Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 902 - pubb. 01/07/2007

Credito fondiario e accertamento del credito

Tribunale Mantova, 25 Ottobre 1996. .


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Credito fondiario - Soddisfacimento del credito in sede esecutiva - Accertamento del credito in sede fallimentare - Necessità.



 


 


omissis

Opposizione allo stato passivo

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 98 legge fallimentare notificato il 28/3/95 la società Mediovenezie Banca S.p.A. esponeva di avere tempestivamente depositato istanza di insinuazione al fallimento Camurali Renzo in via ipotecaria, per l’importo di £. 110.583.358= oltre ad accessori e che tale domanda era stata rigettata in quanto nelle more fra il deposito dell'istanza stessa e la formazione dello stato passivo definitivo la banca era stata soddisfatta delle sue pretese in sede di esecuzione immobiliare proseguita in virtù delle disposizioni concernenti il credito fondiario. L'istituto di credito lamentava che, in tal modo, il proprio credito non era stato accertato in sede fallimentare e che ciò contrastava con l'orientamento, ormai da tempo consolidatosi, della giurisprudenza di legittimità che invece impone siffatto accertamento.

Si costituiva in giudizio la Curatela fallimentare la quale chiedeva il rigetto del ricorso assumendo che, essendo già stato l'istituto di credito soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva individuale cui aveva partecipato anche il Curatore fallimentare, l'Istituto di credito non aveva alcun interesse all'insinuazione. Veniva comunque contestata anche l'entità del credito così come quantificato dall'opponente.

La causa istruita con produzioni documentali veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza collegiale del 22/10/1996.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

In via di fatto è pacifico tra le parti che alla banca a seguito della esecuzione individuale, è stato assegnato l’importo di lire 116.504.277= per capitali ed interessi oltre a lire 7.840.382= per spese legali della procedura esecutiva.

In primo luogo deve essere rilevato che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 52 l.fall., con norma tassativa ed inderogabile, dispone che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo norme stabilite dal capo V° del R.D. 267/1942 e che la deroga a favore degli istituti di credito fondiario, prevista dall'art. 43 primo comma del R.D. 16/7/1905 n. 646 (ora l’art. 41 II° comma. T.U. 1/9/93 n. 385) - secondo cui l’azione esecutiva sui beni ipotecari a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata e proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore - riguarda soltanto il processo esecutivo (così Cass. 1/12/1994 n. 10256; Cass. 23/11/1990 n. 11324; Cass. 2/3/1988 n. 2196; Cass. 11/3/1987 n. 2532).

La facoltà riconosciuta agli istituti di credito fondiario di iniziare o proseguire l’esecuzione individuale in presenza di fallimento, in deroga al disposto di cui all'art. 51 l.fall., costituisce però soltanto un privilegio processuale ma qualunque questione attinente alla determinazione dell'an e del quantum del credito azionato spetta alla competenza funzionale ed inderogabile del foro fallimentare. Ove infatti si accogliesse la diversa tesi fatta propria dalla Curatela (che peraltro trova appiglio nella recente sentenza della Suprema Corte del 15/6/1994 n. 5806) si introdurrebbe nel sistema una palese anomalia giacchè il credito fondiario sfuggirebbe all’accertamento del giudice delegato, accertamento che sarebbe invece rimesso ad un organo diverso e cioè al giudice dell'esecuzione ed inoltre agli altri creditori concorsuali verrebbe sottratta la possibilità di interloquire sulla fondatezza del credito in questione (cfr. artt. 96 II° co. l.f. e 100 l.f.).

Non senza rilevare inoltre che, anche per le particolari norme vigenti in tema di notifica degli atti di esecuzione, il Curatore potrebbe non essere posto a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva e quindi di intervenirvi. Né può considerarsi sufficiente la presenza del Curatore nell’ambito della procedura esecutiva individuale atteso che l'accertamento del credito postula una pronuncia giurisdizionale.

Sarà naturalmente onere del Curatore di verificare in sede di piano di riparto se il credito dell'Istituto sia già stato soddisfatto ed in che misura ai sensi della normativa sul credito fondiario  e se, pertanto, trovi o meno utile collocazione.

Ciò premesso va aggiunto che l’importo per cui è stata chiesta l'insinuazione  è corretto alla luce della documentazione posta a corredo della domanda di ammissione al passivo e dei chiarimenti successivi apparendo correttamente computato l'acconto di lire 8 milioni versato nel gennaio 1994, argomento questo su cui peraltro neppure la Curatela ha poi insistito. La domanda merita accoglimento anche in ordine alla misura richiesta sia delle spese di esecuzione pari a lire 11.642.262= da collocarsi in via privilegiata ex art. 2770 c.c., sia degli interessi convenzionali e legali correttamente computati alla luce del disposto di cui all'art. 55 l.fall. conformemente all'indirizzo giurisprudenziale formatosi.

In ordine alle spese ritiene il collegio che, attesa la complessità delle questioni affrontate, la particolarità della fattispecie ed il contrasto di recente sorto nella giurisprudenza di legittimità, sia equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

pqm

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

- in accoglimento della proposta opposizione ammette la società Mediovenezie Banca S.p.A. al passivo del fallimento Camurali Renzo invia ipotecaria per lire 110.583.358= oltre agli interessi successivi (corrispettivi e monitori) nella misura convenzionale sino al 27/5/1994 ed agli interessi al tasso legale fino alla data del decreto di trasferimento dei beni ipotecari ed infine, in via privilegiata, ex art. 2770 c.c, per £. 11.642.262=, quanto alle spese.

Dispone la conseguente rettificazione dello stato passivo impugnato. Spese compensate.