Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 861 - pubb. 01/07/2007

Procedimento ex art. 101 L.F. – Ordinanze ex artt. 186bis e 186 ter c.p.c. – Inammissibilità.

Tribunale Mantova, 25 Maggio 1999. Est. Bernardi.


Procedimento ex art. 101 L.F. – Ordinanze ex artt. 186bis e 186 ter c.p.c. – Inammissibilità.



 



Tribunale di Mantova – 25 maggio 1998 – Ordinanza del G.I. Dott. Mauro Bernardi.

Il Giudice Istruttore,- sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 19.5.1998;- rilevato che, nel corso del procedimento ex art. 101 L.F., il ricorrente chiede, in relazione alla parte del credito non contestato dalla curatela, l'emissione di una ordinanza ex artt. 186 bis ovvero 186 ter C.p.c.;- ritenuto che il richiamo contenuto nell' art. 101 L.F. alle norme di cui agli artt. 175 e seg. C.p.c. deve essere inteso nel senso della operatività delle norme regolanti il giudizio civile ordinario nei limiti della compatibilità delle stesse rispetto al procedimento di verificazione dei crediti in sede concorsuale stante la specialità di tale procedimento;- ritenuto che le ordinanze di cui agli artt. 186 bis e ter C.p.c. costituiscono dei provvedimenti anticipatori di condanna laddove il procedimento di verificazione dei crediti, anche in sede di insinuazione tardiva, è un giudizio di accertamento sulla esistenza del credito non essendo invece in tale ambito prevista una condanna del fallimento e presupponendo necessariamente la condanna in via anticipata la possibilità di ottenere con il provvedimento che definisce il giudizio una pronuncia di condanna a cognizione piena;- ritenuto inoltre che le invocate norme del C.p.c. prevedono una immediata condanna a pagare laddove nell'ambito della procedura concorsuale i pagamenti ai creditori (fatta eccezione per i crediti in prededuzione, nei limiti della capienza e salvo che vi sia contestazione) possono essere effettuati soltanto con le modalità di cui agli artt. 110 e 117 L.F.;- ritenuto pertanto che sussista completa incompatibilità fra i rimedi previsti dalle norme invocate ed il procedimento di verificazione dei crediti;- rilevato d'altro canto che la posizione del creditore tardivamente insinuatosi è espressamente regolata dagli artt. 112 e 114 L.F.;

ptm

respinge le istanze di emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 186 bis e 186 ter C.p.c. e fissa per l'ulteriore trattazione l'udienza del 16.6.1998.
Si comunichi.