Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 880 - pubb. 01/07/2007

Ipoteca su immobili appresi dal fallimento non relativa a crediti nei confronti del fallito

Tribunale Mantova, 26 Febbraio 1997. .


Ipoteca su immobili appresi dal fallimento non relativa a crediti nei confronti del fallito – Necessità di insinuazione allo stato passivo – Eslusione – Diritto di partecipare alla distribuzione della somma – Sussistenza.



 


 


Tribunale di Mantova – Sentenza 26 febbraio 1997.

 

Con ricorso ex art. 101 l.f. notificato in data 11/09/95 la ricorrente richiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento Tizio Angiolina in via ipotecaria per £. 107.410.673 oltre agli interessi ex art. 54 3° co. l.f. e ciò in dipendenza del mutuo fondiario originariamente erogato a Caio Anna, Tizio Tatiana e garantito da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà delle medesime e di Tizio Angiolino (terzo datore di ipoteca). Comparso davanti al giudice delegato il curatore, che rimaneva contumace, si opponeva all’ammissione così come formulata e la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

La domanda così come formulata dal ricorrente non può essere accolta.

La CARIPLO aveva concesso un mutuo a Caio Anna e a Tizio Tatiana garantito anche dalla ipoteca concessa dal fallito Tizio Angiolino sui propri immobili e, con la domanda proposta ex art. 101 l.f., chiede ora di essere ammessa al passivo del fallimento in via ipotecaria per £. 107.410.673 oltre ad interessi ex art. 54 l.f..

Questo Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale (peraltro contrastato da alcune decisioni di merito) secondo cui coloro che vantano un diritto ipotecario sui beni appresi dal fallimento non possono essere ammessi al passivo non essendo anche creditori del fallito (in tal senso vedasi Cass. 08/04/1965 n. 613; Cass. 08/01/1970 n. 46; Trib. Milano 08/06/1989 in Il Fallimento, 1990, 60; Trib. Milano 17/02/1986 in Il Fallimento, 1987, 404; App. Napoli 29/12/1982 in Dir. Fall., 83, II, 152).

Tale conclusione si desume dal sistema delle norme fallimentari: innanzitutto viene in considerazione il disposto dell’art. 52 l.f. secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e impone ai soli creditori l’obbligo di accertamento delle proprie pretese. Altro argomento si ricava dall’art. 103 l.f. che impone la verifica anche per chi vanti diritti su cose mobili , così implicitamente escludendo analogo procedimento per chi sia titolare di diritti su immobili. Infine assume rilievo l’art. 108 l.f. che, obbligando il curatore a notificare un estratto dell’ordinanza di vendita degli immobili ai creditori ipotecari iscritti, ammette implicitamente che anche costoro partecipino alla distribuzione del prezzo, i quali pertanto non devono essere ammessi al passivo quando non siano creditori del fallito. In conclusione il procedimento di verificazione del passivo è stabilito per i soli creditori del fallito e per coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del medesimo mentre chi ha un diritto di prelazione sugli immobili appresi dal fallimento, a garanzia di un credito vantato nei confronti di altro debitore diverso dal fallito, può concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, senza dover soggiacere alle regole della verifica.

D’altro canto la domanda formulata dalla istante in sede di ricorso introduttivo, di precisazione delle conclusioni ed infine ribadita in comparsa conclusionale è quella di ammissione del credito al passivo del fallimento laddove non vi è alcun credito nei confronti del fallito. Né può ritenersi consentito al Tribunale qualificare tale domanda come richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato domanda che naturalmente potrà essere in seguito proposta.

Nessuna statuizione può essere adottata in ordine alle spese attesa la contumacia della curatela.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

si dichiara la contumacia del fallimento Tizio Angiolino;

respinge il ricorso ex art. 101 l.f. promosso da CARIPLO S.p.A..