Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 831 - pubb. 01/01/2007

Arbitrato libero e fallimento

Tribunale Mantova, 15 Aprile 1999. Est. Bernardi.


Arbitrato irrituale – Dichiarazione di fallimento – Effetti.



 


 


…omissis…

-letto il reclamo proposto ex art. 26 l.f. da Gamma s.p.a. avverso il decreto del Giudice Delegato emesso il 5-2-1999 ;

-sentita la relazione del Giudice Relatore;

-rilevato che con il provvedimento impugnato il Curatore del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione veniva autorizzato a risolvere il rapporto arbitrale (irrituale) sia nei confronti della reclamante che nei confronti degli arbitri;

-rilevato che la clausola in virtù della quale è iniziato il procedimento arbitrale ancora in corso dopo la dichiarazione di fallimento era contenuta in un contratto stipulato in epoca anteriore non solo alla dichiarazione di fallimento ma anche al decreto di am-

missione alla procedura di amministrazione controllata sicchè non può venire in considerazione un eventuale difetto di autorizzazione ex art. 188 II co. l.f. essendo  comunque il rapporto già pendente;

-rilevato inoltre che il contratto che comprendeva la predetta clausola arbitrale è stato eseguito sin dal 1993,

-considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità il compromesso per arbitrato irrituale costituisce un atto negoziale sostanzialmente riconducibile alla figura del mandato collettivo e di quello conferito nell’interesse di terzi e che risulta principio più volte ribadito quello secondo cui il mandato nell’interesse del mandatario non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante non operando rispetto ad esso la regola di cui all’art. 78 l.f. dovendo trovare analogica applicazione il disposto di cui all’art. 1723 II co. c.c. atteso che la comunanza dell’interesse al negozio gestorio tra mandante e terzi giustifica la non estinzione del mandato in caso di revoca da parte del solo mandante (in tali sensi vedasi Cass. 14-10-1992 n. 11216; Cass. 18-8-1998 n 8145);

-considerato pertanto che il reclamo appare meritevole di accoglimento ;

pqm

revoca l’impugnato decreto emesso dal Giudice Delegato in data 5.2.1999.