Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8412 - pubb. 28/01/2013

Pagamenti a carattere preferenziale distrattivo, esenzione da revocatoria per i pagamenti nei termini d'uso e ratio della norma

Tribunale Salerno, 14 Gennaio 2013. .


Revocatoria fallimentare - Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso - Pagamenti preferenziali a carattere distrattivo - Ipotesi di reato - Esenzione da revocatoria - Esclusione.

Revocatoria fallimentare - Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso - Razio della norma - Tendenza a rafforzare la fiducia del fornitore nell'impresa debitrice.



Non possono considerarsi pagamenti eseguiti nei termini d'uso, e non sono quindi esentati dalla revocatoria ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) legge fall., i pagamenti a carattere preferenziale e distrattivo che dall'imprenditore siano stati effettuati in concomitanza e nell'ambito di condotte idonee a configurare ipotesi di reato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La ratio dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'articolo 67, comma 3, lettera a), legge fall., in ordine ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, può essere individuata anche nella circostanza che detti pagamenti tendono a rafforzare la fiducia del fornitore nell'impresa debitrice. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanni Noschese


Massimario, art. 67 l. fall.


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