Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 908 - pubb. 01/01/2007

Amministrazione controllata e piano di risanamento

Tribunale Mantova, 16 Novembre 1995. Est. Dell'Aringa.


Amministrazione controllata – Requisiti per l’ammissione – Possibilità di risanamento – Temporanea difficoltà.



 


 


omissis

nelle procedure riunite n.n.:

94/95 Amm. Contr. promossa dalla Belleli S.p.A. con ricorso per la propria ammissione alla amministrazione controllata datato 2/11/95

257/95 Fall. promossa dalla Alohatour s.r.l. con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A.

258/95 Fall. promossa dalla Alohatour s.r.l. con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Interklim Sistemi s.r.l.

259/95 Fall. promossa dalla Procon Elettronica s.r.l. con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A.

264/95 Fall. promossa dalla Coemi S.p.A. con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A.

266/95 Fall. promossa dalla Seffer di Sereni s.n.c. con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A.

268/95 Fall. promossa dalla Procond Elettronica S.p.A. con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli Holding Industriale S.p.A.

273/95 Fall. promossa dalla Clama Trade s.r.l. con ricorso per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A.

ha pronunciato il seguente

decreto

letti:

nella procedura n. 94/95 Amm. Contr.

-il ricorso 2.11.95

-il verbale dell’assemblea straordinaria della Belleli S.p.A. in data 23/10/95 con cui è stata autorizzata la presentazione dell’istanza di ammissione alla amministrazione controllata

-le scritture contabili tenute nell’ultimo biennio, che appaiono regolari

-le certificazioni della C.C.I.A.A. di Mantova, della Cancelleria Commerciale e del Casellario del Tribunale di Mantova, attestanti la mancata sottoposizione della Belleli S.p.A. a fallimento o concordato preventivo nel precedente quinquennio nonché l’assenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti nei confronti del suo legale rappresentante sig. Rodolfo Belleli

-lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori

-il parere positivo espresso dal P.M. il 7/11/95

-le dichiarazioni rese a verbale in data 6/11/95 dal legale rappresentante della Belleli S.p.A.

nelle procedure n.n. 257/95 Fall., 258/95 Fall., 59/95 Fall., 266/95 Fall., 268/95 fall. 273/95 Fall.

-i ricorsi per le dichiarazioni di fallimento

-le certificazioni della C.C.I.A.A., della Cancelleria Commerciale, della Polizia Giudiziaria

-le dichiarazioni rese a verbale delle parti comparse a seguito del decreto di convocazione

premesso

L’attuale situazione patrimoniale della Belleli S.p.A. può essere così sintetizzata sulla base delle allegazioni al ricorso 2/11/95:

…omissis…

Il piano di risanamento, non fondato su di un’analisi rigorosa (e in larga parte ancora da definire nei contorni e dettagli) presenta lacune indubbie ed evidenti quali:

a)la mancata previsione, secondo realistiche valutazioni della solvibilità dei debitori della Belleli S.p.A., dei flussi monetari attivi per pagamenti di capitale e interessi sui crediti per complessivi 743 miliardi, che dovrebbero ridurre l’indebitamento entro limiti fisiologici ed equilibrare la lievitazione degli interessi passivi sulle esposizioni verso le banche e i fornitori

b)la carenza di una seria verifica dell’attuale competitività della Belleli, che dovendo sottostare ai prezzi fissati dal libero mercato potrebbe non essere in grado di reggere il confronto con una concorrenza non gravata da un carico altrettanto oneroso di interessi passivi, specie bancari, così da accumulare perdite ulteriori nel seguito della sua attività

c)la soluzione prospettata per ovviare a quanto sub b) operando attraverso la Cimimontubi S.p.A. inizialmente e quindi attraverso due nuove società, conferitarie dei rami aziendali della Belleli, palesa margini consistenti di aleatorietà, attesa l’ipoteticità di un effettivo “decollo” delle dette società (pur se tecnicamente supportate dalla riconosciuta esperienza della società conferente) con la conseguente incertezza circa la reale convenienza per il ceto creditorio della conversione dei rami aziendali nella partecipazione azionaria, che rende non prefigurabili allo stato i futuri orientamenti del giudice richiesto di autorizzare tale conversione

d)sulla fattibilità del piano pesa l’incognita in ordine all’accettazione da parte delle banche di una revisione dei tassi di interesse praticati e non è totalmente scontata la loro disponibilità a “consorziarsi” per eliminare le potenziali conflittualità interne ed assicurare così il proprio necessario e costante appoggio alle iniziative volte al riassesto economico e finanziario dell’impresa in difficoltà

e)la ristrutturazione programmata tende al risanamento del gruppo di società nel suo complesso, più che a quello della Belleli in particolare

Il giudizio finale sull’accoglibilità o meno del ricorso per l’ammissione alla A.C. non può tuttavia esaurirsi nell’analisi tecnica del progetto finalizzato al ritorno della istante alla normalità aziendale, poiché in difetto di contrarie indicazioni del legislatore per “comprovate possibilità di risanamento” (nel senso postulato dall’art. 187 l. fall. come novellato dall’art. 1 legge 24.7.78 n. 391) devono intendersi non soltanto quelle ricollegabili alla capacità dell’impresa di superare lo stato di crisi con le sue sole risorse, ma anche quelle propiziate dall’atteggiamento favorevole delle banche sovventrici e degli altri creditori, che è influenzato a sua volta dal riscontro comparativo dei vantaggi e svantaggi dell’amministrazione controllata, rispetto alle procedure concorsuali liquidatorie.

La valenza dei rilievi critici sub c), d), e) appare inoltre sminuita se il quadro normativo di riferimento (all’interno del quale devono essere vagliati) viene – come dev’essere – interpretato in sintonia con gli indirizzi della dottrina e della giurisprudenza che sensibili all’esigenza di un rilancio dell’istituto dell’amministrazione controllata e di un suo evolutivo adattamento alla moderna realtà imprenditoriale hanno attribuito alla legge 24.7.78 n. 371 una portata radicalmente innovativa, ripudiando, siccome obsoleta, la nozione di “temporanea difficoltà” identificata nella situazione di mero squilibrio finanziario determinato da cause transitorie e contingenti, riconducendo sotto la previsione legislativa anche l’ipotesi di squilibrio strutturale emendabile in ragionevole arco di tempo (al limite anche attuando un ridimensionamento aziendale) e riferendo il risanamento all’impresa prioritariamente configurata come entità economica costituita dalla specifica combinazione dei fattori produttivi e considerata indipendentemente dai mutamenti della sua titolarità (onde a questo riguardo non ha soverchia importanza che la Belleli cesserà di essere una società operativa con il trasferimento della sua azienda alle nuove società).

Ed in tale ottica si delinea una prevalenza, sugli elementi negativi, dei dati che avvalorano un giudizio prognostico favorevole sulle sorti della ricorrente e che si compendiano nei seguenti:

sono fuori discussione le capacità professionali della dirigenza tecnica della Belleli nonché l’acquisizione, da parte sua, di un patrimoni di tecnologie anche d’avanguardia nel settore dell’impiantistica relativa all’off shore, all’energia termoelettrica e termonucleare, sulla petrolchimica, alla dissalazione

il recupero almeno parziale dei crediti può essere meglio assicurato dall’amministrazione controllata, che conserva integro il patrimonio aziendale, anche sotto il profilo dell’avviamento e della redditività dell’impresa, laddove la liquidazione e disgregazione dell’azienda si tradurrebbe verosimilmente in uno svilimento dell’attivo a tutto discapito dei creditori

la minima percentuale dei debiti per i quali è stato chiesto il fallimento rispetto al debito complessivo (4 miliardi a fronte di 1221 miliardi) rappresenta indubitabilmente un segnale di fiducia nei confronti dell’amministrazione controllata (ancorchè con le prevedibili cautele e riserve) e legittima l’aspettativa del raggiungimento delle maggioranze nonché della propensione delle banche ad accollarsi i sacrifici necessari per contribuire al piano di risanamento, nella quale va individuata la condizione primaria e potenzialmente decisiva del suo esito positivo.

La meritevolezza, che per la società di capitali si sostanzia principalmente nella correttezza della loro gestione, è desumibile dalla generale estimazione che per lungo periodo ha circondato la Belleli ed è un valido indice di affidabilità, solo parzialmente offuscato dalle recenti disavventure, di cui non è provata la dipendenza da operazioni manifestamente imprudenti, eventualmente imputabili ad altre società del gruppo.

Pertanto si ravvisa, in luogo dell’irreversibile stato di decozione, la temporanea difficoltà di adempiere, come sopra estensivamente intesa, e si rigettano le istanza di fallimento della Belleli S.p.A., accogliendo la domanda di ammissione alla amministrazione controllata.

La prededucibilità in sede fallimentare dei crediti per le somme erogate dalle banche in costanza di amministrazione controllata rimane subordinata al rapporto di consecuzione con l’eventuale successivo fallimento e compete limitatamente alle obbligazioni contratte in conformità alle regole ed agli scopi di quest’ultima procedura (ex plurimis Cass. 5.2.79 n. 746), né occorre in proposito una declaratoria esplicita, che non sarebbe comunque vincolante per gli organi fallimentari.

Le istanza di fallimento contro la Belleli S.p.A. vengono separate da quelle contro la Belleli Holding S.p.A. e contro la Interklim Sistemi s.r.l., sulle quali interverranno distinte pronunce.

pqm

separando le istanze di fallimento della Belleli S.p.A. da quelle di fallimento della Belleli Holding S.p.A. e della Interklim Sistemi s.r.l.

respinge i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della Belleli S.p.A.

ammette la Belleli S.p.A. con sede in Mantova, via Taliercio 3, in persona del legale rappresentante sig. Belleli Rodolfo alla procedura di amministrazione controllata

nomina giudice delegato il dott. Attilio Dell’Aringa

ordina la convocazione dei creditori fissando per l’adunanza davanti al giudice delegato l’udienza del 21 dicembre 1995 assegnando termine sino al 9.12.1995 per la comunicazione ai creditori del provvedimento che li convoca

nomina Commissario Giudiziale il dott. Lucio Mercanti con studio in Mantova

stabilisce in giorni otto dalla comunicazione alla Belleli del presente decreto il termine entro il quale la stessa dovrà depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova la somma di £. 3.000.000.000, ritenuta necessaria per l’intera procedura

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art. 166 l. fall.

Mantova 16.11.95

Il Collegio rilevato che all’ultima pagina del decreto che precede, alla terza riga sono state omesse le seguenti parole “per anni due” integra l’anzidetto provvedimento alla predetta riga 3 nel senso che deve leggersi “alla procedura di amministrazione controllata per anni due”.