Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 879 - pubb. 01/07/2007

Privilegio speciale ed art. 11 l. 403/77

Tribunale Mantova, 19 Giugno 1997. .


Istituto di credito - Privilegio art. 11 l. 1/7/77 n. 403 - Relativo ai soli beni acquistati con prestito - Necessita qualifica di impresa agricola.



 


 


Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 19 giugno 1997.

 

Opposizione allo stato passivo.

Causa discussa e spedita a sentenza sulle seguenti

Conclusioni:

Il Procuratore dell’opponente:

Accogliersi l’opposizione allo stato passivo ammettendo il credito dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. in via privilegiata trattandosi di credito agrario per £. 425.859.051.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 98 l.f. notificato in data 11/05/1995 l’Istituto Bancario San Paolo affermava di avere proposto, tra l’altro, domanda di insinuazione al passivo della società fallita per l’importo di £. 425.859.051 comprensivo di capitale e interessi in via privilegiata ex art. 11 legge 01/07/1977 n. 403 traendo fondamento tale credito dalla convenzione di conto corrente agrario stipulata il 15/11/1993 in relazione al conto corrente n. 10/700314. L’opponente lamentava che la predetta somma era stata ammessa al passivo in via chirografaria asserendo che la motivazione addotta dagli organi fallimentari per escludere il privilegio (mancato reperimento dei beni in fase inventariale) doveva ritenersi illegittima atteso che la curatela aveva inventariato 3386 prosciutti i quali dovevano essere considerati frutti derivanti dalla trasformazione dei beni originari e cioè i suini.

Il curatore rimaneva contumace e comparso personalmente avanti il G.D. ribadiva la propria opposizione al riconoscimento del privilegio agrario. La causa veniva istruita con produzioni documentali e rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

L’opposizione non è fondata e deve essere rigettata.

Il Curatore, non costituendosi, ha confermato la propria opposizione al riconoscimento del privilegio, da un lato chiarendo, in corso di causa, che la motivazione addotta con la propria comunicazione ex art. 97u.c. l.f. doveva intendersi nel senso che i prosciutti inventariati dovevano ritenersi cose diverse dai suini acquistati con le somme messe a disposizione dell’istituto bancario e dall’altro affermando che alla società fallita non poteva riconoscersi la qualifica di impresa agricola con la conseguente inapplicabilità della normativa sul credito agrario. Sul punto l’opponente ha preliminarmente asserito di non accettare il contraddittorio sulla nuove ragioni addotte dal Curatore a sostegno dell’esclusione del privilegio affermando che il Tribunale dovrà limitarsi a valutare la legittimità della originaria motivazione fatta valere dagli organi fallimentari.

Al riguardo va precisato che l’opposizione allo stato passivo costituisce un giudizio di cognizione di natura contenziosa sull’esistenza e sull’efficacia nei confronti del fallimento del credito insinuato (così Cass. 74/2133; Cass. 71/393) sicchè l’indagine del Tribunale non è limitata alla legittimità del provvedimento del giudice delegato ma è estesa al riesame dell’intero rapporto da cui trae origine il credito insinuato dovendo accertare tutte le condizioni atte a giustificare l’esclusione o l’ammissione del credito allo stato passivo (così Cass. 19/07/1978 n. 3596; App. Bologna 19/12/1972 in Dr fall. 73, II, 173; Trib. Milano 28/11/1985 in Il Fall., 86, 348; Trib. Venezia 27/06/11986 in Il Fall., 87, 106; App. Torino 26/03/1986 in Il Fall., 86, 1154; Trib. Milano 04/05/1987 in Il Fall., 87, 997). La tesi dell’opponente non è quindi fondata ed il tribunale dovrà verificare se sussistano i requisiti di legge per riconoscere al credito in questione natura privilegiata.

Va poi ulteriormente chiarito che la fattispecie in esame risulta ancora regolata dall’art. 2766 c.c. nonché dalle leggi 01/07/1977 n. 403 e dal R.D.L. 29/07/1927 n. 1509 convertito dalla legge 05/07/1928 n. 1760 modificato dal R.D.L. n. 2085 del 1928 convertito nella legge n. 3130 del 1928: l’art. 2766 c.c. è stato infatti abrogato dal d. lgs. 01/09/1993 n. 385 ma rimane applicabile per i contratti già conclusi al momento dell’entrata in vigore(01/01/1994) del d. lgs. 385/93 e ciò ai sensi dell’art. 161 n. 6 di tale decreto (così Cass. 05/06/1996 n. 5267).

Ciò premesso ed individuato nel comma secondo dell’art. 2766 c.c. il fondamento normativo dell’invocato privilegio, va rilevato che per la concessione del credito agrario e, conseguentemente, la sussistenza del privilegio, occorre che l’impresa alla conduzione della quale il prestito è destinato possa considerarsi agricola.

Nel caso di specie, per contro, la società non poteva considerarsi imprenditore agricolo (ed in tale veste non sarebbe potuta fallire) bensì commerciale atteso che, per come risulta dalla richiesta di fallimento (n. 355/94 r.f.) proposta ex art. 14 l.f. dal legale rappresentante, dalle informazioni rese dai C.C. in sede di istruttoria pre-fallimentare e dalla certificazione della C.C.I.A.A. di Mantova (documenti questi contenuti nel fascicolo fallimentare che il tribunale può porre a fondamento della sua decisione sopperendo all’inerzia sia dell’opponente che del Curatore – cfr. Cass. 72/1666) risulta che la società fallita svolgeva esclusivamente l’attività di macellazione dei suini, produzione di salumi ed il commercio di carni suine. D’altro canto nella locuzione azienda agraria di cui all’art. 2766 I° comma c.c. sono da ricomprendere non tutte le aziende preordinate all’allevamento del bestiame bensì soltanto quelle in cui l’industria zootecnica rappresenta un razionale complemento dell’azienda agraria organizzata per la coltivazione del fondo, oppure quelle nelle quali il terreno non può essere utilizzato che per il pascolo e ciò ai sensi dell’art. 9 del regolamento emanato con d.m. 23/01/1928: nel caso di specie invece l’azienda era costituita esclusivamente da capanoni adibiti alla macellazione ed al ricovero degli animali mentre non vi era un terreno vicino da coltivare o adibito al pascolo. In secondo luogo va rilevato che il privilegio in questione è riconosciuto sulle cose acquistate con il prestito, che oggetto dell’acquisto sono stati i suini, mentre la curatela ha inventariato dei prosciutti.

Orbene il privilegio in questione è di tipo speciale e non può avere ad oggetto cose diverse da quelle acquistate con il mutuo laddove i prosciutti derivano dalla trasformazione di una materia in beni aventi una propria distinta individualità economico- sociale e non possono pertanto considerarsi la stessa cosa dei suini originariamente acquistati.

Del tutto infondata è poi la deduzione difensiva secondo cui i prosciutti costituirebbero frutti dei suini acquistati: rilevato che i beni in questione non sembrano rientrare nella nozione di cui all’art. 820 c.c. va evidenziato che l’art. 2766 comma II° c.c. non estende il privilegio ai frutti diversamente da quanto previsto al primo comma della citata norma che si riferisce però ai mutui concessi per la conduzione dell’impresa di coltivazione del fondo agrario quale non era quella in questione.

Da ultimo deve rilevarsi che dal bilancio del 31/12/1993 (allegato alla già nominata richiesta di fallimento) risultano debiti di rilevante importo della società fallita per finanziamenti “agrari” con altri istituti di credito (£. 200 milioni nei confronti della Banca Popolare di Bergamo e £. 600.000.000 nei confronti della Cariplo) sicchè, anche a voler prescindere del tutto dalle considerazioni sopra esposte, manca ogni prova che il credito concesso dall’istituto opponente sia servito per l’acquisto dei suini trasformati proprio in quei prosciutti poi inventariati dalla curatela.

L’opposizione va pertanto respinta attesa la natura chirografaria del credito azionato.

Nessuna statuizione sulle spese può essere adottata attesa la contumacia della Curatela.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

a) dichiara la contumacia del fallimento Salis di

Bizzarri Benito e C. S.A.S. in persona del Curatore rag. Marco Chiarotti;

b) respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. proposta

dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.