Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 832 - pubb. 01/01/2007

Cassa previdenza avvocati e privilegio

Tribunale Mantova, 18 Febbraio 1999. Est. Bernardi.


Contributo Previdenza Avvocati – Privilegio – Insussistenza.



 


 


omissis 

Oggetto: opposizione allo stato passivo.

-Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa:

-ammettere il privilegio per i crediti della ricorrente  aventi ad oggetto rivalsa I.V.A. e contributo Cassa  Previdenza Avvocati relativamente alle attività professionali prestate in favore della società Galatron e quantificati, come da domanda di ammissione allo stato passivo in L. 12.697.921.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2/10/1997 lo Studio Legale Rossi e Verdi Avvocati Associazione Professionale proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi concorsuali avevano negato il privilegio agli importi corrispondenti all’I.V.A. ed al contributo previdenziale relativi al compenso per prestazioni professionali effettuate a favore della Galatron e pari complessivamente a L.12.697.981. Sosteneva lo Studio opponente che la giurisprudenza aveva riconosciuto anche al credito IVA di rivalsa dei professionisti di cui all’art. 2758 c.c. (sussitendo poi, nel caso di specie, tra i beni acquisiti alla massa fallimentare quelli cui il servizio si riferiva) e che, comunque, la prelazione doveva ritenersi dovuta in quanto si trattava di accessori rispetto al credito privilegiato per retribuzione. Il curatore rimaneva contumace e la causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

In primo luogo deve essere dato atto che l’opponente, in comparsa conclusionale, dichiarava di soprassedere alla richiesta di ammissione dell’importo concernente l’I.V.A. dallo stato passivo, avendo effettuato lo storno dell’imposta con nota di accredito del 1/12/1997: pur esprimendo ogni riserva in ordine a siffatta operazione non resta che prendere atto nel presente procedimento della volontà espressa dal creditore e dichiarare pertanto cessata, limitatamente a tale capo della domanda, la materia del contendere. Deve poi essere rilevato che solamente in comparsa conclusionale l’opponente chiedeva l’ammissione in via privilegiata dell’importo di L.3.502.600 pari alle spese sostenute per l’ottenimento della liquidazione della parcella da parte del competente Consiglio dell’Ordine laddove nessuna censura, sotto tale profilo, era stata sollevata con ricorso ex art. 98 l.f.: al riguardo deve ritenersi che l’istante sia incorso nella decadenza di cui all’art. 183 u.c. c.p.c. con la conseguente inammissibilità della domanda. In ogni caso il predetto importo non rientra nella retribuzione e pertanto allo stesso non può attribuirsi natura privilegiata.

Per quanto concerne poi la somma corrispondente al contributo previdenziale di cui alla legge 20 settembre 1980 n. 576 va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale credito non costituisce un semplice accessorio del credito per le corrispettive prestazioni professionali ma conserva una sua distinta individualità che ne comporta una diversa collocazione (in tal senso vedasi Cass. 15 settembre 1995 n. 9763; Cass. 26 marzo 1992 n. 3715): si tratta infatti di obbligazioni diverse per la fonte, l’ammontare, le date di insorgenza e di estinzione nonché per i soggetti (per la collocazione in chirografo del contributo per C.P.A. vedasi Trib. Genova 2/2/1995 in Gius.,1995,1421).

L’opposizione deve quindi essere integralmente respinta mentre, stante la contumacia della curatela, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Galatron s.r.l.;

respinge l’opposizione promossa ex art. 98 l.f..