Attività del professionista dopo l'apertura del concordato quale atto di ordinaria amministrazione che non richiede autorizzazione
Tribunale di Piacenza, 26 Aprile 2013. Est. Federica Ceresini.
Concordato preventivo - Attività del professionista nel periodo successivo all'apertura del concordato - Miglioramento del patrimonio e mantenimento dei presupposti della procedura - Atto di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione.
L'attività svolta dal professionista nel periodo successivo alla apertura della procedura di concordato preventivo, consistente nella conservazione e nel miglioramento del patrimonio dell'impresa per il mantenimento dei presupposti della procedura (nella specie anche attraverso colloqui con i creditori), non è atto di straordinaria amministrazione e non necessita, pertanto, dell'autorizzazione del giudice delegato prevista dall'articolo 167, comma 2, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Sergio Guidotti
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