Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8529 - pubb. 18/02/2013

Pegno rotativo di strumenti finanziari e nullità per carenza dei requisiti di cui all'articolo 2787, comma 3, c.c.

Tribunale Milano, 24 Gennaio 2013. Est. Rolfi.


Fallimento – Pegno rotativo di strumenti finanziari – Opponibilità della prelazione pignoratizia al fallimento – Sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno – Omessa indicazione delle date di scadenza dei titoli, dell’emittente e dei rispettivi rendimenti, nonché del codice ISIN dei titoli costituiti in pegno – Nullità dell’atto costitutivo del pegno.



Ai fini dell'ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare, deve escludersi l'opponibilità della prelazione in favore dell'istituto bancario creditore pignoratizio, quando non vengano rispettate le condizioni imposte dall'art. 2787 terzo comma cod. civ., riguardanti sia la certezza della data che l'indicazione del credito garantito e della cosa data in pegno. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

La sufficiente indicazione del credito, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2877 c. 3 c.c può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, purché siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di individuazione del credito e della cosa. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi nullo, per carenza del requisito della “sufficiente indicazione” di cui all’art. 2787 c. 3 c.c., l’atto di pegno nel quale non risultino indicati le date di scadenza dei titoli, l’emittente ed i rispettivi rendimenti, nonché il codice ISIN dei titoli costituiti in pegno, che - secondo le indicazioni della Banca d’Italia - costituisce metodo di individuazione univoca per lo strumento finanziario in tutte le successive vicende circolatorie ed è essenziale al fine di individuarne la legislazione di riferimento. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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