Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 806 - pubb. 01/07/2007

Iciap, smaltimento rifiuti e privilegio

Tribunale Mantova, 07 Gennaio 2000. Est. Bernardi.


Fallimento – Crediti dell’ente comunale per Iciap e canoni per raccolta e smaltimento rifiuti – Art. 2752 co. IV c.c. – Natura privilegiata – Esclusione.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11-12-1998 il Comune di Marmirolo proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi del fallimento Comer s.r.l. avevano ammesso il suo credito al passivo in via chirografaria anziché in via privilegiata come richiesto. Spiegava l’istante che il credito azionato riguardava l’Iciap relativa agli anni 1995 e 1996 (rispettivamente £ 872.921 e £ 107.986) nonché il canone per raccolta, allontanamento, depurazione e scarico acque di rifiuto (per £ 64.800) ed insisteva per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752 co. IV c.c. atteso che le motivazioni poste a base del censurato provvedimento (non spettanza del privilegio in quanto si tratterebbe di tributi non previsti dal T.U. per la finanza locale di cui al R.D. 14-9-1931 n. 1175) sarebbero  frutto di una interpretazione eccessivamente restrittiva e non condivisibile della norma in questione alla luce dei  mutamenti legislativi succedutisi nel tempo.

Il Curatore, rimasto contumace, si opponeva al riconoscimento della natura privilegiata del credito e la causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

L’opposizione è infondata e deve essere   rigettata.

L’ente pubblico sostiene che i crediti relativi dell’I.C.I.A.P. ed al canone per la raccolta e la depurazione delle acque abbiano natura privilegiata ex art. 2752 IV co. c.c. posto che tale norma si riferisce alle tasse ed ai tributi previsti genericamente dalla legge per la finanza locale mentre non sarebbe condivisibile la interpretazione secondo cui il privilegio in questione riguarderebbe i soli tributi previsti dal testo unico di cui al R.D. n. 1175/1931: secondo la prospettazione del ricorrente mentre al momento della emanazione del codice civile le norme sui tributi locali erano contenute unicamente nel citato testo unico, successivamente non è stato più così essendo stati introdotti vari tributi locali con singoli provvedimenti legislativi e ciò renderebbe possibile una interpretazione estensiva del dettato normativo.

Tale assunto non può essere condiviso per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo deve essere osservato che l’art. 2752 c.c. fa riferimento unicamente alla legge per la finanza locale e non genericamente a tutte le leggi istitutive di tributi locali e non sussiste plausibile ragione per attribuire a tale locuzione un significato meramente pleonastico. 

Va poi osservato che la norma in questione deve la sua attuale formulazione alla legge 426/1975 la quale ha esteso il privilegio oltre che alle imposte previste dal citato T.U. alla imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni non disciplinati né dal predetto T.U. né dall’art. 2752 c.c. nel testo originario: da ciò si deduce che tale aggiunta sarebbe stata superflua se il privilegio assistesse tutti indistintamente i tributi locali mentre lo stesso legislatore del 1975 ha reputato necessaria una espressa previsione per estendere il privilegio ai tributi locali diversi da quelli in origine contemplati dal R.D. 1175/1931.

Inoltre il rinvio operato dall’art. 2752 c.c. ha natura formale e non recettizia (cfr. Cass. 22-3-1968 n. 914) e cioè è fatto alla fonte normativa e non alle singole norme in essa contenute sicché il richiamo concerne esclusivamente le norme attualmente esistenti nel testo unico (in tal senso vedasi Trib. Reggio Emilia 25-7-1995 in Dir. Fall.,1996, II,553 nonché Trib. Grosseto in Fall.,1996,204 e la pressoché unanime dottrina).

Infine deve ritenersi esclusa, nel caso di specie, la possibilità di una interpretazione estensiva della norma poiché tale criterio ermeneutico presuppone una situazione simile che va disciplinata nello stesso modo laddove per contro nel vigente sistema il privilegio non è indiscriminatamente riconosciuto a tutti i tributi locali (così ad esempio non hanno natura privilegiata i tributi regionali).

Siffatte considerazioni  valgono anche per il canone previsto dalla legge 319/1976 (cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto natura tributaria: cfr. Cass. 9-3-1992 n. 2800 nonché Cons. Stato 1-4-1996 n. 325) in relazione al quale svariate decisioni dei giudici di merito hanno negato la natura privilegiata (vedi in tal senso Trib. Monza 3-12-1990 in Fall.,1991,632; Trib. Reggio Emilia 8-1-1990,ivi,1990,761).

Ai crediti in questione non spetta quindi alcun privilegio e pertanto l’opposizione deve essere rigettata.

Stante la contumacia della curatela nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.

pqm

il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. proposta dal Comune di Marmirolo.