Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8587 - pubb. 27/02/2013

Revocatoria fallimentare, specificità delle allegazioni e delle eccezioni e termini d'uso

Tribunale Milano, 19 Novembre 2012. Est. Francesca M. Mammone.


Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. – Principio della non contestazione – Specificità della contestazione – Specificità dell'allegazione – Rilevanza.

Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. – Difetto di legittimazione passiva – Mera difesa – Assenza di limiti temporali.

Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. – Scientia decoctionis – Prosecuzione del rapporto con il debitore fallito – Irrilevanza.

Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. – Pagamenti nei termini d'uso – Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. – Locuzione "nei termini d'uso" – Qualità e tipologia del pagamento e dato cronologico.



Ai sensi dell’art. 115 c.p.c. il grado di specificità della contestazione dei fatti affermati da parte attrice, esigibile dal convenuto, deve essere necessariamente commisurato al grado di specificità delle allegazioni attoree, con la conseguenza che qualora la curatela abbia domandato, nell’atto introduttivo, la revoca di pagamenti individuati mediante l’indicazione della data, dell’importo e del bene cui il pagamento si riferiva, senza tuttavia offrire ulteriori indicazioni sulle modalità di esecuzione degli atti solutori, deve ritenersi specifica la semplice dichiarazione del convenuto, in sede di comparsa di costituzione, di contestare i pagamenti revocandi, con riserva di svolgere più puntuali difese a fronte di una loro più precisa identificazione da parte della curatela. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Il difetto di legittimazione passiva eccepito dal convenuto in revocatoria integra una mera difesa, non soggetta ad alcun limite temporale, che il Tribunale è chiamato in ogni caso a verificare, posto che l’identità tra parte convenuta e accipiens costituisce una delle condizioni fattuali di fondatezza della domanda. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Nell’ambito della revocatoria fallimentare non vale in linea di principio ad escludere la scientia decoctionis in capo al convenuto la decisione di proseguire il rapporto con il debitore, che è circostanza in sé e per sé neutra, potendo l’accipiens essere mosso dalle più varie motivazioni, compresa quella di ottenere, per lo meno, dei pagamenti parziali, o, addirittura, nutrire false speranze sulla reversibilità della crisi.

I “termini d’uso” di cui all’art. 67 co. 3 lett. b) l.f. sono quelli vigenti soggettivamente tra le parti da accertare in concreto e sulla base, oltre che del contratto inter partes, delle specifiche modalità di svolgimento del rapporto, con la conseguenza che sfuggono all’esenzione in parola, e sono quindi revocabili, anche se contrattualmente previsti, i pagamenti eseguiti in via anticipata rispetto alla fatturazione ed alla consegna del bene alla fallita, trattandosi di modalità di esecuzione del rapporto che diverge sia da quelle in precedenza adottate dalle parti, sia da quelle consuete nella prassi commerciale. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


Massimario, art. 67 l. fall.


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