bernardi.


Associazione non riconosciuta – Assoggettabilità al fallimento.



 


 


…omissis…

letti i ricorsi n. 296 e 297/98 r.f. promossi per la dichiarazione di fallimento del Delta Club;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

rilevato che il Delta Club è una associazione non riconosciuta;

rilevato che dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti esperiti risulta che tale ente svolgeva attività ricreativa per i soli soci;

considerato che secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza alla associazione può essere attribuita la natura di imprenditore commerciale quando essa abbia per oggetto esclusivo o principale una attività economica rientrante in quelle indicate nell’art. 2195 c.c., sebbene finalizzata al raggiungimento di scopi ideali, mentre tale natura deve ritenersi esclusa nelle ipotesi in cui l’attività economica venga invece espletata in via accessoria e strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente ( in tal senso vedasi Cass. 14-10-1958 n.3251; Cass. 9-11-1979 n. 5779; Cass.17-1-1983 n. 341; Cass. 18-9-1993 n. 9589) dovendosi ritenere che l’art. 2201 c.c. esprima un principio di carattere generale valevole per tutti gli imprenditori collettivi non societari;

ritenuto inoltre che l’attività imprenditoriale svolta in concomitanza con altra attività non economica può qualificarsi come oggetto principale allorquando realizzi integralmente, di per sé sola , lo scopo dell’ente e non invece ove si risolva nel mero reperimento di mezzi finanziari poiché  in tale ipotesi l’impresa è strumentale rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale;

considerato che le ridotte attrezzature esistenti nei locali utilizzati dal Delta Club, la non rilevante entità dell’indebitamento complessivo, il modesto giro d’affari annuo, la mancanza di lavoratori dipendenti , l’esiguo compenso statutariamente previsto per gli amministratori, il reinvestimento degli utili nelle attività dell’associazione e la molteplicità delle attività ricreative svolte peraltro in favore dei soli soci, fanno ritenere escluso lo svolgimento di una attività di impresa nel senso sopra precisato in capo al predetto ente apparendo in particolare la gestione del bar interno meramente finalizzata al reperimento delle risorse necessarie al funzionamento dell’associazione in aggiunta ai proventi costituiti dalla quota di iscrizione;

pqm

respinge i ricorsi.