Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 780 - pubb. 01/07/2007

Amministrazione controllata e iscrizione ipotecaria

Tribunale Mantova, 04 Aprile 2002. Est. Bernardi.


Amministrazione controllata - Iscrizione ipotecaria - Questione di legittimità costituzionale - Consecuzione di procedure.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11-12-1999 la società Vega Italia s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione avevano ammesso il suo credito al passivo in via chirografaria anziché in via privilegiata ipotecaria come invece richiesto (decisione questa assunta in quanto l’ipoteca era stata iscritta successivamente all’ammissione della Belleli alla procedura di amministrazione controllata), sostenendo al riguardo che l’iscrizione era avvenuta il 15-11-1995 mentre il decreto di cui all’art. 188 l.f. era stato emesso il 16-11-1995 sicché il provvedimento adottato doveva considerarsi illegittimo atteso che il rinvio all’art. 168 l.f., contenuto nell’art. 188 l.f., è riferito agli effetti disciplinati dalla norma e non anche a quella parte della disposizione che ne stabilisce la decorrenza essendo quest’ultima fissata autonomamente dall’art. 188 l.f. con riferimento al decreto di ammissione alla procedura. L’opponente lamentava inoltre come, di conseguenza, dovesse considerarsi illegittima la decurtazione dell’importo di £ 82.070.000 pari alle spese d’iscrizione mentre nessuna censura svolgeva in ordine al mancato riconoscimento della somma di £ 20.490.134 pari agli interessi maturati durante la pendenza della procedura di concordato preventivo.  

La curatela si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione essendo da condividere la decisione adottata posto che l’inefficacia delle iscrizioni ipotecarie doveva, in virtù di una interpretazione sistematica delle disposizioni in questione, farsi risalire al momento del deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata avvenuto il 2-11-1995 e, subordinatamente in via riconvenzionale, chiedeva  la revoca dell’ipoteca ai sensi dell’art. 67 I co. n. 4 l.f. mentre non si opponeva all’ammissione dell’importo di £ 5.005.000 in via chirografaria atteso che l’importo escluso relativo alle spese di iscrizione era stato, per mero errore materiale, indicato in £ 87.075.000 anziché in £ 82.070.000.

Rigettate le istanze istruttorie formulate dall’opponente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Premesso che non vi è stata soluzione di continuità fra le procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento atteso che in prossimità della scadenza del termine previsto dall’art. 187 I co. l.f. la Belleli aveva proposto l’istanza di cui all’art. 161 l.f. e che il fallimento è stato poi dichiarato a seguito di risoluzione pronunciata ex art. 173 l.f., il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli effetti prodotti dall'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, in forza del combinato disposto degli art. 188, 167 e 168 l. fall., retrocedono a far tempo dalla presentazione della relativa domanda con la conseguente inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dopo tale data (in tal senso vedasi Cass. 23-5-1981 n. 3374; Cass. 12-3-1990 n. 2004; Cass. 28-11-1991 n. 12804; Cass. 18-9-1993 n. 9591). Pur prendendosi atto della diversa dizione letterale della norma di cui all’art. 188 l.f. rispetto a quella contenuta nell’art. 168 l.f., si ritiene che debba prevalere una interpretazione sistematica della stessa fondata sulla identità di ratio che accomuna le due procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata e che consiste nell’esigenza di evitare atti di diminuzione patrimoniale o di alterazione della par condicio nel tempo intercorrente fra domanda e decreto, esigenza  tanto più avvertita nell’ambito di quest’ultima ove è a rischio lo stato di reversibilità della crisi. Tale conclusione consente pertanto di affermare che, per la produzione degli effetti, è necessario il decreto di ammissione ma ciò non esclude che essi si colleghino temporalmente alla presentazione della domanda.

Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’opponente in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo che vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il creditore che avesse iscritto ipoteca durante la pendenza dell’istanza di fallimento (non colpita da inefficacia ex lege) e colui che l’avesse invece iscritta dopo la presentazione del ricorso ex art. 187 l.f., va detto che la stessa appare manifestamente infondata essendo diverse le finalità perseguite dalle due procedure e cioè liquidatoria la prima e conservativa del patrimonio produttivo la seconda sicché, in relazione a situazioni differenti, trovano giustificazione discipline normative differenziate. Parimenti manifestamente infondata si appalesa l’eccezione di incostituzionalità della medesima norma sollevata, con riguardo ai medesimi parametri sopra richiamati, sotto il profilo della mancanza di conoscenza, da parte del creditore che intenda iscrivere ipoteca, del deposito della domanda di amministrazione controllata con conseguente impossibilità di evitare l’esborso delle spese a ciò necessarie, in quanto l’esigenza di assicurare il rispetto della par condicio fra tutti i creditori, la finalità di evitare il rincorrersi di iniziative volte a costituire titoli preferenziali, il pericolo che altrimenti si determini il precipitare irreversibile della crisi con la perdita definitiva dell’impresa nella sua dimensione attiva con i valori di avviamento e di know how nonché dell’occupazione ad essa legata, rendono razionale e conforme ai precetti costituzionali la scelta normativa censurata. 

Da ciò deriva ulteriormente che non possono trovare collocazione, neppure in via chirografaria, le spese di iscrizione ipotecaria atteso che le stesse costituiscono un accessorio dell’ipoteca e non del credito (per una fattispecie analoga v. Cass. 17-6-1994 n. 5875).

Per completezza d’esame va aggiunto che in ogni caso andrebbe accolta l’eccezione di revoca dell’ipoteca sollevata dalla curatela sotto il profilo di cui all’art. 67 I co. n. 4 l.f.: premesso che la relativa eccezione (e non domanda riconvenzionale) è stata sollevata con la comparsa di costituzione depositata il 23-5-2000 prima dell’udienza di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione fissata per la data del 13-6-2000 e quindi nei termini di cui all’art. 180 co. II c.p.c., va osservato che, nel caso di consecuzione di procedure come verificatosi nella fattispecie in esame, i termini di cui all’art. 67 l.f. vanno computati con riguardo alla data di deposito del decreto di ammissione alla prima procedura (cfr. Cass. 1-10-1997 n. 9581; Cass. 9-5-1996 n. 4347) pubblicato il 16-11-1995 e quindi il giorno seguente l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale per cui è causa. Passando all’esame del merito di tale eccezione, va poi osservato che non solo l’opponente non ha fornito la prova che a lui incombeva circa l’ignoranza dello stato d’insolvenza della Belleli ma anzi dal tenore del ricorso per ingiunzione si desume la sua piena consapevolezza delle precarie condizioni economiche della debitrice tanto da essere riuscito ad ottenere, proprio per tale motivo, la clausola di provvisoria esecuzione.

Va invece ammesso al passivo in via chirografaria come riconosciuto dalla curatela l’importo di £ 5.005.000 pari ad euro 2.584,87 stante un evidente errore materiale incorso nel calcolare la detrazione dell’importo relativo alle spese di iscrizione ipotecaria.

In considerazione della pressoché totale soccombenza, le spese di lite vengono poste interamente a carico dell’opponente e liquidate come da dispositivo facendosi riferimento alla voce tariffaria concernente il valore indeterminabile della causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

in parziale accoglimento dell’opposizione ammette la società Vega Italia s.r.l. al passivo del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione per l’ulteriore importo, rispetto a quello già ammesso, di euro 2.584,87 in via chirografaria;

condanna l’opponente a rifondere al predetto Fallimento in persona del Curatore le spese di lite liquidate in complessivi euro 8.171,45 di cui € 221,45 per spese, € 1.950,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Mantova, li 4-4-2002.