Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 810 - pubb. 01/01/2007

Cessione di credito e revocatoria fallimentare

Tribunale Mantova, 18 Settembre 2000. Est. Dell'Aringa.


Revocatoria fallimentare - Cessione di credito - Opponibilità alla procedura concorsuale - Notificazione a mezzo raccomandata - Data certa - Opponibilità.

Natura solutoria della cessione del credito - Mezzo anormale di pagamento - Revocabilità ex art. 67, 2° co. l.f. - Anticipazioni derivanti da cessioni di credito annotate su due conti distinti - Distinzione meramente contabile.

Conoscenza stato di insolvenza - Aumento del fatturato e crisi di liquidità.

Scientia decoctionis desumibile dall'esistenza di pagamenti revocabili ex art. 67 1° co. l.f..

Pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 44 l.f. - Affidamento - Onere della prova.

Cumulo degli affidamenti - Mancanza di apposita pattuizione - Debitore ceduto - Litisconsorzio necessario - Insussistenza - Versamenti su conto corrente del fallito eseguiti dal terzo - Revocabilità.



 


 


omissis

Conclusioni per il Fallimento Traffic System:- Nel merito: come da atto di citazione dando atto che la banca convenuta non ha incassato le somme di cui alle posizioni Arcalgas Progetti s.r.l, Coop. S. Stefano, Gambara Asfalti, Lorini Geom. Pietro, mentre quella relativa alla Bauflex è già stata restituita al Fallimento. La somma complessiva che la banca convenuta dovrà restituire al Fallimento attore deve pertanto essere ridotta a Lit. 134.806.554, oltre interessi, svalutazioni ed accessori. “Conclusioni formulate in citazione : Nel merito: Revocarsi ai sensi dell’art. 76 LF i pagamenti indicati in premessa effettuati in favore della Banca Popolare di Bergamo, ovvero dichiararne l’inefficacia ex art. 44 LF nei confronti della procedura fallimentare della Traffic System Srl, in quanto i pagamenti stessi siano stati effettuati rispettivamente prima o dopo la dichiarazione del fallimento, così come risulterà in corso di causa. Se del caso revocarsi  le cessioni di credito a cui tali pagamenti sono conseguenti ai sensi dell’art; 67 LF (1° comma nr. 2 e/o 2° comma) ovvero dichiarare la loro inopponibilità al fallimento. Per l’effetto ed in ogni caso condannare la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Scarl., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al fallimento della Traffic system Srl. In persona del curatore la somma di £ 137.203.690, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia., oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”. In via Istruttoria….Omissis (v.; Cass. 29.1.85 n. 521).

Conclusioni per la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Scarl :- Nel merito respingersi, siccome infondate, le domande attrici col favore di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria….Omissis (v Cass. 29.1.85 n. 521).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 23.6.97 il Fallimento della s.r.l Traffic System, premesso: che la Banca Popolare di Bergamo aveva incassato somme dovute alla Traffic System s.r.l, dichiarata fallita con sentenza 7.12.95 del Tribunale di Mantova, riscuotendo il 3.12.95 dalla Arcalgas Progetti s,r,l l’importo della fattura n. 875/95 di £ 646.646, il 10.1.96 dalla Bauflex Italiana s.r.l quello di £ 833.000 della fattura n. 857/95, l’1.12.95 dall’Amministrazione Provinciale di Brescia quello della fattura n. 127/95 di  £ 31.208.658, il 3.12.95 dalla S. Stefano s.c.a.r.l quello della fattura n. 884/95 di £ 166.600, il 16.12.95 dal Comune di Feltre quello della fattura n. 131/95 di £ 5.988.080, il 5.1.96 dalla Gambara Asfalti s.r.l quello della fattura n. 873/95 di £ 285.600, il 5.1.96 dal Govoni Lamberto quello della fattura n. 874/95 di £ 4.275.165,il 5.1.96 da Govoni Lamberto quello della fattura 876/95 di £ 629.641, il 5.1.96 da Lorini geom. Pietro quello della fattura n. 1114/94 di £ 29.750, il 5.1.96 da Lorini geom. Pietro quello della fattura n. 877/95 di £ 435.540, l’11.1.96 dal Comune di Sabbio Chiese quello della fattura n. 130/95 di £ 8.078.910, il 16.1.96 dalla Sea Aeroporto di Linate quello della fattura n. 863/95 di £ 4.628.400, il 16.1.96 dalla Sea Aeroporto di Linate quello della fattura 864/95 di £ 73.416.400, il 12.12.95 dal Comune di Toscolano Maderno quello della fattura n. 891/95 di £ 3.981.550, il 3.12.95 dall Yellow Center s.r.l quello della fattura n. 878/95 di £ 2.599.750.

-         che trattavasi di atti solutori ricadenti sotto la disciplina dell’art. 67 l. fall. o dell’art. 44 l. fall. e le eventuali cessioni dei crediti estinti soggiacevano al disposto del com. 1° n. 2) dell’art. 67 l. fall. od erano comunque inopponibili alla procedura concorsuale,

-         che lo stato di insolvenza della fallenda era stato reso noto alla banca dalla trascrizione in data 4.11.95 di un pignoramento immobiliare a carico della sua correntista nonché dai bilanci di quest’ultima, formalmente in attivo ma evidenzianti una situazione economica irrimediabilmente compromessa;

evocava dinanzi al Tribunale intestato la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino per sentirla condannare a corrispondere al proprio curatore, in misura rivalutata e maggiorata di interessi, la somma di £ 137.203.690 o quella altrimenti spettante, previamente revocando o dichiarando inopponibili le cessioni dei crediti pagati.

La convenuta si costituiva e resisteva alle domande replicando:

-         che le operazioni con la Traffic System erano tutte confluite sul c/c ordinario n. 2004 e sul c/c n. 20010, assistito da apertura di credito, erano stati registrati i soli movimenti inerenti alle fatture anticipate e non comprendenti le n.n. 875/95, 857/95, 873/95, 874-876/95, 1112/94-877/95, 878/95, a carico rispettivamente della Arcalgas Progetti, della Bauflex Italiana, della coop. S. Stefano, della Gambara Asfalti, di Govoni Lombardo, di Lorini Pietro, della Yellow Center;

-         che le restanti sei fatture per complessive £ 127.301.998 erano state cedute il 2.10.95 notificando il 10.10.95 le cessioni;

-         che l’insolvenza della fallita era sopravvenuta o si era comunque manifestata dopo il 10.10.95, allorché non era stato levato il primo protesto e non era già stato trascritto il pignoramento immobiliare;

-         che i pagamenti del terzo erano revocabili unicamente se eseguiti con denaro o su incarico del debitore o con animo di rivalsa nei confronti di lui;

-         che le cessioni erano state perfezionate come mezzo per ottenere e garantire finanziamenti contestualmente erogati, anziché per estinguere  debiti preesistenti, e non era quindi invocabile l’art. 67 com.1° n. 2 l. fall.;

-         che i bilanci della Traffic System erano “formalmente” attivi e non lasciavano comunque trasparire alcuno stato di insolvenza;

Espletati gli incombenti istruttori la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni epigrafate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La recente giurisprudenza in tema di  artt. 2914 n.2, 1265 c.c-45 l. fall. esclude che ai fini dell’opponibilità alla procedura concorsuale dell’atto traslativo del credito sia indispensabile la notifica di esso tramite l’Ufficiale Giudiziario, richiesta solo per gli atti processuali, (v. Cass. 27.9.1999 n. 10668) ed argomentando anche dall’art. 2 r.d.l. 21.9.1933 n. 1345 (sulla cambiale tratta garantita dal trasferimento del credito derivante da forniture) reputa sufficiente la notificazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento sul presupposto dell’idoneità di questa a rendere di data certa tale comunicazione (v. Cass. 12.5.1998 n. 4774); pertanto l’avvenuta notifica della cessione ai terzi debitori e la sua anteriorità rispetto al fallimento sono state nella specie validamente documentate dalle raccomandate in data 15.11.95, prodotte dalla convenuta e recapitate nei giorni 18-20-22/11/1995 –come attestato nelle allegate ricevute di ritorno- recando esse sotto la dicitura “oggetto” la menzione degli estremi e dell’ammontare della fattura, nonché della precedente cessione di credito, richiamata anche nel successivo testo della missiva.

La ravvisata opponibilità alla curatela del subingresso della banca nelle ragioni creditorie della fallita, notificato antecedentemente alla pronunzia del fallimento, non sottrae tuttavia le riscossioni effettuate dalla convenuta in periodo sospetto alla revocatoria ex art. 67 com. 2° l. fall. occorrendo al riguardo considerare: (I) che la Banca Popolare di Bergamo ha con le raccomandate del 15.11.1995 invitato i destinatari di queste ad onorare i loro debiti mediante versamenti sul conto corrente ordinario della Traffic System laddove ha indicato il c/c 828/2004 tra le coordinate bancarie utilizzabili per il pagamento, (II) che gli importi dei crediti ceduti sono poi effettivamente affluiti sul c/c succitato, come risulta dai relativi estratti conto, dimessi dalla convenuta, (III) che le rimesse del terzo sul c/c bancario del fallito rimangono attratte nella dinamica del conto, così da dar luogo ad una posta attiva del correntista nei confronti della banca e da essere equiparabili alle rimesse del debitore –sotto profilo dell’art. 67 com. 2° l. fall.- anziché riconducibili fra i pagamenti del terzo  ( v. Cass. 16.11.1998 n. 11520), ossia tra i versamenti revocabili solo se eseguiti con denaro del fallito o  con denaro del terzo il quale abbia vittoriosamente esperito l’azione di rivalsa prima dell’apertura della procedura concorsuale (v. Cass. 22.1.1999 n. 570 –Cass. 22.3.1991 n 3110).

Per rimesse del terzo sul c/c del fallito devono però intendersi quelle operate in costanza del rapporto di conto corrente, che cessa per espresso disposto dell’ art. 78 l. fall. alla data del fallimento –fuorché nell’ipotesi (qui non ricorrente) di mandato in rem propriam, conferito alla banca autorizzandola ad incamerare le somme incassate per conto del cliente- onde è necessario distinguere i versamenti da parte della Provincia di Brescia e delle Yellow Center, anteriori al fallimento, dichiarato il 7.12.95, da quelli eseguiti dal Comune di Feltre, da Govoni Alberto, dal Comune di Sabbio Chiese dalla Sea Aeroporto  Linate, dal Comune di Toscolano Maderno, non transitati per il conto corrente (attesa la precedente sua estinzione a norma dell’art. 78 cit.) e qualificabili quindi, a differenza dei primi, come pagamenti del terzo, cui non si applicano gli artt. 67 e 44 l. fall., con la conseguenza che rispetto ad essi la curatela non può giovarsi di quest’ultimo articolo e può recuperare le somme pretese in restituzione solo attraverso la revoca delle sottostanti cessioni del credito.

Ora la giurisprudenza della S.C e in larghissima prevalenza anche quella delle magistrature di merito giustamente includono la cessione del credito con funzione solutoria tra i pagamenti con mezzi anormali, rientranti nella previsione dell’art. 67 com. 1° n. 2 l. fall., quando sia finalizzata a ridurre una pregressa esposizione debitoria e non ad adempiere un’obbligazione sorta contestualmente ad essa (v. Cass. 5.7.1997 n. 6047 –Cass. 25.2.1993 n. 2330), configurando siffatta cessione una datio in solutum a termini degli artt. 1197, 1198 c.c nonché un mezzo di estinzione del debito diverso da quelli comunemente accettati nella prassi commerciale come sostitutivi della corresponsione di danaro ed identificabili, principalmente, nei pagamenti mediante titoli di credito, che sono per natura facilmente trasmissibili e consentono l’esercizio delle azioni esecutive con vantaggi che ne derivano per il creditore.

Né può dubitarsi che le cessioni impugnate dall’attore fossero preordinate all’estinzione dei debiti preesistenti, anziché alla creazione di nuova disponibilità a favore della Traffic System, sia perché nei conti n. 2004 e n. 2010 sono state significativamente annotate in pari data le medesime “anticipazioni” rispettivamente in “avere” e in “dare” (come nel caso ad esempio di quelle registrate il 10.10.95), sia la stessa Banca Popolare di Bergamo assume nella comparsa responsiva  che le operazioni sul conto “anticipi fatture” (quello n 2010) affluivano tutte –automaticamente sul c/c n. 2004 per cui la distinzione trai due conti era soltanto contabile.

L’assenza al tempo della cessione di protesti ed esecuzioni a carico della Traffic System  non è inoltre atta a vincere la presunzione dell’art. 67. com, 1° l. fall. –che riversa sul terzo l’onere di provare l’inscientia decoctionis- poiché i protesti levati e le procedure esecutive pendenti non sono gli unici sintomi rilevatori dello stato di insolvenza e la loro mancanza non esime dunque dal fornire la positiva dimostrazione del compimento dell’atto revocabile in epoca in cui un concorso di circostanze legittimava in una persona di media prudenza  ed avvedutezza il convincimento che l’imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio dell’impresa (v. Cass. 20.6.1997 n. 5540).

In proposito la relazione 11.2.96 del curatore,se letta non superficialmente, non supporta affatto le difese della Banca Popolare di Bergamo, nella parte che è così tenorizzata “Apparentemente la Fallita si presentava come un’impresa in forte espansione, con tensioni finanziarie abbastanza comuni e connaturate al particolare settore di attività (la clientela è costituita da Enti Pubblici i cui termini di pagamento sono notoriamente lunghi )”, posto che l’insufficiente provvista di liquidità non è incompatibile con la crescita del fatturato (la quale può accompagnarsi ad un persistente squilibrio tra crediti maturati e crediti incassati), che la scarsità dei mezzi finanziari disponibili rende insolvente anche l’impresa titolare di un patrimonio attivo, che l’insolvenza espone al fallimento anche se ricollegabile a difficoltà oggettivamente connesse al particolare tipo di clientela, difficoltà che nella specie erano oltretutto prevedibili dalla Traffic System, tenuta a prevenirle mettendo la propria impresa nelle condizioni di poter fruire di sovvenzioni bancarie adeguate al fabbisogno, aumentato dalle protratte dilazioni dei pagamenti alla fallita.

La conoscenza dello stato di insolvenza deve ritenersi accertata in capo alla convenuta anche per le rimesse sul c/c da parte della Provincia di Brescia e della Yellow Center (suscettive di revoca sulla base dell’art. 67 com. 2° l. fall.).in quanto detta conoscenza: a) se risaliva al tempo delle cessioni non poteva non essere sussistita anche in un momento successivo (quello appunto delle rimesse sul conto bancario), b) è perciò desumibile dall’anormalità dei mezzi di pagamento caratterizzante le cessioni e valorizzabile –sia pure come presunzione semplice (v. Cass. 2.9.1998 n. 8703)- anche nell’ambito dell’art. 67 com. 2°  l. fall.), c) è deducibile altresì da indizi quali l’avvio di esecuzioni forzate nei confronti del debitore e il cattivo andamento del suo conto corrente (v. Cass. 21.1.2000 n. 656), sicchè è provata nella fattispecie anche dalla trascrizione del pignoramento immobiliare in data 4.11.95, cioè un mese circa prima delle rimesse  revocabili dell’1.12.95 e del 3.12.95, e dai reiterati sconfinamenti dal fido, oltre che dall’effettuazione delle cennate rimesse nell’imminenza del fallimento , seguito il 7.12.95, e dalla crisi di liquidità divenuta cronica o quasi cronica per la Traffic System,, determinata dai ritardi nella monetizzazione dei crediti verso gli enti pubblici e rilevabile nell’analizzare i bilanci da un operatore economico e finanziario altamente professionale coma la banca.

Ed una volta dimostrato dalla curatela che l’atto revocando si situa nel periodo sospetto e che dello stato di insolvenza la banca era edotta è quest’ultima a dover provare la concessione di un’apertura di credito in misura superiore al passivo del conto corrente, al fine di far constare la natura non solutoria del versamento (v Cass. 26.2.1999 n. 1672), e d’altro canto anche attingendo i dati dal libro fidi prodotto dalla convenuta si ha la conferma che i pagamenti in suo favore, comprensivi delle cessioni e delle rimesse, sono stati tutti di importo inferiore al passivo eccedente il limite dell’apertura di credito di £ 100.000.000, che non può essere sommato a quello degli altri fidi ( vale a dire a quello AEE di £ 100.000.000 e a quello anticipi fatture Italia di £ 200.000.000), ostandovi la diversità ontologica tra i vari affidamenti (v. Cass. 10.4.1999 n. 3526 –Cass. 5.2.1997 n. 1083) e non essendo emersa –anche per la sia pur formale separazione tra il conto n. 2004 e il conto n 2010- la volontà delle parti di cumularli, pattuendo un’unica apertura di credito, il cui limite di £ 100.000.000 era superabile sino ad un limite superiore per le operazioni di determinati tipi, come gli anticipi su fatture.

I debitori ceduti non sono litisconsorti necessari nel presente giudizio –avendoli la notifica delle cessioni liberati dalla loro obbligazione anche nei rapporti con la massa creditoria (v Cass. 29.8.1997 n. 8173)- per cui le somme pagate dal Comune di Feltre , da Govoni Lamberto, dalla Sea Aeroporto Linate, dal Comune di Toscolano Maderno debbono essere versate al Fallimento dalla convenuta.

In sintesi vanno revocate le cessioni dei crediti verso i terzi debitori dianzi elencati e le rimesse sul c/c della Provincia di Brescia e della Yellow Center condannando la Banca Popolare di Bergamo a corrispondere all’attore la complessiva somma di £ 134.806.555.

La giurisprudenza prevalente attribuisce efficacia costitutiva alla sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare, inferendone che il debito restitutorio dell’accipiens è pecuniario e regolato, se inadempiuto, dall’art. 1224 c.c, onde gli interessi moratori su di esso decorrono al saggio legale dalla domanda giudiziale (v. Cass. 2.9.1988 n. 8703 –Cass. 8.4.1998 n. 3651), salva la prova del maggior danno, che non è stata acquisita essendo stata documentata la misura del tasso percepito dalla curatela sui depositi bancari dei fondi fallimentari.

Le spese di rito seguono la soccombenza.

P.Q.M

definitivamente giudicando

revoca le cessioni alla Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino s.c.a.r.l dei crediti della Traffic System s.r.l verso il Comune di Feltre, Govoni Lamberto, il Comune di Sabbio Chiese, la SEA Aeroporto di Linate, il Comune di Toscolano Maderno

revoca altresì le rimesse sul conto corrente della Traffic System delle somme a questa dovute dalla Provincia di Brescia e dalla Yellow Center s.r.l

condanna la Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino s.c.a.r.l., con sede in Bergamo, in persona del legale rappresentante, a restituire al Fallimento della Traffic System, in persona del Curatore, la somma di £ 134.806.554 con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo nonché a rifondere al detto Fallimento, in persona del Curatore, le spese del giudizio liquidate in £ 11.308.000 (oltre IVA e CPA) di cui 458.000 per esborsi, 2.600.000 per diritti, 7.500.000 per onorari, 750.000 per rimborsi forfetari.