Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 873 - pubb. 01/07/2007

Riabilitazione civile e penale, rapporto tra gli istituti

Tribunale Mantova, 30 Ottobre 1997. .


Riabilitazione civile ex art. 142 L.F. - Condanna per emissione di assegni a vuoto - Riabilitazione penale - Necessità.



 


 


Letto il ricorso con il quale ha chiesto che venga pronunciata la riabilitazione civile ex art. 142 l.f.; visto il parere del P.M.; udita la relazione del Giudice Relatore; rilevato che il ricorso è stato pubblicato mediante affissione alla porta esterna di questo Tribunale in data 16.09.1997 e che, nei termini di legge, non è stata proposta opposizione; rilevato che la ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Mantova del 14.11.1985; rilevato che la procedura è stata chiusa con decreto del 26.01.1989 per riparto totale dell’attivo; rilevato che l’istante ha riportato più condanne per il reato di emissione di assegno senza provvista; considerato che tale reato ha natura plurioffensiva essendo diretto a ledere sia la fede pubblica che il patrimonio; considerato che la condanna per il reato in questione è condizione ostativa alla riabilitazione civile ex art. 145 l.f. (in tal senso vedasi Cass. 12.11.1960 n. 3026; Cass. 11.05.1960 n.1876) e che, per fruire di tale beneficio, occorre preliminarmente ottenere la riabilitazione prevista dalla legge penale;

P.Q.M.

respinge il ricorso.
Tribunale di Mantova. Sentenza n. 333 del 30.10.1997.