Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 772 - pubb. 01/07/2007

Compensazione tra procedure concorsuali

Tribunale Mantova, 11 Luglio 2002. Est. Bernardi.


Compensazione ex artt. 56 l.f. e 1241 c.c. tra soggetti ammessi a procedure concorsuali diverse - Verifica dei crediti in sede concordataria - Insussistenza - Verifica fallimentare - Operatività ex tunc della compensazione.



 


 


omissis

Con ricorso notificato in data 14-12-1999 la società Simi Sistemi s.r.l. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi del fallimento Belleli s.p.a. avevano rigettato la sua domanda di ammissione al passivo.

L’opponente, ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni, omologato dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 1405/99 pubblicata il 12-10-1999, specificava di avere chiesto l’insinuazione al passivo della Belleli per £ 323.210.985, in via chirografaria, per crediti anteriori all’ammissione di quest’ultima all’amministrazione controllata e per £ 1.388.585.592, in prededuzione, in relazione a corrispettivi per lo svolgimento di servizi maturati nel periodo in cui la società poi fallita era stata ammessa alle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo e che il rigetto dell’istanza era stato motivato in considerazione dell’eccepita compensazione dei predetti importi con quelli vantati dalla Belleli verso la stessa Simi, risultando un’ulteriore differenza a favore della prima per £ 1.460.784.817.

L’istante sosteneva l’ingiustizia del provvedimento adottato atteso che, al caso di specie, non potevano trovare applicazione né il disposto di cui all’art. 56 l.f. né le regole di cui agli artt. 1241 e segg. c.c.. In via subordinata la difesa della Simi faceva rilevare di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nell’ambito della quale soltanto il fallimento opposto avrebbe potuto compensare il proprio credito (il che non era avvenuto): evidenziava inoltre che la sentenza di omologazione del concordato preventivo produce, rispetto a tutti i crediti anteriori al decreto di ammissione al procedimento, un parziale effetto estintivo del credito per l’importo eccedente la percentuale concordataria sicchè l’eccepita compensazione (peraltro intervenuta, a seguito del decreto ex art. 97 l.f. depositato il 10-11-1999, dopo la pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo), quand’anche ritenuta ammissibile, avrebbe potuto operare nei soli limiti della percentuale stessa con la conseguenza che, per la differenza, il credito della Simi avrebbe dovuto trovare ingresso nel passivo fallimentare.

La curatela si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e, premettendo che il proprio credito nei confronti della Simi - di cui la Belleli detiene il capitale nella misura dell’80% - era originato da prestazioni effettuate dalla fallita nel corso della procedura di amministrazione controllata, sosteneva l’operatività della compensazione ex art. 56 l.f. ovvero ex artt. 1241 e segg. c.c., evidenziando che l’effetto estintivo si compie allorchè si originano le contrapposte obbligazioni, indipendentemente dal tempo in cui la parte che può avvalersene ne eccepisca l’operatività e che, nel caso di specie, le poste reciproche sarebbero sorte anteriormente all’istanza di ammissione della Simi al concordato preventivo (depositata il 18-12-1998). Infine la curatela evidenziava come nessun effetto preclusivo in ordine all’operatività della compensazione potesse derivare dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo cui non può riconnettersi, per consolidato orientamento giurisprudenziale, alcun effetto di accertamento sostanziale.

La causa, istruita unicamente con produzioni documentali, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in  epigrafe riportate.

L’opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.

Premesso che la Belleli è stata ammessa all’amministrazione controllata con decreto in data 2-11-1995 (a seguito di ricorso depositato il 16-11-1995) cui sono seguiti, senza soluzione di continuità, prima il concordato preventivo (omologato con sentenza 27-1-1998, a seguito di istanza presentata il 26-9-1997 cui aveva fatto seguito il decreto ex art.  163 l.f.) e poi, a seguito di sentenza pronunciata il 19-11-1998, la dichiarazione di fallimento, occorre in primo luogo evidenziare, non essendovi peraltro contestazioni sul punto, che il credito azionato dalla Simi in parte è antecedente all’ammissione della Belleli all’a.c. (per £ 323.210.985) mentre quello di £ 1.388.585.592 è sorto durante il periodo in cui quest’ultima era stata ammessa alle procedure concorsuali minori: per converso il credito opposto in compensazione dalla fallita risulta essere maturato durante il periodo in cui la stessa si trovava in amministrazione controllata e la Simi era in bonis, essendo stata ammessa al concordato solo successivamente.

Va poi rilevato che nel procedimento di concordato preventivo non avviene una verifica dei crediti per il cui accertamento e determinazione il creditore può sempre avvalersi degli ordinari giudizi di cognizione (cfr. Cass. 14-2-2002 n. 2104; Cass. 17-6-1995 n. 6859; Cass. 24-6-1993 n. 7002), sicché nulla osta a che i crediti delle parti vengano accertati nell’ambito della verifica fallimentare (è infatti consolidato l’orientamento secondo cui l’opposizione ex art. 98 l.f. costituisce un ordinario giudizio di cognizione: cfr. Cass. 5-7-1997 n. 6058; Cass. 9-11-1993 n. 11071) ove potranno costituire oggetto di considerazione i fatti estintivi del credito, non essendo desumibili dal sistema limiti in tal senso.

Al riguardo va peraltro osservato che, alla fattispecie in esame, trova applicazione non tanto la norma di cui all’art. 56 l.f. che regola la diversa ipotesi in cui il creditore eccepisce la compensazione di un proprio credito non scaduto nei confronti del soggetto fallito, bensì la disciplina ordinaria contenuta negli artt. 1241 e segg. c.c..

Ne deriva ulteriormente che non potrà operare la compensazione con riguardo all’importo di £ 323.210.985 e ciò stante il disposto di cui all’art. 1243 c.c. che richiede l’esigibilità dei crediti laddove, per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 28-8-1995 n. 9030; Cass. 15-6-1988 n. 4079; Cass. 28-6-1985 n. 3879; Cass. 24-7-1980 n. 4798; Cass. 31-1-1979 n. 704), l’ammissione alla procedura concorsuale minore segna una netta demarcazione con la costituzione di due masse separate di rapporti sicché i crediti sorti anteriormente all’ammissione all’a.c. si cristallizzano con l’inizio di tale procedura rimanendone sospesa l’esigibilità e, tenendo conto della unitarietà delle tre procedure in quanto ricollegantesi alla medesima manifestazione di insolvenza, la cristallizzazione delle posizioni patrimoniali del debitore va riferita alla apertura della prima procedura (cfr. Cass. 1-12-1992 n. 12827), sicché l’importo sopra indicato pari ad euro 166.924,54 va ammesso al passivo in via chirografaria.

Sussistendo invece i requisiti previsti dalla normativa codicistica deve dirsi che opera la compensazione fra l’ulteriore importo azionato dalla Simi ed il credito vantato dalla Belleli posto che questo è sorto prima dell’ammissione della Simi al concordato preventivo: sul punto va altresì precisato che non può trovare accoglimento la tesi difensiva svolta in via subordinata dall’opponente secondo cui la compensazione dovrebbe trovare applicazione solo nei limiti della percentuale concordataria, atteso che la compensazione legale estingue ope legis i reciproci debiti in conseguenza del fatto oggettivo della loro coesistenza sicché la vicenda estintiva non si verifica al momento della dichiarazione della parte di volersi avvalere della compensazione (trattandosi di manifestazione di volontà necessaria, non essendo la compensazione rilevabile d’ufficio, e volta a far valere un effetto già verificatosi) né al momento della pronuncia del giudice che non fa che accertare l’avvenuta vicenda estintiva con efficacia ex tunc (cfr. art. 1242 c.c.; Cass. 4-5-1981 n. 2705; Cass. 5-6-1976 n. 2037). Da ciò deriva che l’importo di £ 1.388.585.592 non può  essere ammesso al passivo fallimentare stante l’avvenuta compensazione con il controcredito vantato dal fallimento essendosi la vicenda estintiva verificatasi prima dell’ammisssione della Simi alla procedura di concordato preventivo: il credito residuo della Belleli nei confronti del concordato Simi sarà così pari a £ 712.700.709 corrispondenti ad euro 368.079,20 per effetto della falcidia concordataria.

Appare equo in considerazione della parziale soccombenza, della obiettiva complessità della vicenda e della natura dei soggetti in lite, compensare nella misura di un quinto le spese del giudizio che, liquidate come a dispositivo, per il resto dovranno far carico all’opponente.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

in parziale accoglimento dell’opposizione ammette la società Simi Sistemi s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo al passivo del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione per l’importo di euro 166.924,54 in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

condanna l’opponente a rifondere al fallimento opposto le spese di lite, compensandole nella misura di un quinto e, per l’effetto,  liquidandole in complessivi euro 7.552,56 di cui € 303,70 per spese, €  2.038,86 per diritti ed € 5.210,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e contributo previdenziale come per legge.