Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 907 - pubb. 01/07/2007

Privilegio artigiano e limiti dimensionali dell’impresa

Tribunale Mantova, 05 Ottobre 1995. .


Privilegio artigiano – Limiti dimensionali dell’impresa.



 


 


omissis

Conclusioni delle parti:

per parte ricorrente: ammettersi al passivo del fallimento il credito della società ricorrente come richiesto nell'importo di lire 66.994.511 e con il privilegio di cui all'articolo 2751 bis n. 5 c.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari;

per il fallimento convenuto: confermarsi in toto il provvedimento adottato dal Giudice delegato in data 11.02.1994. Con vittoria di onorari e spese di lite.

Fatto e diritto

Con domanda depositata in cancelleria nei termini fissati ai sensi dell'art. 16 n. 4 L.F, l'odierno ricorrente aveva chiesto che venisse ammesso al passivo del fallimento il proprio credito, come sopra quantificato e con l'indicato titolo di privilegio. Nella formazione dello stato passivo il Giudice delegato aveva ammesso al passivo del fallimento il credito in via meramente chirografaria, ritenendo insussistenti i presupposti obiettivi per il riconoscimento del privilegio concesso dall'articolo 2751 bis n. 5 c.c. ai crediti dell'imprenditore artigiano per i corrispettivi dei servizi prestati, "avuto riguardo alle dimensioni aziendali, al numero dei dipendenti ed al volume d'affari".

Con ricorso tempestivamente depositato nel perentorio termine di g. 15 dal ricevimento della comunicazione del desosito in cancelleria dello stato passivo definitivamente formato, è stata ritualmente proposta opposizione avverso il provvedimento di esclusione del richiesto privilegio.

Deduceva in particolare il ricorrente: che la iscrizione della impresa nell'albo provinciale istituito a’ sensi dell’art.5 della legge 443/85 ha effetto costitutivo; che la disciplina introdotta con la legge quadro per l’artigianato n. 443/85 prevede che l'impresa artigiana possa avere limiti dimensionali piuttosto ampi non superati nel caso di specie; che le dimensioni complessive della struttura patrimoniale aziendale, quali emergenti dalla dimessa documentazione, non depongono -in senso contrario.

Nell'udienza fissata dal giudice delegato per la comparizione del ricorrente e del curatore, quest'ultimo si è costituito per resistere al gravame.

Il Collegio ritiene che la opposizione sia infondata, per i seguenti motivi.

Sulla efficacia vincolante dell'iscrizione dell'impresa nell'albo provinciale di quelle artigiane, in giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento che riteneva necessaria la incidentale disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo, si è consolidato l'orientamento secondo il quale il G.O. chiamato a definire la natura artigiana dell'impresa ai sensi dell'articolo 2083 c.c. (con gli effetti conseguenti ex art. 1 L.F. ed ex art. 2751 bis n. 5 c.c.) debba valutare tutte le circostanze obiettive poste dalla legge a scopo definitorio, conferendo alla iscrizione il mero valore indiziario, derivante dalla presunzione della correttezza dell'accertamento istruttorio operato in sede amministrativa ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie e tributarie a favore delle imprese artigiane (cfr. Art. 5 l. N. 443/85 comma 4).

Le circostanze obiettive utili e necessarie a definire la natura artigiana di una impresa sono: il tipo di impresa; la tipologia di produzione o servizio; la attuazione anche manuale del lavoro del titolare; la prevalenza dell’elemento lavoro sul capitale.

Nel caso di specie, la valutazione di tali circostanze porta, pur nella sussistenza dei primi tre presupposti, ad escludere la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e, nel caso di s.n.c., dei soci lavoranti) sui fattori ad esso estrinseci dell'investimento di capitale e del lavoro dipendente.

A tale conclusione si giunge valutando gli elementi di prova derivanti dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 1992 cui si riferisce la prestazione per la quale la s.n.c. Bellin ha maturato il credito insinuato al passivo del fallimento: da essi emerge che la impresa operava con lavoratori dipendenti ivi indicati nel numero complessivo di nove dal cui utilizzo derivarono costi per retribuzioni lorde maturate nell'anno pari a lire 206.944.000* e che il fatturato dell'anno fu pari a lire 1.214.428.000*;

emerge altresì dal registro dei cespiti ammortizzabili che essa possedeva beni immobili (due capannoni) di rilevante valore e mobili svariati, comprensivi di attrezzature da ufficio di non modesta entità: tali cespiti risultano bensì quasi completamente ammortizzati, tuttavia evidenziano una dotazione capitalistica rilevante; dal bilancio 1992 emerge infine che, per il soIo acquisto di merci (operazione tipica dell'imprenditore commerciale e marginale nell'impresa artigiana), venne impiegato un capitale circolante pari a lire 658.603.172*, idoneo in sè a dare lumi sulla componente di investimento e sulla prevalenza della componente commerciale su quella artigiana di creazione del prodotto ed elaborazione delle merci rivendute.

Anche volendo ammettere il dato non provato, (ma neppure smentito dalla curatela, cui incombeva l’onere di vincere la valenza indiziaria della iscrizione nel registro provinciale) che il titolare e due dei soci della impresa prestassero la propria attività lavorativa personale nello svolgimento delle mansioni manuali di posa in opera dei materiali coibentanti, i dati obiettivi evidenziati pongono in chiara luce il fatto che la detta prestazione personale manuale fu comunque complementare rispetto all'elemento capitalistico costituito dal rilevante investimento per l'acquisto dei beni ammortizzatili e delle merci ed all'elemento comunque estrinseco dell’apporto di lavoro dipendente, incidente per una spesa superiore all'utile d'esercizio (pari -nel 1992- a lire 122.787.799*).

Può ritenersi pertanto integrata la fattispecie tipica della esclusione giudiziale del trattamento giuridico riservato all'impresa artigiana, che si verifica nel caso in cui l'impresa si articoli in una organizzazione di plurimi elementi capitalistici e di lavoro subordinato dalla quale derivi una capacità di reddito svincolata ovvero molto relativamente condizionata dal lavoro manuale personale del titolare, di guisa da potere assimilare il risultato netto finale, piuttosto che al guadagno, normalmente modesto, dell'artigiano, al profitto tipico dell'imprenditore industriale. Le spese seguono la soccombenza...