Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 774 - pubb. 01/07/2007

Fallimento e leasing traslativo

Tribunale Mantova, 14 Febbraio 2002. Est. Bernardi.


Leasing traslativo - Canoni scaduti dopo il fallimento - Indennità art. 1526 c.c.



 


 


omissis

 Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 4-5-2000 la società FCE s.p.a. (già Ford Leasing s.p.a.) proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Clio Legno s.r.l. avevano ammesso il suo credito al passivo solo parzialmente e cioè limitatamente all’importo dei canoni e relativi interessi moratori scaduti e non pagati fino alla data di dichiarazione di fallimento.

L’istante spiegava di avere stipulato con la  Clio Legno (dichiarata fallita con sentenza del 19-11-1999) un contratto di locazione finanziaria per un importo di £ 31.145.141 avente ad oggetto un’autovettura Ford Mondeo Ghia targata BA764PD e che le condizioni contrattuali stabilivano il pagamento del complessivo importo di £ 37.054.571 comprensivo degli interessi da corrispondersi in 35 rate mensili ciascuna di importo pari a £ 1.014.879 oltre al primo canone versato di £ 1.225.355, oltre all’eventuale prezzo di opzione di £ 308.452 con decorrenza dal 20-11-1998 e che la società poi fallita aveva versato solo quattro rate: avendo essa opponente richiesto l’ammissione al passivo della somma di £ 32.353.317 per interessi e capitale e di £ 292.581 per spese amministrative, la decisione assunta in sede di formazione dello stato passivo appariva ingiusta e gravatoria tanto più che, per effetto della raccomandata  da essa inviata il 18-10-1999, il contratto era stato risolto.

La curatela, rimasta contumace, si opponeva all’accoglimento del ricorso e la causa senza l’espletamento di attività istruttoria veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

 Motivi della decisione

L’opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.

Premesso che l’automobile oggetto del contratto non è stata acquisita alla massa fallimentare e che la missiva con cui l’istante ha comunicato l’intervenuta risoluzione contrattuale non ha data certa, va osservato che il leasing stipulato fra le parti deve essere qualificato come traslativo sia in considerazione del fatto che il bene in questione per la sua natura e funzione, alla scadenza contrattuale, non poteva considerarsi tecnicamente obsoleto sia perché esso manteneva un apprezzabile valore residuo (individuabile equitativamente nella somma di £ 13.500.000) notevolmente superiore all’esiguo prezzo di opzione come facilmente si arguisce dall’esame delle riviste specializzate sicché i canoni scontavano anche il pagamento parzialmente anticipato del valore del cespite, sia infine in considerazione del fatto che il contratto prevedeva l’obbligo di riconsegna dell’auto alla scadenza della locazione in “perfetto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento” (cfr. Cass. 12-7-2001 n. 9417; Cass. 14-4-2000 n. 4855; Cass. 4-7-1997 n. 6034; Cass. 22-10-1993 n. 10482; Cass. 24-8-1993 n. 8919; Cass. 13-12-1989 n. 5573).

Alla fattispecie trova pertanto applicazione in via analogica il disposto di cui all’art. 1526 c.c. con la conseguenza che il concedente non può pretendere il pagamento dei canoni venuti a scadere dopo la dichiarazione di fallimento (cfr. Trib. Milano 24-7-1995 in Gius,1996,382; vedi anche Cass. 29-3-1996 n. 2909) bensì solo l’equo compenso per l’uso del mezzo da parte dell’utilizzatore ed il risarcimento del danno (pacificamente esclusa deve poi ritenersi la spettanza degli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento in virtù del disposto di cui all’art. 55 l.f.): alla luce di ciò appare equo, anche in considerazione del disposto di cui all’art. 1384 c.c. ed in difetto di una prova precisa del danno, riconoscere a tale titolo l’ulteriore somma di £ 4.449.305 pari ad euro 2.297,87 corrispondenti a cinque rate di canone al netto degli interessi.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

 P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

in parziale accoglimento dell’opposizione ammette la FCE s.p.a. al passivo del fallimento per l’ulteriore importo di euro 2.297,87 in via chirografaria ed ordina la conseguente modifica dello stato passivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.