Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 933 - pubb. 01/01/2007

Terzo non creditore titolare di ipoteca su immobili del fallito

Tribunale Mantova, 14 Gennaio 1999. Est. Bernardi.


Terzo titolare di ipoteca su immobili del fallito ma non creditore del medesimo – Insinuazione al passivo – Inammissibilità.



 



omissis

Conclusioni

Il Procuratore del Ricorrente:

ammettersi al passivo del fallimento in oggetto in via privilegiata per la somma di £. 350.000.000.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 10/12/1996 il ricorrente affermava di essere creditore nei confronti della società fallita della somma di £. 350.000.000 in virtù di quattordici pagherò cambiari di £. 25.000.000 ciascuno a firma Verdi Paola e garantiti da ipoteca iscritta sui beni immobili già di proprietà della predetta e successivamente ceduti alla società OMICRON s.r.l. e chiedeva pertanto di essere ammesso al passivo in via tardiva.

Il Curatore, rimasto contumace, sosteneva che per l’importo di £.100.000.000 l’azione cambiaria si era prescritta e non si opponeva conseguentemente all’accoglimento della proposta domanda limitatamente all’importo di £. 250.000.000.

Esibiti i titoli originali su cui fondava la pretesa creditoria, la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Dall’esame degli atti e dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge come i titoli cambiari in questione fossero stati emessi non dalla società fallita bensì da un terzo soggetto che aveva garantito il buon esito delle cambiali accendendo ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà successivamente ceduti alla società fallita. Al riguardo ritiene il Tribunale di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui solamente il creditore del fallito ha titolo per insinuarsi al passivo del fallimento e ciò in virtù del disposto di cui agli artt. 52 e 93 l.f. (cfr. per l’analoga fattispecie del terzo datore di ipoteca Cass. 08/04/1965 n. 613; Cass. 08/01/1970 n. 46; Trib. Milano 08/06/1989 in il Fall., 1990, 60; App. Napoli 29/12/1982 in Dir. Fall., 83, II, 152) mentre colui che ha un diritto di prelazione sugli immobili appresi dal fallimento, non essendo creditore, potrà concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita formulando apposita istanza senza dover però soggiacere alle regole della verifica.

Attesa la contumacia della Curatela nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

-dichiara la contumacia del Fallimento Omicron srl;

-respinge il ricorso ex art. 101 l.f. proposto da Bianchi Paolo.