Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 876 - pubb. 01/01/2007

Sequestro giudiziario e revocatoria fallimentare

Tribunale Mantova, 13 Maggio 1997. Est. Dell'Aringa.


Sequestro giudiziario a tutela di revocatoria fallimentare - Ammissibilità.



 


 


Tribunale di Mantova – 13 maggio 1997 - Decreto del Giudice Delegato Dott. A. Dell’Aringa.

 

Il giudice designato,

sciogliendo la riserva, rilevato nello statuire sull'istanza di concessione del sequestro giudiziario strumentale rispetto alla revoca dell'affitto di azienda e della compravendita di macchinari ed attrezzature;

quanto al relativo presupposto specifico

- che una giurisprudenza ormai ampiamente consolidata interpreta il riferimento dell'articolo 670 c.p.c. alle controversie sulla proprietà o sul possesso estendendo la previsione normativa alle ipotesi in cui la pretesa contestata tende ad ottenere la detenzione del bene attraverso un'azione di condanna (v. Cass. 10.11.92 n. 12087) ovvero attraverso un'azione costitutiva (v. Cass.21.7.94 n. 6813) e specie se di carattere restitutorio-recuperatorio, come la revocatoria fallimentare;

quanto al fumus boni iuris

- che recentemente la S.C. ha configurato il contratto di locazione come potenzialmente atto ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale a favore dei creditori del locatore (v. Cass. 17.1.9 n. 366) senza attribuire, a tale fine, rilevanza decisiva alla durata del rapporto, la quale anche se infrannovennale non è idonea ad escludere l'eventus damni ricollegabile ad uno squilibrio del sinallagma contrattuale a svantaggio del proprietario;

capo quanto alla causa arresti

- che l'opportunità di una custodia o gestione temporanea di beni postula la mera possibilità, sia pure astratta, dell'insorgenza di situazioni suscettibili di pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (v. Cass. 12.2.82 n. 854) onde appare ravvisabile a fronte del pericolo di una dispersione medio tempore dei macchinari bloccati e successivamente compravenduti;

rilevato nel pronunciare sulla richiesta del sequestro conservativo a tutela del credito risarcitorio per la mancata disponibilità dei beni oggetto degli atti revocandi

in tema di fumus boni iuris:

-che la revocatoria fallimentare, in considerazione della già segnalata sua funzione restitutoria e recuperatoria, può essere finalizzata anche alla ricostituzione della garanzia patrimoniale attraverso l'acquisizione dell'equivalente monetario delle utilità perdute (identificabile nella specie nella differenza tra il canone di mercato stimato dal geometra S. Tellini ed il canone pattuito dalle parti) anche astraendo dalla riconducibilità della frode ai creditori ex art. 67 l.f. nell’alveo dell’illecito aquiliano, riconducibilità sovente ribadita dalla S.C. (v. Cass.8.3.95 n. 2706 – Cass. 10.11.92 n. 12091 – Cass. 27.2.90 n. 1499 etc.), ma resa dubbia dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel senso della natura costitutiva, anziché dichiarativa, della sentenza di accoglimento della domanda  di revoca (v. Cass. 13.6.96 n. 5443)

in ordine al periculum in mora

-che le precarie condizioni economiche dell'obbligato -non desumibili dal solo verificarsi dell’inadempimento - (vedi cassazione 10.8.88 n. 4906) , ossia, nel caso in esame, dalla morosità nel pagamento del corrispettivo della vendita dei macchinari - non sono state provate e non risultano comunque sopravvenute al sorgere del credito, la cui genesi deve cronologicamente precedere lo stato di crisi dell’impresa debitrice, non potendo il pericolo attuale o potenziale di depauperamento avere ad oggetto un patrimonio già depauperato (v. Cass. 10.2.79 n. 920 etc.)

osservato conclusivamente

-che va conseguentemente concesso il sequestro giudiziario e non accordato quello conservativo, senza peraltro condannare il ricorrente alle spese, delle quali appare equa la totale compensazione;

-che la custodia del compendio sequestrato viene affidata alla persona fisica del signor Mario Rossi, legale rappresentante della Delta S.r.l., conferendogli poteri di ordinaria amministrazione e riservandosi di ampliarli o ridurli con provvedimento successivo, anche attraverso ratifica del suo operato (v. Cass. 1967/3026);

PQM

visti gli articoli 669 octies e 669 septies c.p.c.;

autorizza il fallimento Sagnotti Ermanno, in persona del curatore, procedere se questo giudiziario dei beni tutti elencati nel contratto di compravendita in data 4.9.96,

nomina custode il signor Falchi Stefano conferendo gli poteri di ordinaria amministrazione, con riserva di variare l'ambito, e riconoscendogli i diritti nonché assoggettandolo agli obblighi sanciti dagli artt. 521, 522, 560 c.p.c.

respinge l’istanza di concessione del sequestro conservativo con la compensazione delle spese

assegna termine di giorni 30 dalla comunicazione dalla presente ordinanza per l’inizio della causa di merito