Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 858 - pubb. 01/01/2007

Imprenditore dichiarato fallito e iscrizione alla camera di commercio

Tribunale Mantova, 16 Ottobre 1998. Est. Bernardi.


Imprenditore dichiarato fallito – Iscrivibilità alla Camera di Commercio per svolgimento di attività – Questione di competenza dell’autorità amministrativa ex art. 4 cont. Amm..



 


 


omissis

Il Giudice Delegato,

-letta l’istanza con la quale il fallito chiede il “nulla osta” per l’iscrizione dello stesso alla Camera di Commercio come ambulante;

-ritenuto che l’art. 46 nr. 2 l.f. prevede che non è compreso nel fallimento fra l’altro ciò che il fallito guadagna con la sua attività nei limiti stabiliti con decreto del Giudice Delegato;

-ritenuto che secondo l’orientamento espresso dalla dottrina maggioritaria tale norma consentirebbe al fallito di svolgere non solo attività di lavoro subordinato ma anche di lavoro autonomo;

-ritenuto che la possibilità per il fallito di esercitare una nuova impresa è implicitamente ammesso da alcune pronunce della Suprema Corte (cf. Cass. 15/1/1997 nr. 4345; Cass. 9/7/1994 nr. 6517; Cass. S.U. 10/12/1993 nr. 12519);

-ritenuto che divieti alla possibilità di esercitare un’impresa derivano dagli artt. 2288 c.c. (da ritenersi applicabile anche alla società in nome collettivo ex art. 2293 c.c. ed alla società in accomandita semplice ex art. 2315 c.c.), 2382 –2487 e 2516 c.c. in relazione alla posizione di socio e amministratore di società;

- rilevato che ulteriore impedimento sussiste per quelle attività il cui espletamento richiede il pieno esercizio dei diritti civili;

-rilevato che specifici divieti sono previsti da leggi speciali (art. 5 L. 3/5/1985 nr. 204 concernente l’agente di commercio nonché art. 4 l. 28.11.1984 nr. 792  riguardante l’attività di mediatore di assicurazione);

-rilevato infine che ulteriore divieto è previsto dall’art. 234 l.f.;

-considerato peraltro che l’iscrizione alla Camera di Commercio configura esplicazione di attività amministrativa riservata alla valutazione esclusiva della P.A. preposta, ex art. 4 l. cont. amm.

ptm

prende atto della volontà espressa dal fallito di esercitare un’attività autonoma ferma restando ogni valutazione da parte della competente Camera di Commercio in ordine alla accoglibilità dell’ istanza di iscrizione alla stessa.