Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 862 - pubb. 01/07/2007

Omologa del concordato preventivo e termini

Tribunale Mantova, 26 Gennaio 1998. Pres., est. Dell'Aringa.


Concordato preventivo – Procedimento di omologa – Artt. 180 L.F. e 183 e segg. C.p.c. – Termini e tempi del nuovo processo civile – Inapplicabilità.



 


 


Tribunale di Mantova, – Sentenza 26 gennaio 1998 - Presidente Est. Dott. A. Dell’Aringa, Giudice Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione beni proposto dalla Belleli spa in liquidazione (n. 209/97), iscritto al n. 2266/97 R.G:… omissis…Motivi della decisioneI.a) – VIOLAZIONI DI NORME PROCESSUALI DENUNZIATE DALLA DUCATI ENERGIA ALL’UDIENZA DEL 20.1.1998. L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 180, comma 5, L.F. secondo cui il rinvio agli artt. 183 e ss. C.P.C., ivi contenuto, è limitato alle attività esaurentisi nella pronuncia di provvedimenti meramente ordinatori o nella raccolta di prove precostituite o di immediata acquisizione (v. Cass. 23.1.64 n. 161) rimane valida anche dopo la recente riforma del rito civile dovendosi al riguardo considerare che I) la procedura omologativa del concordato anche quando assume carattere contenzioso per la pendenza di opposizioni intentate da creditori od altri interessati (v. Cass. 15.1.85 n. 679), conserva, pur con le varianti imposte dalla necessità di dirimere le controversie, la struttura del procedimento funzionale ad esigenze di speditezza e celerità, come si desume anche dalla fissazione di termini di comparizione più brevi di quelli stabiliti dall’art. 163 bis C.P.C., II) l’intera disciplina dei termini, degli interventi conciliativi del Giudice, dello jus novorum delle richieste istruttorie, codificata agli art. 180, comma 2, 183, 184 C.P.C. attualmente in vigore appare comunque incompatibile con le peculiriatà di un giudizio nel quale per le connotazioni pubblicistiche degli istituti regolati dalla legge fallimentare hanno esiguo spazio le eccezioni in senso proprio (ossia quelle soggette alle preclusioni sancite dal nuovo ordinamento processuale), le domande delle parti sono totalmente immodificabili potendo esse tendere unicamente all’accoglimento ovvero al rigetto della proposta di concordato, non sono ammesse prove da articolare in tempi graduabili a mente dell’art. 184 cit. e cioè diverse da quelle documentali o dall’interrogatorio del debitore personalmente comparso all’udienza, III) l’obbligo di far seguire la discussione della causa entro i 10 giorni successivi svincola l’iter approvativo del concordato dal rispetto del dettato dell’art.190 C.P.C. (indicante il termine per depositare .le conclusionali in giorni dieci, poi elevati a sessanta), IV) l’udienza di discussione deve essere ritenuta tuttora indispensabile come fase processuale in cui le parti possono svolgere difese orali in luogo di quelle scritte impedite dall'inapplicabilità dell'art. 190 cit.… omissis …