Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 803 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Mantova, 13 Gennaio 2000. Est. Bernardi.


Fallimento – Credito portato da provvedimento passato in giudicato – Necessità di un giudizio di opponibilità alla massa fallimentare – Natura gratuita della concessione della garanzia – Esclusione.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 1-4-1998 la società Alfa s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Beta s.p.a. avevano escluso il suo credito dal passivo, esclusione motivata in base alla considerazione secondo cui il credito de quo si riferiva ad altro soggetto.

L’opponente affermava di essere creditrice dell’importo di £ 1.218.009.880 per fornitura di merce effettuata in favore della società Cartiera di Soave s.p.a. e che in data 22-1-1997, stante il mancato pagamento, era intervenuto un accordo in base al quale la società debitrice  si era impegnata a pagare ratealmente l’intera somma: in tale contesto era pure intervenuta la società Beta s.p.a., controllante della Cartiera di Soave, la quale aveva prestato fideiussione in favore della Alfa per l’adempimento dell’obbligazione assunta dalla Cartiera di Soave.

Successivamente, a causa del mancato pagamento da parte di entrambe le società, l’attuale opponente otteneva decreto ingiuntivo nei confronti delle medesime in via solidale, decreto divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge: ciò posto l’istante evidenziava l’erroneità della esclusione operata atteso che, con il rilascio della fideiussione, la Beta aveva assunto una obbligazione di contenuto identico a quella della debitrice principale e pertanto, alla stregua della disciplina di cui agli artt. 55 e 61 l.f. e 1944 c.c., doveva ritenersi che nulla ostasse alla ammissione del credito al passivo del fallimento che veniva richiesta in via privilegiata ipotecaria posto che sulla base del decreto ingiuntivo, in data 18-7-1997, era stata iscritta ipoteca giudiziale.

Il Curatore, rimasto contumace, in un primo tempo si opponeva all’accoglimento del ricorso asserendo che la fideiussione doveva considerarsi atto gratuito e che la Alfa era a conoscenza dello stato di insolvenza della Beta, mentre nel corso del giudizio, a fronte delle ulteriori produzioni documentali, dichiarava di non opporsi alla ammissione del credito al passivo.

Il Tribunale, trattenuta la causa per la decisione, rilevava che mancava la prova che il decreto ingiuntivo fosse divenuto definitivo, sebbene la questione non fosse controversa fra le parti, e richiedeva a tal fine informazioni alla Cancelleria ex art. 213 c.p.c. rimettendo quindi la causa in istruttoria.

Parte opponente dimetteva certificazione della Cancelleria del Tribunale di Verona da cui risultava che avverso il decreto ingiuntivo in questione non era stata proposta opposizione e la causa veniva quindi nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

Osservato preliminarmente che il Curatore non ha la disponibilità dei diritti della massa dedotti in giudizio, come si desume dalla norma di cui all’art. 35 l.f. (in tal senso vedasi Cass. 9-4-1975 n. 1314 nonché Cass. 16-2-1978 n. 723), va ulteriormente precisato che a seguito della proposizione dell’opposizione ex art. 98 l.f. l’indagine del Collegio non è limitata alla legittimità del provvedimento del Giudice Delegato ma verte sull’intero rapporto da cui trae origine il credito insinuato (così App. Bologna 19-12-1972 in Dir. Fall.,1973,II,173; Trib. Milano 4-5-1987,Fall.,1987,997) con il limite tuttavia costituito dal fatto che il Tribunale non può pronunciare su questioni non dedotte dall’opponente, dal Curatore e dagli altri creditori eventualmente intervenuti, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (in tal senso vedasi Cass. 1968/1496; Cass. 25-1-1993 n. 845).

Ciò premesso va rilevato che a prescindere dalla non opposizione del Curatore all’accoglimento della domanda, il credito azionato va ammesso al passivo del fallimento ma non per la ragione secondo cui sul punto si sarebbe formato il giudicato: la circostanza infatti che l’esistenza e l’ammontare del credito nei confronti della Beta trovi fondamento in una pronuncia giudiziale passata in giudicato non priva il giudicante del potere di valutare l’opponibilità alla massa degli atti di cui agli artt. 64 e segg. l.f. atteso che l’inopponibilità degli atti pronunciata ai sensi delle richiamate disposizioni si traduce in un’inefficacia degli stessi che non incide sulla loro esistenza e validità sicché, al fine dell’esclusione dal passivo fallimentare in forza delle predette norme, non rileva che la sussistenza e l’ammontare del credito risultino definitivamente accertati in giudicato formatosi fra le parti di quell’atto (così Cass. 9-3-1978 n. 1180).

Ciò premesso deve essere osservato che se pure la garanzia è stata prestata in un momento successivo all’insorgere del credito, nondimeno da ciò non può necessariamente inferirsi la natura gratuita dell’atto in questione atteso che la garanzia prestata dal terzo dopo l’insorgenza del credito garantito costituisce atto a titolo gratuito quando non sia correlata ad un corrispettivo economicamente rilevabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito (così Cass. 28-9-1991 n. 10161; Cass.20-5-1987 n. 4608): nel caso in esame poiché a seguito del rilascio della garanzia il debitore principale ottenne una dilazione di pagamento, l’atto in questione non può considerarsi a titolo gratuito e, d’altra parte, poiché non è stata offerta adeguata prova che al momento del rilascio della garanzia la Beta si trovasse in stato di insolvenza, il credito in questione  deve essere ammesso al passivo con la prelazione ipotecaria richiesta. Al credito fondato sul decreto ingiuntivo deve essere aggiunto quello di cui ai due titoli cambiari prodotti in copia pari a £ 25.000.000 maggiorato delle spese pari a £ 357.240, che va collocato al passivo in via chirografaria.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Beta s.p.a.;  

in accoglimento della proposta opposizione ammette la società Alfa s.r.l. al passivo del fallimento Beta s.p.a. per £ 25.357.240 in via chirografaria e per £ 1.192.652.640 in via privilegiata ipotecaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova, li 13-1-2000