Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 776 - pubb. 01/01/2007

Fallimento e vendita di fondo con riservato dominio

Tribunale Mantova, 17 Ottobre 2002. Est. Bernardi.


Cassa per la formazione della proprietà contadina - Vendita di fondo agricolo con patto di riservato dominio - Domanda di ammissione al passivo del credito con prelazione ipotecaria - Pendenza del giudizio di risoluzione del contratto e di riscatto del fondo - Ammissione con riserva art. 55 l.f..



 


 


omissis 

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 21-4-1995 la banca Credito Romagnolo s.p.a. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Rossi Paolo e C. s.n.c. avevano ammesso il suo credito al passivo in via chirografaria anziché in via privilegiata come richiesto, decisione questa adottata in quanto l’immobile cui la richiesta prelazione si riferiva non era stato acquisito alla massa. 

L’istante specificava che l’importo di £ 10.417407 (relativo alle spese sostenute per la dichiarazione di fallimento e per l’espropriazione immobiliare) andava collocato in privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. e che il rimanente credito (fondato su decreti ingiuntivi divenuti definitivi in base ai quali era stata iscritta ipoteca) doveva essere ammesso in via privilegiata ipotecaria non potendo esservi dubbio che il cespite sarebbe stato acquisito all’attivo fallimentare.

Il Curatore, rimasto contumace, non prendeva una precisa posizione limitandosi a riferire che una banca aveva messo a disposizione della massa la somma necessaria per l’esercizio del riscatto dell’immobile in questione e la causa, istruita solamente con produzioni documentali, veniva discussa all’udienza collegiale del 15-10-2002 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

 Motivi

L’opposizione è fondata nei limiti che seguono.

Dalla documentazione dimessa risulta che la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina dopo avere venduto a Rossi Paolo, con atto per notaio Vincenzo Maria Santoro n. 17312 rep. del 12-10-1977, il fondo sito nel Comune di Finale Emilia denominato S. Francesco II esteso ha. 14.54.21, con patto di riservato dominio in quanto il pagamento avrebbe dovuto avvenire in trenta anni, aveva agito in giudizio affinché venisse dichiarato risolto per inadempimento il contratto in questione e, conseguentemente, disposto il rilascio del cespite in proprio favore. 

Nell’ambito di tale giudizio, radicato avanti al Tribunale di Mantova, la curatela del fallimento Rossi si era costituita chiedendo che venisse dichiarato che il fondo era divenuto di proprietà del Rossi e, quindi, acquisito all’attivo fallimentare e, in via subordinata,  che il Curatore aveva il diritto di riscattare il cespite pagando anticipatamente il prezzo che, una volta determinato, essa si impegnava a versare.

Il Tribunale di Mantova, con sentenza non definitiva n. 301/00 emessa in data 4-2/17-4/2000, rigettava la domanda della Cassa, escludeva che il Rossi fosse divenuto proprietario del fondo riconoscendo tuttavia che il fallimento aveva diritto di riscattare il cespite e disponeva la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell’importo da versare.

Siffatta decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 83/02 emessa in data 21-11-2001/9-2-2002 gravata dalla Cassa con ricorso per cassazione.

In relazione alle spese sostenute per la dichiarazione di fallimento (£ 3.066.596 pari ad euro 1.583,76), va osservato che esse vanno ammesse al passivo dei fallimenti della società e dei soci in via privilegiata ex art. 2755 c.c., dovendosi equiparare il fallimento ad un pignoramento generale sui beni del debitore ed essendo stata la banca opponente il primo dei creditori a proporre istanza ex art. 6 l.f. (cfr. Cass. 24-5-2000 n.6787), mentre va escluso il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. atteso che l’immobile in questione era già stato colpito da espropriazione, prima del fallimento, da parte del medesimo istituto di credito (sulla insussistenza del privilegio per i pignoramenti successivi vedasi  Cass. 4-2-1980 n. 763).

Con riguardo alle altre voci ritiene il Collegio che il credito dell’opponente possa essere ammesso parzialmente al passivo dei fallimenti Rossi e Carlini (moglie in comunione legale dei beni), in via privilegiata, con riserva ex art. 55 l.f. all’esito della definizione del giudizio pendente avanti alla Corte di Cassazione e subordinatamente all’esercizio del riscatto da parte della curatela, trattandosi di credito condizionale sorto prima della dichiarazione di fallimento (sulla vendita con riserva della proprietà come contratto sospensivamente condizionato cfr. Cass. 3-4-1980 n. 2167). D’altro canto, quantomeno in relazione al credito per le spese, va ricordato il principio secondo cui l’ammissione di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all’attivo fallimentare sicché deve demandarsi alla fase del riparto la verifica della sussistenza o non dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio speciale (in tali termini vedasi Cass. S.U. 20-12-2001 n. 16060).

Più in particolare, quanto alle spese sopportate per l’espropriazione immobiliare (quantificate in £ 7.350.811 pari ad euro 3.796,38), va detto che le stesse vanno collocate in privilegio ex art. 2770 c.c., in via condizionale ex art. 55 III co. l.f., pur avendo l’espropriante iscritto ipoteca sull’immobile (vedasi sul punto Trib. Udine 27-5-1996 in Dir. Fall.,1997,1250; Trib. Orvieto 7-5-1992 in Fall.,1993,98; Trib. Milano 27-11-1978 in Fall.,1979,515)

Con riguardo invece all’importo preteso in via ipotecaria va osservato che, stante il disposto di cui all’art. 2855 c.c., la collocazione privilegiata degli interessi va limitata ai due anni anteriori al pignoramento (avvenuto il 15-4-1992) ed alle annualità successive sino alla dichiarazione di fallimento in conformità della domanda così come formulata e, pertanto, il credito va così ammesso (peraltro in via condizionale ex art. 55 III co. l.f.): quanto alla voce sub a) per € 12.935,49 (capitale) e per € 31.325,39 (interessi successivi al 15-4-1990) in via privilegiata ipotecaria e per € 23.005,18 (quota interessi anteriore al 15-4-1990) in via chirografaria; quanto a quella sub b) per € 3.098,74 (capitale) e per € 1.016,35 (interessi) in via privilegiata e per € 914,34 (interessi) in via chirografaria; quanto a quella sub c) per € 8.181,82 (capitale) e per € 19.813,6 (interessi) in via privilegiata e per € 14.550,99 (interessi) in via chirografaria ed infine, quanto alla voce sub d), per € 9.693,79 (capitale) e per € 12.800,37 (interessi) in via privilegiata e per € 9.400,51 (interessi) in via chirografaria.

L’accoglimento solo parziale della domanda e, per la quasi totalità dell’importo, in via condizionale, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

 P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Rossi Paolo & C. s.n.c. e dei soci Rossi Paolo e Carlini Fernanda;

ammette il Credito Romagnolo s.p.a. al passivo del fallimento della società e dei singoli soci per € 1.583,76 in via privilegiata ex artt. 2755 c.c.;

ammette la banca opponente al passivo dei fallimenti Rossi Paolo e Carlini Fernanda, in via condizionale ex art. 55 III co. l.f. subordinatamente all’esito del giudizio di cassazione pendente avverso la sentenza n. 83/02 della Corte d’Appello di Brescia ed al positivo esercizio del riscatto, da parte della curatela, dell’immobile sito nel Comune di Finale Emilia denominato S. Francesco II esteso ha. 14.54.21 riportato nel N.C.T. del medesimo Comune alla partita 4649 fg. 50, particelle 2-3-13-14-15, per € 3.796,38 in via privilegiata ex 2770 c.c., per € 98.875,55 in via privilegiata ipotecaria e per € 47.871,02 in via chirografaria;

ordina le conseguenti modificazioni dello stato passivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova, lì 17/10/2002.