Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 860 - pubb. 01/01/2007

Collocazione del credito del locatore ex art. 80 l.f.

Tribunale Mantova, 14 Maggio 1998. Est. Bernardi.


Art. 80 L.F. - Giusto compenso al locatore - Prededucibilità - Esclusione - Natura privilegiata - Conferma del provvedimento del G.D. in sede di reclamo.



 


 


Tribunale di Mantova – Provvedimento 14 maggio 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino.

Il Tribunale di Mantova, -letto il ricorso con cui la società Maga S.r.l. ha proposto reclamo ex art. 26 l.f. avverso il provvedimento emesso in data 21.1.1998 dal Giudice Delegato con il quale veniva liquidato alla società ricorrente il giusto compenso ex art. 80 l.f.; -rilevato che la reclamante ha censurato l’impugnato provvedimento dolendosi che l’importo liquidato sia stato ammesso al passivo in via privilegiata (ex art. 2764 c.c.) anziché, come preteso, in prededuzione ex art. 111 l.f.; -rilevato che non constano precedenti giurisprudenziali editi e che la dottrina appare sul punto divisa; -osservato che l’art. 111 l.f. prevede che le somme ricavate dalla liquidazione dei cespiti fallimentari siano in primo luogo destinate per il pagamento delle spese e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento; -ritenuto che il contratto di locazione de quo non è stato stipulato dalla curatela bensì dalla società fallita, al tempo in bonis, sicchè l'obbligazione di indennizzo (qual è quella derivante dall’art. 80 l.f.) non attiene ad un debito contratto direttamente dalla massa fallimentare (che invece è tenuta a pagare in prededuzione i canoni per l’occupazione di un immobile successivamente alla dichiarazione di fallimento) ma si ricollega al precedente vincolo negoziale; -ritenuto inoltre che la lettera della legge appare inequivoca attribuendo all’indennizzo de quo il privilegio ex art. 2764 c.c. intendendo con ciò rinviare alla disciplina ivi prevista; -ritenuto che la tesi sostenuta dal reclamante secondo cui il legislatore, attraverso il suddetto richiamo, avrebbe voluto graduare i privilegi fra crediti parimenti prededucibili non può essere condivisa atteso che un siffatto principio non si trova affermato in alcuna norma della legge fallimentare ed è stato introdotto dalla elaborazione giurisprudenziale con riguardo alla fattispecie della graduazione dei crediti di massa nell’ipotesi di insufficienza di attivo (cfr. Cass. 29-1-1982 n. 569) e, d’altro canto, il fatto che sia configurabile una graduazione fra tali tipi di crediti non comporta l’attribuzione di siffatta natura ad un credito che non sia stato contratto dagli organi fallimentari per le esigenze della procedura; -ritenuto che l’interpretazione accolta appare l’unica in grado di fornire coerenza al sistema poiché essendo il giusto compenso volto ad indennizzare il locatore per l’improvviso recesso e quindi per il mancato rispetto della scadenza contrattuale e, in definitiva, per il mancato pagamento dei canoni secondo le originarie pattuizioni, non si vede per quale ragione mentre ai canoni di locazione pregressi non corrisposti spetta il privilegio ex art. 2764 c.c. all’equo indennizzo ex art. 80 l.f. (per mancato percepimento di quelli futuri) dovrebbe invece essere riconosciuta la natura di debito di massa, tanto più ove si consideri che il curatore, per effetto del subentro automatico nel contratto di locazione, potrebbe non avere alcuna necessità di disporre dei locali e, nondimeno, il diritto al giusto compenso non verrebbe meno;ptmrespinge il reclamo. Si comunichi.