Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 853 - pubb. 01/07/2007

Fallimento e note di variazione Iva

Tribunale Mantova, 06 Ottobre 1998. Est. Bernardi.


Fallimento – Registrazione delle note di variazione IVA in diminuzione ad inizio della procedura – Inammissibilità.



 


 


Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso con cui il Curatore chiede che gli vengano impartite istruzioni circa le modalità da seguire in merito alla registrazione delle c.d. note di variazione I.V.A;

- ritenuto che, a seguito della modifica all’art. 26 co. 2 d.p.r. 633/1972 operata, da ultimo, dal D.L. 28/3/1997 n. 79 convertito con legge 28/5/1997 n. 140, la possibilità di effettuare variazioni di diminuzione dell’I.V.A. dovuta per effetto dell’inadempimento del debitore, non è più ricollegata alla sola circostanza che sia iniziata una procedura concorsuale come poteva originariamente reputarsi alla stregua del dettato normativo introdotto con il D.L. 31/12/1996 n. 669 convertito in l. 28/2/1997 n. 30, atteso che la l. 140/1997 ha soppresso il termine “avvio” e ciò in aderenza allo spirito della lettera c) paragrafo 1 dell’art. 11 della Direttiva comunitaria sull’I.V.A. n. 78/388 secondo la quale “… in caso di non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l’operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli stati membri”;

- ritenuto pertanto che, a seguito della eliminazione del termine avvio dal testo dell’art. 26 d.p.r. cit., il presupposto per dare luogo alla variazione in diminuzione va individuato solo ed esclusivamente nell’effettivo ed accertato inadempimento della obbligazione del pagamento scaturente dalla cessione di beni o servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e che, conseguentemente, il creditore insinuato al passivo del fallimento potrà portare in detrazione la riduzione solo a seguito della ripartizione finale dell’attivo ovvero della chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (in tale senso vedasi Trib. Torino 19/12/1997 in Il Fisco n. 16/98, interpretazione condivisa dal Ministero delle Finanze – Dip. Entrate prot. n. 3/V/35021/98 del 5/5/1998 che aderisce al parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato)

ptm

Dichiara che il Curatore, fino alla esecuzione del piano di riparto finale, non ha legittimazione a ricevere note di variazione in diminuzione né può comunque riconoscere direttamente o indirettamente conseguenze da siffatta ricezione.