Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 793 - pubb. 01/07/2007

Revocatoria fallimentare e versamento del terzo

Tribunale Mantova, 20 Settembre 2001. Est. Dell'Aringa.


Fallimento – Revocatoria ex art. 67 2° comma L.F. – Versamento del terzo sul conto del fallito – Revocabilità – Partite bilanciate – Conoscenza stato di insolvenza.



 


 


omissis

Conclusioni per il Fallimento Delta S.p.a.: - Nel merito: Revocarsi ai sensi dell’art.67 2° comma L.F. le rimesse indicate in premessa  della citazione  sul conto corrente n.10/6740 intestato alla Delta S.p.A. presso la sede di Mantova dell’Istituto Bancario Omega, in quanto effettuate a ripianamento della scopertura sulla apertura di credito concessa dalla banca, fino a concorrenza di £.422.578.650. Per l’effetto condannare l’Istituto Bancario Omega in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al fallimento della Delta S.p.a. in persona del curatore la somma di £.422.578.650, oltre interessi ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

Conclusioni per l’Istituto Bancario Omega S.p.a.: - A) Respingersi le domande proposte dalla attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto. - - B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 12.3.1999 il Fallimento della Delta .

 S.p.A., premesso:

- che la Delta S.p.A., dichiarata fallita con sentenza 2.5.1996 del Tribunale di Mantova, aveva versato sul proprio c/c. n.10/6740, aperto presso l’Istituto Bancario Omega, £.260.000.000 il 24.5.1995, £.190.000.000 il 14.5.1995, £.140.000.000 il 19.7.1995, £.25.000.000 il 25.7.1995;

- che con le anzidette rimesse era stato eliminato o ridotto per il complessivo ammontare di £.422.578.650 lo scoperto del conto corrente assistito da un’apertura di credito di £.200.000.000;

- che la banca anche per il fatto di essere un ente economico particolarmente qualificato non poteva ignorare lo stato di insolvenza della fallenda, palesato dal suo bilancio al 31.12.1994 gravemente deficitario, dai reiterati mancati pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti, dalle notizie divulgate dalla stampa sulla sua crisi, dall’andamento del conto corrente permanentemente in situazione di scopertura;

evoca l’Istituto Bancario Omega S.p.A. dinanzi al Tribunale intestato per sentirlo condannare a corrispondere in proprio favore la somma di £.422.578.650 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, previamente revocando in forza dell’art.67 com. 2° 1. fall. gli atti solutori del 24.5.95, del 14.5.95, del 19.7.95, del 25.7.95.

Il convenuto si costituiva e resisteva alla domanda replicando:

- che i versamenti sul conto erano stati effettuati dalla Alfa S.p.A. con 4 bonifici per assicurare alla Delta i mezzi con cui pagare i propri debiti contributivi come si desumeva anche dall’esecuzione in pari data delle rimesse e dei prelievi;

- che trattandosi di “operazioni bilanciate” non doveva tenersene conto nel determinare l’entità degli sconfinamenti dal tetto dell’apertura di credito in ragione – come insegnava la S.C. – del c.d. “saldo disponibile”, anziché del “saldo contabile” o del “saldo per valuta”;

- che un corretto calcolo circoscriveva a £.3.451.030 l’importo della rimessa suscettiva di revoca;

- che il ritardato pagamento degli stipendi ben poteva essere dipeso da una illiquidità temporanea e non irreversibile;

- che gli organi di stampa avevano dato risonanza a sviluppi positivi delle iniziative per scongiurare la crisi del gruppo Delta, traendone auspici per un superamento delle sue difficoltà;

- che era perciò indimostrata la conoscenza dello stato di dissesto economico della Delta   S.p.A..

Espletata l’istruttoria orale e precisate le conclusioni la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le rimesse del terzo sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito sono equiparate a quelle eseguite da quest’ultimo ai fini della revocabilità ex art.67 1. fall. (v. Cass. 16.11.1998 n.11520), dando esse luogo in capo al correntista ad un “accreditamento” che estingue, per un uguale ammontare, l’eventuale passivo extra fido; pertanto la provenienza dalla Alfa S.p.A. del danaro affluito sul conto bancario della Delta S.p.A. non esclude il danno per la messa creditoria e l’accoglibilità, sotto questo profilo, dell’attorea domanda, che appare fondata anche laddove fa leva sulla funzione solutoria degli atti revocandi, negata dal convenuto, che li configura come “operazioni bilanciate”, cioè come operazioni a credito immediatamente “controbilanciate”, per l’appunto, da speculari operazioni a debito.

La Corte Suprema nella sentenza 26.1.1999 n.686 ha invero enunciato i criteri individuativi della sfera di operatività del principio che sottrae alla revocatoria fallimentare i versamenti compiuti dal debitore dissestato sul proprio conto scoperto per consentire alla banca di adempiere ad un ordine di pagamento a terzi contestualmente conferito, puntualizzando: ( I ) che le rimesse nel conto con il limite dell’affidamento superato acquisiscono automaticamente, sin dall’origine, la natura di atti solutori, in difetto di un contrario accordo fra le parti, volto a lasciare intatto lo sconfinamento ed a creare a favore del correntista una nuova “provvista”, del tutto momentanea e destinata, vincolativamente, a soddisfare il credito del terzo), ( II ) che siffatto accordo va provato dal convenuto in revocatoria essendo derogatorio della regola generale dell’automatica imputazione a pagamento ( III ) la prova deve racchiudere quella della contestualità del versamento della somma rispetto all’ordine di pagarla a terzi accettato dalla banca, poiché un ordine non coevo eviterebbe l’anzidetto prodursi automatico dell’effetto solutorio, ( IV ) che la sola contiguità temporale fra la rimessa ed i prelevamenti di importo quasi identico non assurge perciò a dimostrazione sufficiente del patto preclusivo dell’estinzione del preesistente credito dell’istituto bancario, altrimenti conseguita al versamento in conto corrente.

Ossia gli estratti conto recanti l’annotazione di rimesse a favore della Delta seguite nella stessa data, o a distanza di qualche giorno, dai prelievi delle somme non di molto inferiori, impiegate dalla banca per provvedere, su mandato della cliente, ai pagamenti di contributi agli enti previdenziali, non forniscono una piena prova delle asserite operazioni bilanciate, non risultando da essi che la rimessa e l’ordine di utilizzarla a favore dell’I.N.P.S. siano stati contestuali e si siano reciprocamente condizionati, così da fondersi in un unico atto, invece di sostanziarsi in atti distinti e non collegati, ancorchè vicini nel tempo, nel qual caso la banca nel ricevere il versamento non avrebbe rinunziato a farne valere l’effetto solutorio ed anziché esprimere la volontà di mantenere inalterato lo sconfinamento esistente sino a quel momento avrebbe tollerato uno sconfinamento ulteriore dopo il totale o parziale rientro da quello precedente.

I pagamenti revocatoriamente impugnati dalle curatele sono inoltre stati incontestamente effettuati, senza eccezioni, in periodo sospetto e l’eventuale contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quello anteriormente stipulato andava dimostrato dalla banca, anche perché non desumibile “per facta concludentia” dalle fluttuazioni del saldo debitore oltre l’ammontare del fido, interpretabili, anche se ripetute, come mera tolleranza dello scoperto ( v. Cass.11.9.1998 n.9018 ), onde sussistono tutti i presupposti soggettivi dell’azione intrapresa dall’attore e rimane da accertare se ricorre altresì il presupposto soggettivo, che viceversa si rivela non adeguatamente provato sulle base delle seguenti considerazioni:

       i contributi I.N.P.S. per l’aprile 1995 sono stati corrisposti il 22.5.1995, cioè entro il termine fissato dall’art.3 d.l. 30.1.1979 n.20 conv. in 1. 31.3.1979 n.92,

       le rimesse sul conto della Delta eseguite il 24.5.95, il 14.6.95, il19.7.95, il25.7.95 sono tutte antecedenti al trimestre agosto – settembre – ottobre 1995, in cui attraverso le cronache giornalistiche degli eventi furono rese di pubblico dominio le vicende relative ai conflitti sindacali insorti tra la Delta S.p.A. ed i suoi dipendenti rimasti senza paga nonché, salvo forse le due del 14 e del 25.7., anche ai contatti tra il gruppo Delta e le loro banche, avviati nel luglio 1995 per un esame delle situazione in cui versavano le società da loro gestite e che necessitava di rimedi,

       il teste Tizio Bianchi ha dichiarato di non sapere se la odierna convenuta, partecipò tramite un proprio rappresentante alla suaccennata riunione del luglio 1995, durante la quale funzionari locali delle banche intervenute suggerirono ai dirigenti della Delta di presentare un piano finanziario ed  industriale che giustificasse maggiori sovvenzioni bancarie alle imprese del gruppo,

       ha poi aggiunto il Bianchi di non ricordare se la banca fu tra gli istituti di credito che sul finire del 1994 iniziarono ad esigere delle società del gruppo Delta l’assoggettamento a pegno di quote dei prestiti erogati sino al buon esito della commessa finanziaria;

       sempre il Bianchi ha infine precisato che fin dai primi mesi del 1994 le ricevute bancarie emesse dai creditori delle società del gruppo Delta cominciarono a restare insolute per la mancanza di fondi sufficienti presso la banca e le altre banche, senza indicare neppure approssimativamente la frequenza di quelle a carico della Delta  , che essendo una “holding” aveva minori rapporti con i fornitori, i quali, verosimilmente, avevano posto all’incasso la quasi totalità delle ricevute bancarie dianzi menzionate, siccome appartenenti alla categoria usa, più di ogni altra, ad adottare quel sistema di riscossione delle proprie spettanze,

       il bilancio al 31.12.1994 della Delta, redatto il 24.3.1995, può essere stato approvato a fine giugno 1995, a norma dell’art. 2364 com.2° c.c., ed essere stato conosciuto dalla convenuta dopo il mese di luglio 1995, se per la fallenda scadeva in epoca posteriore il termine per la consegna del suo bilancio all’istituto bancario, imposta con periodicità annuale dalla Istruzioni di Vigilanza alla lett. G. par. 23,

       i reiterati sconfinamenti sono valorizzabili come indizi della scientia decoctionis solo in corso con ulteriori elementi (v. Cass. 21.1.2000 n.656) in quanto isolatamente sono indici non privi di una certa ambivalenza potendo essere il sintomo, se tollerati, anche della fiducia riposta dalla banca nella capacità del cliente di far fronte alle proprie obbligazioni nonostante l’appesantimento delle sua esposizione debitoria.

La domanda viene dunque rigettata.

Appare equo compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente giudicando

respinge le domande del Fallimento delle Delta S.p.A. nei confronti dell’Istituto Bancario Omega S.p.A.

compensa per intero le spese di lite.

Mantova, lì 20/9/2001